Ultimo aggiornamento: 21/09/26
Quali rischi la rendono obbligatoria, quali visite comprende dopo le novità normative del 2025, chi ne paga i costi e cosa rischia davvero chi non la attiva.
La Sorveglianza Sanitaria è una disciplina molto vasta che comprende un insieme di attività di prevenzione che hanno l’obiettivo di tutelare la Salute del lavoratore. Essa si concretizza nella stesura di documento chiamato Protocollo sanitario o Piano di sorveglianza sanitaria.
La figura professionale che si occupa in prima persona di garantire la tutela dei lavoratori è il Medico Competente, svolgendo il compito fondamentale di tenere sotto controllo la cartella sanitaria e di rischio di tutti i lavoratori ed effettuando visite specifiche di controllo.
Se cerchi delle risposte alle tue domande puoi anche consultare la nostra pagina delle FAQ, ma ora vediamo insieme nel dettaglio tutti gli aspetti da considerare quando si parla di Sorveglianza Sanitaria, in cosa consiste, quali visite comprende, e soprattutto per quali categorie è disposto l’obbligo di legge.
Indice:
CHE COS'È LA SORVEGLIANZA SANITARIA
IL MEDICO COMPETENTE: CHI SVOLGE LE VISITE E CON QUALI COMPITI
QUALI VISITE COMPRENDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA DOPO LE NOVITÀ DEL 2025
QUANDO LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA
CHI PAGA LA SORVEGLIANZA SANITARIA E COSA RISCHIA CHI NON LA ATTIVA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON È L'UNICA STRATEGIA DI PREVENZIONE
FAQ
Che cos’è la Sorveglianza Sanitaria?
«La sorveglianza sanitaria è obbligatoria?». È la domanda che ci sentiamo rivolgere molto spesso, da imprenditori che hanno assunto il primo dipendente o da un HR manager che ha ricevuto la visita degli ispettori.
Dopo anni di attività sul campo abbiamo imparato che la risposta non è mai «sì» o «no» in astratto: dipende dai rischi presenti in azienda, e sono i rischi a decidere, non le dimensioni dell’impresa.
Sul piano tecnico la sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività.
Nella pratica significa qualcosa di più concreto: un medico specialista osserva insieme la persona e il suo lavoro e stabilisce se quel lavoro, per quella persona, sia compatibile con il suo stato di salute.
Abbiamo dedicato un’intera guida a La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori e la conclusione che abbiamo dato era chiara: non è un adempimento burocratico ma uno strumento di diagnosi precoce.
Ci troviamo spesso davanti a datori di lavoro che le attribuiscono un unico scopo, mentre le funzioni sono tre:
- verificare l’idoneità alla mansione specifica, non la salute «in generale» della persona;
- intercettare precocemente alterazioni dello stato di salute legate all’esposizione professionale;
- restituire al datore di lavoro, in forma anonima e collettiva, dati utili ad aggiornare la valutazione dei rischi.
Lo dicono i numeri. Nel 2025 l’INAIL ha registrato 98.463 denunce di malattia professionale, l’11,3% in più rispetto alle 88.499 del 2024, e il 75,4% di esse, 64.015 casi, riguarda patologie osteo-muscolari.
È un dato che ci colpisce ogni volta: quelle patologie sono lente, si costruiscono in anni di gesti ripetuti, e sono proprio quelle che un buon protocollo sanitario intercetta prima che diventino invalidanti.
Nello stesso anno l’INAIL ha contato anche 597.710 infortuni denunciati, di cui 1.093 mortali.
Il medico competente: chi svolge le visite e con quali compiti
Le visite possono essere svolte soltanto dal medico competente, nominato dal datore di lavoro e in possesso dei titoli e requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008. L’art. 25 ne elenca i compiti principali:
- collaborare alla valutazione dei rischi;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- esprimere i giudizi di idoneità;
- istituire e custodire la cartella sanitaria e di rischio;
- partecipare all’informazione e formazione dei lavoratori;
Come Medicolavoro.org ha già illustrato in Il Medico Competente Aziendale, è un professionista che deve conoscere l’azienda e non solo l’ambulatorio: chi firma certificati senza aver mai messo piede in reparto, nella nostra esperienza, sta lavorando male.
