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RISCHIO SUL LAVORO: COS’È E COME IDENTIFICARLO

Aggiornato il 13/10/2026
Rischio sul lavoro - Un operaio edile indossa un casco protettivo e un'imbracatura di sicurezza mentre lavora su un'impalcatura. Sullo sfondo, un cantiere con gru e altri operai al lavoro

Ultimo aggiornamento: 18/03/25

Rischio sul lavoro: pericoli (fisici, chimici, biologici), settori a rischio, D.Lgs. 81/08, valutazione e prevenzione. DPI e gestione del rischio per salute e sicurezza

In questo articolo troverai molte informazioni sul rischio sul lavoro.

Partiremo con una distinzione tra rischio e pericolo, vedremo quali sono le 3 categorie di rischio (rischi fisici, chimici, biologici). Analizzeremo i settori più a rischio (edilizia, agricoltura, sanità), la normativa sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/08) che prevede che tutte le imprese svolgano un’attenta Sorveglianza Sanitaria, la valutazione del rischio sul lavoro, la prevenzione del rischio sul lavoro, l’importanza dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e i 4 punti chiave per la gestione del rischio.

Una guida completa per la salute e sicurezza lavoro.

Cos’è il Rischio sul lavoro?

Definizione: nel linguaggio della prevenzione, il rischio sul lavoro è la probabilità che un determinato fattore presente nell’ambiente di lavoro produca un danno alla salute o alla sicurezza di chi lavora, combinata con la gravità di quel danno.

Non è un’opinione e non è una sensazione: è il prodotto di due variabili, probabilità e gravità del danno. È proprio questa struttura a due fattori che rende possibile ordinare i rischi per priorità, e quindi decidere dove investire prima.

Il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico su salute e sicurezza, è ancora oggi la norma di riferimento, più volte modificata negli anni e ritoccata anche di recente dalla Legge 198/2025. La sua logica di fondo è semplice: nessun rischio può essere gestito se prima non è stato riconosciuto e misurato.

I numeri spiegano perché questo passaggio non sia un formalismo. Nel 2025 l’INAIL ha registrato 597.710 denunce di infortunio sul lavoro, +1,4% rispetto al 2024, e 1.093 casi mortali denunciati, tre in più dell’anno precedente. Ancora più significativo, per noi che facciamo sorveglianza sanitaria, è il dato sulle malattie professionali: 98.463 denunce nel 2025, +11,3% sul 2024, sempre secondo l’INAIL.

Su scala globale l’ordine di grandezza è impressionante: un editoriale pubblicato nel 2025 su Frontiers in Public Health ricorda la stima dell’OIL di circa 3 milioni di morti l’anno e 3.000 miliardi di dollari di costi legati a infortuni e malattie professionali.

Sul quadro complessivo degli adempimenti rimandiamo alla nostra guida alla sicurezza sul lavoro per il datore di lavoro.

Rischio sul lavoro - Un lavoratore indossa tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per il suo lavoro in un ambiente industriale: casco, occhiali protettivi, cuffie antirumore, guanti e scarpe antinfortunistiche. Macchinari e attrezzature industriali sono visibili sullo sfondo

Rischio e pericolo: la distinzione che cambia tutta la valutazione

Il pericolo è la proprietà intrinseca di un agente, di un’attrezzatura o di una sostanza di poter causare un danno: l’acido è corrosivo, la corrente elettrica folgora, il rumore della pressa supera certi decibel.

Il rischio sul lavoro è invece ciò che succede quando quel pericolo incontra una persona, un’organizzazione, un tempo di esposizione e delle misure di protezione. Lo stesso pericolo genera rischi diversissimi in due aziende diverse.

Ci troviamo spesso davanti a documenti che elencano i pericoli e si fermano lì: un inventario di sostanze, macchine e agenti fisici, senza una riga su quante persone vi sono esposte, per quanto tempo e con quali protezioni.

È un elenco, non una valutazione. Il consiglio operativo che diamo sempre è di leggere ogni voce chiedendosi «chi, quanto, quanto spesso, con che protezione»: se una di queste quattro risposte manca, quella voce va riscritta.

