RISCHI IGIENICO SANITARI: COSA PREVEDE IL D.LGS. 81/08

Rischi igienico sanitari: Tecnico di laboratorio con camice protettivo, occhiali e guanti mentre manipola colture batteriche in cappa di biosicurezza, in un laboratorio moderno con luci al neon e strumentazione scientifica.

Rischi Igienico Sanitari: Agenti biologici, microclima, qualità dell’aria e igiene dei locali: come entrano nel DVR, quando scatta la sorveglianza sanitaria e quali errori evitare.


I rischi igienico sanitari rappresentano una delle principali aree di attenzione nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

Per rischi igienico sanitari si intendono tutti quei fattori presenti nell’ambiente di lavoro che possono compromettere la salute dei lavoratori a causa di esposizione ad agenti biologici, chimici, fisici o condizioni igieniche inadeguate.

La Medicina del Lavoro svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e gestione di questi rischi , che, se non correttamente valutati e gestiti, possono causare malattie professionali, infezioni, intossicazioni o patologie croniche. 

È in questo contesto che il Medico Competente collabora con il datore di lavoro per attuare programmi di sorveglianza sanitaria mirati, essenziali per proteggere la salute dei lavoratori esposti.

RISCHI IGIENICO SANITARI
COME SI SUDDIVIDONO I RISCHI IGIENICO SANITARI
AGENTI BIOLOGICI
MICROCLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA
IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO
SETTORI ESPOSTI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
FAQ

Rischi igienico sanitari: un’etichetta, non una categoria di legge

L’espressione «rischi igienico sanitari» non compare come categoria autonoma nel D.Lgs. 81/2008: è un’etichetta di uso comune che raggruppa tre famiglie di rischio, disciplinate in parti diverse del Testo unico.

Il secondo equivoco riguarda il DVR: l’art. 28 non impone di includere «esplicitamente» biologico, microclima e qualità dell’aria.

Chiede di valutare tutti i rischi e nomina in modo espresso solo alcuni gruppi particolari, come lo stress lavoro-correlato, la gravidanza e le differenze di genere, età e provenienza. Biologico, microclima e aria entrano nel documento perché sono presenti in azienda.

Ne trattiamo i contenuti obbligatori in DVR: Documento di Valutazione dei Rischi.

Il terzo equivoco è il più costoso: credere che la sorveglianza sanitaria scatti in automatico.

L’art. 41 la prevede «nei casi previsti dalla normativa vigente» o su richiesta del lavoratore, e per gli agenti biologici l’art. 279 la prevede solo «qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità».

Anche il presunto «alto rischio» igienico che leggiamo in alcuni documenti non è una categoria normativa. Come Medicolavoro.org ha già illustrato in Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria e per chi, il criterio è il rischio, non il numero di addetti.

Rischi igienico sanitari: Un’infermiera in divisa con mascherina FFP2, guanti e camice sta smaltendo correttamente un ago usato in un contenitore per rifiuti sanitari, in un reparto ospedaliero illuminato in modo realistico.

Come si suddividono i rischi igienico sanitari

Per orientarci usiamo con le aziende uno schema semplice, utile a collocare i rischi igienico sanitari nel DVR:

Famiglia di rischioDove sta nel D.Lgs. 81/2008Cosa fare in pratica
Agenti biologiciTitolo X; Titolo X-bis (taglienti in sanità)Valutazione specifica, formazione, sorveglianza se necessaria
Microclima e qualità dell’ariaArt. 180 (Titolo VIII); Allegato IV, punto 1.9Valutazione, aerazione, manutenzione degli impianti
Igiene dei luoghi di lavoroArtt. 63-64; Allegato IV, punto 1.13Acqua, docce, gabinetti, pulizia scrupolosa

Agenti biologici

​​Il Titolo X si applica a tutte le attività con possibile esposizione ad agenti biologici.

L’art. 268 classifica gli agenti in 4 gruppi e l’Allegato XLVI elenca gli agenti dei gruppi 2, 3 e 4: non li ripetiamo qui, perché noi di Medicolavoro.org abbiamo dedicato un’intera guida al tema, Rischio biologico: i 4 livelli di rischio. In concreto, la legge chiede:

  • Valutazione specifica (art. 271): considera classificazione degli agenti, effetti allergici e tossici e malattie correlate; va ripetuta a ogni modifica significativa e comunque ogni 3 anni.
  • Misure tecniche e organizzative (art. 272): evitare l’esposizione, limitare il numero di esposti, privilegiare la protezione collettiva su quella individuale.
  • Misure igieniche (art. 273): docce e lavaggi oculari, indumenti protettivi riposti separatamente e divieto, nelle aree a rischio, di mangiare, bere, fumare, conservare cibi e applicare cosmetici.
  • Informazione e formazione (art. 278): prima dell’adibizione, ripetute almeno ogni 5 anni e a ogni cambiamento che incida sul rischio.
  • Registro degli esposti (art. 280): obbligatorio solo per le attività con agenti dei gruppi 3 e 4.