La L. 198/2025 gli ha aggiunto un compito nuovo, che consideriamo un piccolo cambio di paradigma: il nuovo art. 25 comma 1 lettera a-bis affida al medico competente la promozione, tra i lavoratori, della partecipazione ai programmi di screening oncologico del Servizio sanitario nazionale, anche tramite permessi retribuiti.

Quali visite comprende la sorveglianza sanitaria dopo le novità del 2025
L’art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 elenca le visite mediche previste. È un elenco cambiato due volte negli ultimi due anni:
- visita preventiva, prima dell’avvio dell’attività, per accertare l’assenza di controindicazioni alla mansione; può essere svolta anche in fase preassuntiva;
- visita periodica, di norma annuale o secondo la cadenza fissata dal medico competente in base al rischio;
- visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali;
- visita per cambio mansione, per verificare l’idoneità ai nuovi compiti;
- visita alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa;
- visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi (lettera e-ter, riformulata dalla L. 203/2024);
- visita in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti (nuova lettera e-quater), quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore impiegato in attività ad alto rischio infortunistico ne sia sotto effetto: è la novità introdotta dal DL 159/2025, convertito nella L. 198/2025 ed effettiva dal 31 dicembre 2025.
Sulla soglia dei 60 giorni si concentra l’equivoco più frequente che il nostro team incontra: in molte aziende si continua a credere che l’assenza per malattia oltre i 60 giorni continuativi faccia scattare automaticamente la visita di rientro. Non è più così.
Il testo vigente dell’art. 41 la richiede solo se il medico competente la ritiene necessaria per verificare l’idoneità alla mansione; altrimenti il giudizio viene comunque espresso sulla base delle informazioni disponibili.
Ne parliamo anche in 60 giorni di assenza dal lavoro: visita medica sì o no.
Sempre la L. 198/2025 stabilisce che le visite vanno computate nell’orario di lavoro, con l’eccezione di quelle preassuntive: un dettaglio che risolve molte discussioni sui turni.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria: sono i rischi a decidere
L’obbligo non dipende dal numero di dipendenti né dal settore, ma dall’esito della valutazione dei rischi: se il Documento di Valutazione dei Rischi individua un rischio per cui la normativa prevede il controllo sanitario, l’obbligo esiste, anche con un solo lavoratore. Per questo insistiamo sempre sulla qualità del DVR: è il documento da cui tutto discende.
Le situazioni che nella nostra attività quotidiana fanno scattare l’obbligo più spesso sono:
- movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi, il capitolo che genera più malattie professionali in assoluto: ne parliamo in Peso massimo sollevabile;
- uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, criterio dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 non toccato dalle riforme recenti, approfondito in VDT: rischio lavoro al videoterminale;
- esposizione a rumore oltre i valori d’azione, come spieghiamo in Rischio rumore sul lavoro;
- agenti chimici pericolosi, cancerogeni e amianto, con protocolli dedicati: rimandiamo a Rischio chimico;
- agenti biologici, dalla sanità all’agroalimentare: Rischio biologico: i 4 livelli di rischio;
- radiazioni ionizzanti, vibrazioni e lavoro notturno, mansioni ad alto rischio (quota, ambienti confinati, carrelli elevatori);
- lavoratori minorenni, per i quali valgono regole dedicate raccolte in Lavoratore minorenne: le regole della sorveglianza sanitaria.
L’esito è sempre un giudizio di idoneità: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente o permanentemente non idoneo. È il passaggio che genera più tensioni in azienda, come spieghiamo in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere.
Non è un atto di routine nemmeno per la ricerca: uno studio pubblicato nel 2023 su International Archives of Occupational and Environmental Health ha messo in relazione il Work Ability Index con il giudizio di idoneità su un campione di circa 6.900 lavoratori italiani della sanità e del pubblico impiego.