Su come si costruisce il documento a valle di questo ragionamento rimandiamo al nostro approfondimento sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e sulle fasce di rischio per settore alla guida sulla classificazione del rischio delle aziende.

Le categorie di rischio sul lavoro: dai tre classici ai rischi organizzativi

La tripartizione classica, rischi fisici, chimici, biologici, è ancora il primo alfabeto della prevenzione, ma da sola non basta più. Nella nostra esperienza conviene ragionare su quattro grandi famiglie:

  • Rischi per la sicurezza: cadute, urti, schiacciamenti, contatto con organi in movimento, elettrocuzione. Sono i rischi a effetto immediato, quelli da cui i DPI proteggono in ultima istanza, quando la prevenzione a monte non basta.
  • Rischi per la salute: agenti che agiscono nel tempo. Qui rientrano i rischi fisici come rumore, vibrazioni e radiazioni, il rischio chimico legato a polveri, fumi e solventi, e il rischio biologico con la sua classificazione degli agenti in quattro gruppi.
  • Rischi ergonomici e organizzativi: movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, movimenti ripetitivi, videoterminali. È la famiglia che genera il maggior numero di malattie professionali denunciate all’INAIL, e a cui abbiamo dedicato la guida sul rischio ergonomico.
  • Rischi psicosociali: carico di lavoro, conflitti, isolamento, incertezza, violenze e molestie. Ne parliamo diffusamente in Rischio psicosociale: 7 aspetti da non ignorare e nella guida allo stress lavoro-correlato, che l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone espressamente di valutare.

Un errore che si incontra spesso è considerare le prime due famiglie «vere» e le altre due meno importanti.

I dati INAIL sulle patologie muscolo-scheletriche,  64.015 denunce nel 2025, il 75,4% del totale, +10,9%, e sulle malattie del sistema nervoso, 10.311 denunce con un aumento dell’11,1%, dicono l’opposto: il rischio che produce più danno cronico è quasi sempre quello che nessuno percepisce come tale.

Chi valuta il rischio sul lavoro e quali settori sono più esposti

La valutazione dei rischi è, insieme alla designazione del RSPP, uno dei due obblighi che l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro come non delegabili: può farsi assistere, non può trasferire la responsabilità.

È il punto su cui vediamo più illusioni: firmare un documento redatto da un consulente senza averlo compreso non sposta di un millimetro la posizione giuridica del datore. Attorno a lui lavorano il RSPP, che coordina il servizio di prevenzione, e il medico competente, che collabora alla valutazione con la conoscenza clinica dell’esposizione reale e imposta la sorveglianza sanitaria sui rischi effettivamente presenti.

Sui settori, i dati INAIL 2025 mostrano una geografia del rischio in movimento (infortuni in occasione di lavoro rispetto al 2024):

  • Costruzioni: +3,0%;
  • Commercio: +2,1%;
  • Sanità e assistenza sociale: +1,6%;
  • Industria e servizi nel complesso: +0,7%;
  • Trasporti e magazzinaggio: -1,2%;
  • Agricoltura: -2,1%, un calo che leggiamo con prudenza, perché in agricoltura il sommerso pesa: ne parliamo in Rischio in agricoltura: 8 fattori chiave.

Un segnale incoraggiante arriva dal 2026: a gennaio l’INAIL ha rilevato 29.611 infortuni sul lavoro (-1,6%) e 27 casi mortali contro i 45 dello stesso mese del 2025, con un calo del 40%.

Nello stesso mese, però, le denunce di malattia professionale sono salite a 7.535, +14,4%: la conferma che il rischio sul lavoro si sta spostando dall’evento acuto alla patologia lenta.

I quattro passaggi della gestione del rischio sul lavoro

Nella pratica, la gestione si svolge ciclicamente in quattro passaggi:

  • Identificazione: mappare pericoli, mansioni ed esposizioni reali.
  • Valutazione: stimare probabilità e gravità per ciascun rischio e ordinarlo per priorità, secondo i contenuti richiesti dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che impone di considerare anche lo stress lavoro-correlato, la condizione delle lavoratrici in gravidanza ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e le differenze di genere, età e provenienza.
  • Attuazione delle misure: interventi tecnici, organizzativi e procedurali, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, con responsabili e tempi definiti.
  • Monitoraggio e riesame: verificare che le misure funzionino e aggiornare la valutazione quando cambiano processi, macchine, organizzazione o dati infortunistici.

