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FAQ – Medicina del Lavoro

Le risposte alle domande che ci fanno più spesso datori di lavoro e lavoratori su medico competente, sorveglianza sanitaria, visite e INAIL.

Aggiornato il 29/06/2026

Medico competente e medicina del lavoro

È la specialità medica che studia gli effetti del lavoro sulla salute dei lavoratori: prevenzione, diagnosi e gestione di malattie e infortuni legati a rischi chimici, fisici, biologici, ergonomici e psicosociali. Secondo il D.Lgs. 81/2008 molte aziende devono nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria.

È un medico specializzato in medicina del lavoro, iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti. Ha due funzioni: la prevenzione e la collaborazione alla valutazione dei rischi. Il datore di lavoro deve indicarlo nel documento di valutazione dei rischi. Approfondisci

Valuta se i lavoratori sono idonei alla mansione (in tutto, con limitazioni o con prescrizioni), svolge le visite preventive, periodiche e su richiesta, collabora alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, ed effettua i sopralluoghi negli ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro, che sostiene anche i costi delle visite e degli accertamenti richiesti dal medico.

Dipende dai rischi presenti in azienda: ad esempio movimentazione manuale dei carichi, uso prolungato del videoterminale, esposizione a rumore, vibrazioni, radiazioni, agenti chimici o biologici, lavoro notturno, lavori in quota e in ambienti confinati.

Il medico competente è uno solo, ma può essere affiancato da altri medici del lavoro per le visite che non può svolgere direttamente. In questo caso si nominano un medico coordinatore e dei medici coordinati, che seguono il piano sanitario stabilito dal coordinatore.

Sorveglianza sanitaria e visite

È l’insieme degli accertamenti svolti dal medico competente: visite, giudizi di idoneità alla mansione e provvedimenti in caso di inidoneità. Approfondisci

Visita preventiva, visite periodiche (di norma annuali, ma la frequenza può variare in base al rischio), visita su richiesta del lavoratore, visita al cambio di mansione, visita alla cessazione del rapporto nei casi previsti, visita preassuntiva e visita al rientro dopo oltre 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute. Approfondisci

Verifica che la persona possa svolgere il proprio lavoro in sicurezza e in condizioni di benessere fisico e psicologico. Chi ha problemi di salute dovrebbe portare la documentazione medica. Il medico può richiedere ulteriori accertamenti e rilascia un giudizio di idoneità.

All’assunzione, periodicamente, dopo una malattia o un infortunio di oltre 60 giorni, quando la salute del lavoratore peggiora e può servire un cambio di mansione, o su richiesta documentata del lavoratore. Con il D.Lgs. 203/2024 il medico, se lo ritiene opportuno, può esprimere il giudizio di idoneità anche senza visita.

È un controllo, anche prima dell’assunzione, per verificare che il candidato sia adatto alla mansione. Non è obbligatoria: obbligatoria è la visita preventiva dopo l’assunzione. Se si sceglie di farla, l’assunzione avviene dopo un esito positivo. Approfondisci

Il medico competente oppure i dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il costo è a carico del datore di lavoro.

Dipende dalla mansione. I più comuni sono visiotest, audiometria, spirometria, esami del sangue di base ed eventuali test per alcol e droghe.

Per il lavoratore è un diritto che tutela la salute e previene malattie e infortuni. Per l’azienda evita di assegnare persone a mansioni che non possono svolgere in sicurezza.

INAIL, infortuni e malattie professionali

INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative ai lavoratori infortunati e a chi ha contratto una malattia professionale.

Secondo il D.P.R. 1124/1965 è un evento dovuto a causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivano morte, inabilità permanente totale o parziale, oppure inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni.

È l’importo riconosciuto al lavoratore infortunato per i giorni di calendario di assenza dal lavoro, compresi festivi e weekend, a carico in parte di INAIL e in parte del datore di lavoro.

È la lesione all’integrità psicofisica, valutabile dal punto di vista medico-legale. Con il D.Lgs. 38/2000 INAIL indennizza il danno permanente anche senza perdita economica, a partire da una soglia del 6%.

È una patologia causata da un’esposizione graduale e prolungata, non da un evento improvviso. L’esposizione lavorativa deve esserne la causa esclusiva o prevalente, e la malattia deve essere stata contratta nello svolgimento di attività a rischio.

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