Chi paga la sorveglianza sanitaria e cosa rischia chi non la attiva
Su questo non c’è margine interpretativo: tutti i costi sono a carico del datore di lavoro, perché le misure di prevenzione non possono comportare oneri economici per i lavoratori.
Vale per le visite, per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal protocollo e per gli accertamenti tossicologici quando la mansione li richiede.
Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli: rifiutarli è una violazione sanzionabile, non una scelta personale.
Nel 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha avviato 130.579 ispezioni e ne ha concluse 97.349, con un tasso di irregolarità del 71,9% e 89.851 violazioni penali accertate in materia di salute e sicurezza. Chi pensa che il controllo sia remoto si sbaglia.
Le sanzioni penali sono state aggiornate alla rivalutazione ISTAT del 15,9% in vigore dal 6 ottobre 2023. Il quadro sanzionatorio completo, incluse le fattispecie legate a mansioni specifiche come lavori in quota o turni notturni, è nel nostro approfondimento dedicato Sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria non è l’unica strategia di prevenzione
Un errore che vediamo ricorrere spesso è considerarla il centro del sistema di prevenzione.
Non lo è: è l’ultimo anello, quello che verifica se tutto il resto ha funzionato. Vengono prima:
- eliminazione o riduzione del rischio alla fonte;
- misure tecniche e organizzative;
- dispositivi di protezione individuale, trattati in DPI: dispositivi di protezione individuale;
- formazione dei lavoratori;
- presidio tecnico affidato all’RSPP.
Se una patologia professionale viene intercettata in ambulatorio, significa che a monte qualcosa non ha tenuto.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi individua un’esposizione per cui la legge la prevede, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, e va gestita come un processo continuo, non come una scadenza da smarcare.
Il consiglio operativo che diamo sempre: rileggete il protocollo sanitario con il medico competente una volta l’anno, con il DVR aperto sul tavolo.
FAQ
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche con un solo dipendente?
Sì, se la valutazione dei rischi individua un’esposizione per la quale la normativa la prevede. Non esiste una soglia dimensionale: come ricordiamo in La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori, il criterio è il rischio, non il numero di addetti.
Chi paga le visite e gli esami?
Sempre il datore di lavoro, compresi gli accertamenti tossicologici quando previsti dalla mansione. Il lavoratore non sostiene alcun costo e non può rifiutare i controlli.
Dopo 60 giorni di malattia la visita di rientro è automatica?
No. La visita è dovuta solo se il medico competente la ritiene necessaria per verificare l’idoneità alla mansione; in caso contrario esprime comunque il giudizio in base alle informazioni disponibili. Abbiamo dedicato al tema 60 giorni di assenza dal lavoro.
Cos’è la nuova visita per alcol e sostanze stupefacenti?
È la lettera e-quater dell’art. 41 comma 2, introdotta dal DL 159/2025 convertito nella L. 198/2025 ed efficace dal 31 dicembre 2025: consente la visita quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che un lavoratore impiegato in attività ad alto rischio infortunistico si trovi sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.
Cosa succede se un lavoratore è giudicato non idoneo?
Il datore di lavoro deve attenersi al giudizio e valutare ricollocazione o adeguamento della mansione. Impiegarlo comunque nei compiti per cui è stato giudicato non idoneo comporta responsabilità penale: il tema è approfondito in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere.

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32 commenti su “SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO È OBBLIGATORIA E PER CHI”
Sono segretaria in una piccola ditta, il medico del lavoro ha prescritto una visita oculistica, visto che sono davanti al computer 20 ore settimanali, ma non mi è mai stata fatta, cosa devo fare?
Buongiorno, le conviene fare richiesta formale tramite PEC all’azienda di visita oculistica come richiesto dal medico del lavoro. Si ricordi che tutte le visite legate al lavoro sono a carico del datore di lavoro come da D. Lgs 81/08. Se non le organizzano la visita medica può fare segnalazione all’Ispettorato del Lavoro o all’ufficio SPRESAL dell’ASL del suo territorio.