Su questo schema il 2025 e il 2026 hanno inciso più di quanto molti si aspettino. Dal 31 dicembre 2025 la Legge 198/2025, di conversione del D.L. 159/2025, ha inserito nell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 la lettera z-bis, che obbliga a programmare misure di prevenzione contro le condotte violente o vessatorie nei luoghi di lavoro: il testo dell’art. 28 non è stato riscritto, ma il perimetro dei rischi da valutare si allarga di fatto a violenza e molestie. La stessa legge ha inoltre:

  • raddoppiato la sanzione minima legata alla patente a crediti, da 6.000 a 12.000 euro;
  • introdotto il badge di cantiere elettronico obbligatorio dal 1° febbraio 2026;
  • aggiornato il riferimento ai sistemi di gestione, sostituendo la vecchia OHSAS 18001 con la UNI EN ISO 45001.

Cambia anche la formazione, che è parte integrante della gestione del rischio e non un adempimento a parte: l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR) ha riunito in un testo unico durata e contenuti minimi dei corsi, è in vigore dal 19 maggio 2025 e diventa pienamente applicabile dal 24 maggio 2026, sostituendo gli accordi precedenti. Chi ha pianificato i corsi sul vecchio schema farà bene a rivedere il calendario adesso.

Rischio sul lavoro - Un medico o un'infermiera indossa una mascherina, guanti e un camice sterile mentre si prende cura di un paziente in una stanza d'ospedale. Attrezzature mediche moderne sono visibili sullo sfondo

FAQ

Qual è la differenza tra rischio e pericolo sul lavoro?

Il pericolo è la caratteristica intrinseca di un agente, di una macchina o di una sostanza di poter causare un danno; il rischio è la probabilità che quel danno si verifichi realmente, combinata con la sua gravità, tenuto conto di esposizione e misure di protezione. Il pericolo si descrive, il rischio si valuta e si riduce.

Quali sono le categorie di rischio da considerare nella valutazione?

Oltre ai tre classici,  rischi fisici, rischio chimico e rischio biologico,  vanno considerati i rischi per la sicurezza, quelli ergonomici e organizzativi e i rischi psicosociali, incluso lo stress lavoro-correlato espressamente richiamato dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Chi è responsabile della valutazione dei rischi in azienda?

Il datore di lavoro: l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce la valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR e la designazione del RSPP come obblighi non delegabili. Può essere assistito da RSPP e medico competente, ma la responsabilità resta sua.

Il rischio di violenze e molestie va valutato?

Sì. Dal 31 dicembre 2025 la Legge 198/2025 ha introdotto all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 la lettera z-bis, che impone di programmare misure di prevenzione contro condotte violente o vessatorie nei luoghi di lavoro: pur non riscrivendo il testo dell’art. 28, amplia di fatto il perimetro dei rischi da considerare.

La valutazione dei rischi comporta sempre la sorveglianza sanitaria? No: la sorveglianza sanitaria è attivata quando la valutazione individua rischi per i quali la normativa la prevede. È la valutazione a determinare il protocollo sanitario, e non il contrario: un protocollo copiato da un’altra azienda è quasi sempre un protocollo sbagliato


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2 commenti su “RISCHIO SUL LAVORO: COS’È E COME IDENTIFICARLO”

  1. Il lavoro di cameriera ai piani può considerarsi a rischio, considerando i prodotti chimici che vengono utilizzati (acidi, cloro, ecc.), gli spazi ristretti e non ventilati come le docce, e possibili contaminazioni biologiche?

    1. In genere si, nel DVR aziendale dovrebbe essere indicata la mansione di cameriera con l’indicazione del rischio (chimico… movimentazione carichi o altro), in questo caso deve essere attivata la sorveglianza sanitaria e quindi soggetta a visite mediche del lavoro periodiche.
      Ma se chi ha redatto il DVR non ha inserito la mansione come soggetta a rischi il datore di lavoro non è tenuto a sottoporre i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria. Se ritiene che ci siano delle irregolarità può chiedere un controllo da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

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