Per la sanità c’è poi un capitolo a parte: il Titolo X-bis (artt. 286-bis e seguenti), inserito dal D.Lgs. 19/2014, sulla protezione dalle ferite da taglio e da punta.

Per i rischi del personale sanitario, taglienti compresi, rimandiamo a Rischi professionali degli infermieri e, per gli ambulatori, a Rischi nello studio dentistico.

Sul piano metodologico, nel 2025 l’INAIL ha pubblicato BIO-RITMO ospedali, una metodologia per la valutazione del rischio biologico.

Le sanzioni sono pesanti: l’art. 282 punisce la violazione degli obblighi di valutazione dell’art. 271 con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda con importi soggetti a rivalutazione periodica.

Microclima e qualità dell’aria: quando l’ambiente diventa il rischio

Il microclima è un agente fisico (art. 180) senza un capo dedicato: l’art. 181 chiede di valutarlo secondo norme di buona tecnica e buone prassi. Per lo stress da calore si usa l’indice WBGT, oggetto di una norma ISO dedicata; per il comfort negli ambienti moderati, la norma ISO 7730, aggiornata nel 2026, come segnala Certifico.

I requisiti concreti stanno però nell’Allegato IV, richiamato dall’art. 63, che al punto 1.9 chiede:

  • aria salubre in quantità sufficiente, ottenuta preferibilmente con aperture naturali;
  • impianti di aerazione sempre funzionanti, con un sistema di controllo che segnali i guasti quando necessario;
  • assenza di correnti d’aria fastidiose;
  • controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione periodici degli impianti.

Quest’ultimo punto è quello che vediamo disatteso più spesso, soprattutto negli uffici: filtri dei condizionatori mai sostituiti. Durante la sorveglianza sanitaria i lavoratori ci raccontano disturbi irritativi e respiratori che raramente qualcuno collega all’impianto. Su asma e rinite professionali, muffe degli impianti comprese, vedi Allergie professionali respiratorie.

Indicazioni su temperatura e umidità le trovate in Rischio microclima sul lavoro, il quadro degli agenti fisici in Rischi fisici. Sul caldo estremo, il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, firmato al Ministero del Lavoro il 2 luglio 2025, è stato recepito con il D.M. 95/2025. Dei rischi del caldo parliamo in Rischio caldo: estate 2026.

Igiene dei luoghi di lavoro e legionella: i rischi igienico sanitari più trascurati

È la parte che nei DVR troviamo trattata peggio, spesso con una riga generica. Eppure l’art. 64 chiede al datore di lavoro una pulizia regolare di locali, impianti e attrezzature proprio per garantire adeguate condizioni igieniche, e l’Allegato IV, punto 1.13, fissa requisiti precisi:

  • acqua potabile e per lavarsi in quantità sufficiente, nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze;
  • docce con acqua calda e fredda, quando l’attività o la salubrità lo richiedono;
  • gabinetti e lavabi vicini ai posti di lavoro, separati per sesso salvo le deroghe previste;
  • refettori, spogliatoi e bagni in «stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro».

Negli impianti idrici e aeraulici si nasconde poi la legionella. Restano in vigore le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015; nel novembre 2025 il Ministero della Salute ne ha annunciato in Parlamento l’aggiornamento entro fine anno, come riporta Quotidiano Sanità, ma alla data della nostra consultazione non risulta approvato. Il D.Lgs. 18/2023 ha inoltre introdotto la valutazione del rischio dei sistemi idrici interni degli edifici prioritari.

Rischi igienico sanitari: Medico competente che effettua una visita medica preventiva a un lavoratore esposto a rischi biologici, in uno studio professionale ordinato con strumenti medici e cartelle cliniche visibili.

Settori esposti e ruolo del medico competente

Nella nostra esperienza i settori in cui i rischi igienico sanitari pesano di più sono cinque:

  • sanità e assistenza: agenti biologici e taglienti;
  • laboratori di ricerca e analisi: agenti biologici;
  • rifiuti, pulizie e bonifiche: biologico e igiene dei locali, come illustriamo in Rischi sul lavoro nelle imprese di pulizia;
  • alimentare e ristorazione: igiene e microclima; l’abrogazione del libretto sanitario è stata confermata dal D.Lgs. 27/2021, come spieghiamo in Rischi nella ristorazione;
  • uffici: qualità dell’aria e manutenzione degli impianti.