Ho una piccola gelateria artigianale. A me sembra che il nostro lavoro non implichi nessuno dei rischi indicati dalla normativa ed in definitiva analizzando il DVR in dettaglio non ne vedo. Ma comunque nel DVR (ma ahimè questi vengono prodotti in serie) si prevede l’attivazione della sorveglianza medica. Incorro in sanzioni se non la attivo, motivando la decisione col fatto che non sono presenti i rischi previsti dalla normativa? (MCC non maggiore 25kg, no microclima, no rumori, no terminali…)
Buongiorno,
se è indicato l’obbligo di sorveglianza sanitaria è tenuto per legge ad attivarla, in caso non venga fatto e ci siano dei contorlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro è soggetto a sanzioni amministrative e in certi casi penali. In caso di infortuni sul lavoro la situazione si aggrava. Le conviene chiedere a chi le ha fatto il DVR e al suo responsabile della sicurezza.
Buon giorno. Il medico del lavoro della mia azienda non rilascia il certificato di idoneità a fine visita (e sono passati più di tre mesi) come ci si deve comportare? Inoltre ho consegnato una documentazione specialistica psicologica per disturbi del sonno e conseguente esenzione dal turno notturno, ma l’azienda non ha ancora ricevuto comunicazione? A chi devo rivolgermi? Grazie
Buongiorno, se il problema è il medico credo che dobbiate fare ulteriore richiesta tramite pec di invio delle certificazioni di idoneità o inidoneità. In caso non dovesse rispondere potete dare disdetta, ovvero ritirare la nomina al medico competente che al momento sta seguendo la vostra azienda, e affidarvi ad altro medico. In alternativa su problematiche legate al mondo della medicina del lavoro potete rivolgervi all’ASL di competenza territoriale o all’Ispettorato del Lavoro del vostro territorio.
Buongiorno,sono una dipendente aeroportuale multi servizio, lavoro dal 2023 presso Autogrill,ho sempre svolto lavori molto pesanti,fatto turni notturni per HACCP,ora da un anno a questa parte ho cominciato ad avere problemi alla mano sinistra e alla schiena, pensavo fosse un problema momentaneo,ma i dolori a distanza di tempo sono peggiorati,ho deciso di sottopormi a delle lastre e risonanze, le quali hanno evidenziato una rizo artrosi di grado severo e per quanto riguarda la colonna lombare sx quattro vertebre schiacciate,una discopatia degenerativa,varie protrusioni e una artrosi interapofisaria di grado medio lieve,ho richiesto la visita dal medico competente e a maggio sono andata a visita e mi dichiarata inabile per due mesi,ora ho fatto la visita di controllo e il medico ha detto che posso tornare a lavorare senza limitazioni,ma io non sto ancora bene e sto ancora facendo fisioterapia e gli ho chiesto se poteva limitare i miei carichi di lavoro,lui ha detto che io non sono inserita nella sorveglianza sanitaria,ma io mi ritrovo a dover rientrare al lavoro con tutte le conseguenze del caso. Posso fare ricorso anche se non sono in sorveglianza sanitaria? Sono in malattia dal 13/03/25. Grazie infinite
Buongiorno, mi spiace per la sua situazione, se è una dipendente e ha fatto una visita con il medico del lavoro aziendale significa che è inserita nella sorveglianza sanitaria della sua azienda.
Se non è in grado di riprendere le sue mansioni, e il medico del lavoro aziendale ha detto il contrario può appellarsi alla sua ASL di competenza o rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro che potrebbe sottoporla a un’ulteriore visita e valutare l’effettiva sua inidoneità al lavoro.
In caso di inidoneità il suo datore di lavoro deve trovarle un’altra mansione per cui è idonea, in caso di impossibilità da parte del datore di lavoro di identificare, all’interno dell’azienda, una mansione idonea al suo stato di salute, può procedere con il licenziamento per giusta causa.
Le auguro di risolvere al più presto la sua situazione.
