FAQ Domande Frequenti Medico Competente
Domande e risposte più frequenti relative al Medico Competente e alla Medicina del Lavoro
Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro e medicina preventiva dei lavoratori ed è iscritto all’albo nazionale dei medici competenti. Stando al DLGS 81/08 il medico competente ha due funzioni: da un lato serve per prevenzione e dall’altra per valutare i rischi in azienda, avendo il legislatore richiesto al datore di lavoro di indicare il nominativo del medico competente nel documento di valutazione dei rischi.
ll medico competente ha l’incarico di verificare l’idoneità al lavoro dei dipendenti che può essere totale, con limitazioni o con prescrizioni. Questo avviene attraverso visite preventive, periodiche, su richiesta del datore di lavoro e che comunque riguardano la mansione da svolgere, oltre alla verifica dei requisiti psico-fisici dello stesso.Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione. Inoltre visita gli ambienti di lavoro, partecipa alla predisposizione dei programmi di controllo e dell’esposizione.
E’ obbligo del Datore di Lavoro nominare il medico competente, inoltre le visite e gli esami fatti ai lavoratori, comprensive di esami clinici e biologici, sono stabilite dal medico competente e sono a totale carico del datore di lavoro
I casi in cui si deve nominare il medico competente dipendono dal tipo di rischi che si possono correre sul posto di lavoro. Secondo il Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, il medico competente deve essere nominato in caso di: lavorazioni che prevedono la movimentazione manuale di carichi o movimenti ripetuti delle braccia; lavoratori addetti al videoterminale per almeno 20 ore medie settimanali; esposizione ad agenti fisici come rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, polveri e micro; esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti; esposizione ad agenti biologici; lavoro notturno; esposizione a radiazioni ionizzanti; lavoro nei cassoni ad aria compressa; lavoro in ambienti confinati; lavori su impianti elettrici ad alta tensione; posture incongrue; lavori in altezza; lavori soggetti a controllo di assenza di tossicodipendenza
No, il medico competente è uno solo. Può comunque essere assistito da altri colleghi medici del lavoro per visite che non può svolgere per motivi logistici. E’ necessaria una nomina di “medico coordinatore” (il MC) e di “medico coordinato” (il medico assistente). Il medico coordinato effettuerà le visite mediche seguendo il piano sanitario stabilito dal Medico Coordinatore.
Una disciplina assai più dettagliata di quella contenuta nell’abrogato art. 16 del D.Lgs. 626/94 è poi stata introdotta in relazione alle visite effettuate dal medico (con indicazione dei relativi possibili esiti), ai giudizi di in/idoneità alla mansione ed ai provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
La sorveglianza sanitaria comprende diverse visite:
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Viene di norma effettuata una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
La visita di idoneità viene effettuata per valutare la presenza o meno dei requisiti per poter lavorare in sicurezza e in condizioni di benessere psico-fisico.. E’ il medico competente che effettua le visite mediche o richiede accertamenti a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione o periodicamente nel corso della vita lavorativa.
Qualora il dipendente abbia problemi di salute, è utile portare la documentazione personale per farla visionare nel corso della visita. Il medico competente può richiedere, a sua discrezione, di effettuare esami o accertamenti aggiuntivi qualora lo ritenga necessario. Al termine della visita, il medico compila il referto, nel quale viene indicato innanzitutto se il dipendente è o meno in buona salute ed è quindi idoneo al lavoro.
La visita può essere effettuata: al momento dell’assunzione, con l’obiettivo di identificare l’idoneità o meno all’impiego periodicamente;
dopo un periodo di malattia o infortunio lungo superiore a 60 giorni (con il D. Lgs. 203/2024 il Medico Competente ha facoltà di effettuare la visita medica oppure, se lo ritiene necessario rilasciare l’idoneità di mansione senza necessariamente svolgere la visita medica);
quando il lavoratore presenti peggioramento delle condizioni di salute dove può essere necessario valutare il
cambio di mansione e rivalutare la presenza o meno dell’idoneità lavorativa;
su richiesta del lavoratore, nel momento in cui deve presentare della documentazione che attesta un peggioramento dello stato di salute.
La visita preassuntiva èuna visita medica (che può essere effettuata anche prima dell’assunzione) con lo scopo di verificare che il lavoratore sia idoneo alla mansione che deve svolgere e che non ci siano rischi al lavoro per la sua salute.
Le visite mediche preassuntive non sono obbligatorie, ad esserlo sono però le visite mediche preventive dopo l’assunzione del lavoratore. Quest’ultimo piò richiedere una visita preassuntiva qualora si ritenga necessaria, ma è il datore di lavoro a scegliere quando farle effettuare al dipendente durante l’orario lavorativo. Il datore di lavoro ha però la facoltà di assumere in lavoratore solo dopo l’esito positivo della visita preassuntiva.
Possono svolgere le visite mediche preassuntive il medico competente o i dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Il medico in questione può essere un collaboratore di una clinica pubblica/privata convenzionata, può essere un libero professionista oppure un dipendente dell’imprenditore.
Tutte le spese che derivano dalla visita medica preassuntiva sono a carico del datore di lavoro, che di norma prevedono esami clinici e biologici, e indagini diagnostiche.
Gli esami variano a seconda della mansione e possono comprendere diverse visite, tra cui:
Visita oculistica per evidenziare problemi alla vista.
Audiometria per identificare problemi e deficit dell’udito.
Spirometria per valutare la capacità polmonare e respiratoria del paziente.
Esami del sangue generali per valutare lo stato di salute del lavoratore.
Test droga e alcol per rilevare l’assunzione di droghe o alcol da parte del lavoratore.
La visita medica del lavoro è innanzitutto un diritto del dipendente volte a tutelare la salute e il benessere dei lavoratori e a impedire che insorgano malattie e/o infortuni causati dal lavoro.
La visita medica preassuntiva è inoltre molto vantaggiosa per il datore di lavoro, poiché gli consente di allontanare dall’azienda chi non ha i requisiti fisici necessari a compiere una determinata mansione.
Sono delle prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative erogate dall’INAIL nei confronti dei lavoratori infortunati o tecnopatici (affetti da malattia professionale).
Secondo il Dpr 1124/65 l’infortunio sul lavoro fa riferimento a qualsiasi incidente verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro e dal quale se ne derivi la morte, l’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale e l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’ astensione al lavoro per più di tre giorni.
L’ indennità per inabilità assoluta temporanea prevede che per l’assenza dal lavoro per infortunio è prevista una copertura economica, in favore dell’infortunato, relativamente ai giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi) proporzionalmente a carico dell’ INAIL e dell’impresa assuntrice.
Il “danno biologico” è definito come “la lesione dell’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona.”
Il D.lgs 38/2000 impone all’ INAIL di indennizzare qualunque danno permanente anche in assenza di conseguenze patrimoniali. In passato si riconosceva un indennizzo solo per percentuali invalidanti superiori all’ 11% e solo se le menomazioni riducevano le capacità di lavoro dell’infortunato, ora è sufficiente la percentuale invalidante del 6%
Si definisce la malattia professionale come “una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo” (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).La stessa causa deve in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente, di conseguenza le malattie devono essere contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.