Sui rischi igienico sanitari il medico competente non è un semplice esecutore di visite. L’art. 25 gli chiede di collaborare alla valutazione dei rischi e di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, o con la diversa cadenza stabilita in base alla valutazione: ne parliamo in Il Medico Competente.

Quando la sorveglianza sanitaria dei lavoratori è dovuta, l’art. 41 prevede controlli periodici di norma annuali, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente, con costi a carico del datore di lavoro. Per gli agenti biologici, su parere del medico competente, vanno messi a disposizione vaccini efficaci per chi non è già immune.

Un dato ci colpisce ogni volta: in uno studio pubblicato nel 2023 su Tropical Medicine and Infectious Disease, solo il 41,8% dei 165 medici competenti intervistati nel Nord-Est Italia dichiarava di aver partecipato alla valutazione del rischio legionella. Il nostro consiglio operativo è coinvolgere medico competente e RSPP prima di scrivere il DVR, non dopo, e ricordare che i DPI sono l’ultima barriera, non la prima.

Rischi igienico sanitari: Addetto alle pulizie che sanifica con attenzione le superfici di un ufficio open space, con prodotti disinfettanti, guanti e mascherina, in un ambiente luminoso e moderno.

FAQ

I rischi igienico sanitari sono una categoria prevista dal D.Lgs. 81/2008?

No. È un’espressione di uso comune che raggruppa agenti biologici (Titolo X), microclima e qualità dell’aria (art. 180 e Allegato IV, punto 1.9) e igiene dei luoghi di lavoro (artt. 63-64 e Allegato IV, punto 1.13). Ognuna di queste famiglie va valutata nel DVR con le proprie regole.

Chi è esposto ad agenti biologici deve sempre essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?

No. L’art. 279 la prevede quando l’esito della valutazione del rischio ne rileva la necessità. Se è dovuta, le visite periodiche sono di norma annuali, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente: approfondiamo il tema in Visita medica periodica.

Ogni quanto va ripetuta la valutazione del rischio biologico?

L’art. 271 prevede di ripeterla a ogni modifica dell’attività significativa per la salute e sicurezza e comunque ogni 3 anni. La formazione dei lavoratori esposti va ripetuta almeno ogni 5 anni (art. 278).

Anche chi lavora in ufficio o da casa deve preoccuparsi della qualità dell’aria?

Dipende dal luogo. Nell’ufficio aziendale sì: l’Allegato IV, punto 1.9, chiede aria salubre e controlli, manutenzione e sanificazione periodici degli impianti di aerazione. Al domicilio l’Allegato IV non si applica direttamente: per il lavoro agile la L. 81/2017, art. 22, obbliga il datore di lavoro a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e a consegnargli, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici. Del quadro aggiornato sul lavoro agile parliamo in Legge 34-2026 e smart working.

Il libretto sanitario per gli alimentaristi serve ancora?

No: l’abrogazione è stata confermata dal D.Lgs. 27/2021. Restano gli obblighi di igiene e formazione del settore alimentare, che trattiamo in Rischi nella ristorazione.


Medicolavoro.org - Consulenza per sorveglianza sanitaria

Se hai bisogno di una consulenza contattaci o compila il modulo di richiesta

Medicolavoro ti offre una consulenza gratuita.

Scopri le nostre sedi e contattaci

Non rischiare, scopri come metterti in regola!

Per qualsiasi domanda scrivi un commento qui sotto, risponderemo al più presto ai tuoi dubbi.
Oppure non esitare a contattarci per una consulenza professionale sul tema.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cerca

Categorie

Condividi

Caro Imprenditore, se hai bisogno di una consulenza per la Sorveglianza Sanitaria della Tua Impresa, contattaci o compila il modulo di richiesta

Medicolavoro ti offre una consulenza gratuita.

Grazie agli studi medici di Pavia, Cesano Maderno e di Milanofiori copriamo l’intera provincia di Milano, Pavia, Monza e Brianza, parte della provincia di Lodi e di Piacenza.

Abbiamo anche uno studio a Treviso, grazie al quale possiamo coprire la provincia di Treviso e parte della provincia di Venezia.

Non rischiare, scopri come metterti in regola!

medico lavoro

Se hai bisogno di una consulenza contattaci o compila il modulo di richiesta

Medicolavoro ti offre una consulenza gratuita.

Grazie agli studi medici di Pavia, Cesano Maderno e di Milanofiori copriamo l’intera provincia di Milano, Pavia, Monza e Brianza, parte della provincia di Lodi e di Piacenza.

Abbiamo anche uno studio a Treviso, grazie al quale possiamo coprire la provincia di Treviso e parte della provincia di Venezia.

Non rischiare, scopri come metterti in regola!