Un soggetto con contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’ex. art. 2222 del c.c. e sottoposto alla legge 81/2008 e smi ?
FG, non è il “tipo di contratto” che dice se il datore di lavoro è responsabile per la salute del lavoratore. E’ la mansione e i suoi rischi per la salute.
Quindi per prima cosa bisogna valutare i rischi e poi si decide se fare la Sorveglianza Sanitaria oppure no.
Buongiorno, per la mansione di “Operatore socio sanitario/assistenziale” (assistenza anziani e/o disabili) per la quale il DVR ha identificato un rischio biologico per permanenza in una comunità e per possibile contatto con fluidi biologici nelle attività di igiene e cura degli utenti, quale sarebbe il tipo di sorveglianza sanitaria da fare? è definita o è a completa discrezione del Medico Competente? perchè io vedo due aziende con attività molto simili ma protocolli di sorveglianza sanitaria molto diversi per questo tipo di mansione….
Buongiorno Caterina,
ogni azienda ha tre “responsabili”: il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza e il medico competente.
Questi soggetti vedono i luoghi, vedono le varie operazioni e scrivono il DVR da cui si identificano le mansioni e i rischi per ciascuna attività.
Poi il medico scrive il protocollo sanitario per ciascuna mansione.
Quindi, nella pratica, la mansione di OSS avrà sempre le stesse operazioni, quindi gli stessi rischi, quindi la visita medica sarà molto simile.
Non identica perchè comunque c’è spazio decisionale per il dottore.
Buongiorno, svolgo la mansione di receptionist da piu di 10 anni e ho sempre eseguito le visite mediche per questa mansione.
Da quasi un’anno ho cambiato datore di lavoro che ora sostiene che la mansione “receptionist” non rientra tra le mansioni che prevede la visita medica nonostante siamo 40 ore settimanali davanti ad un pc e sempre sedute.
è vero che la mansione receptionist non prevede la visita medica ?
grazie in anticipo !
Roxana, ogni azienda deve avere un DVR dove il datore di lavoro con il responsabile della sicurezza e il medico del lavoro, scrivono i rischi per ciascuna mansione.
Dovrebbe farsi dare una copia (almeno la parte relativa alla sua mansione).
Magari scopre che la sua mansione è descritta male o scopre qualche altra scorrettezza…
Il personale che lavora a un monitor per più di 20 ore settimanali è soggetto alla sorveglianza sanitaria (DL 8/81).
Buongiorno,
in una s.a.s. con tre soci lavoratori, se uno di questi ricopre la carica del datore di lavoro con nomina firmata da tutti i soci, deve sottoporsi anche lui al controllo sanitario?
Grazie
Gianni, che mansione ha il socio “datore di lavoro”? Se lavora come gli altri, dovrà fare la visita come gli altri.
Lavoro in una gelateria artigianale da anni ormai, facciamo anche bar, mi occupo oltre al servizio, anche di produzione biscotteria ed altri dolciumi…anche se assunto come banconista!
Mai fatta una visita medica in ormai quasi 10 anni, è normale?
Andrea, no, non è normale. Dica al suo datore di lavoro di informarsi perché deve avere le idoneità alla mansione dei lavoratori (deve avere un medico del lavoro).
Ho fatto una richiesta di cambio lavoro per esenzione turno di notte dopo visita ASL consegnando certificazione all’ infermeria della azienda metalmeccanica per cui lavoro.La responsabile mi ha lasciato ricevuta dove dichiarano che se entro 60 giorni il dottore non mi sottopone a visita per loro la pratica è archiviata. È possibile una cosa del genere ? A documentazione consegnata non si risponde con visita e certificazione? Grazie
Andrea, non sono un esperto di diritto del lavoro. Ma, alla fine, ti hanno esonerato dai turni notturni?
Buongiorno, mi occupo di assistenza tecnica e sono quindi tutti i giorni al volante del mezzo di lavoro aziendale( furgone) in più regioni. Non dovrei essere sottoposto a visita medica? Sono inquadrato nel settore metalmeccanico da diciotto anni e non ho mai fatto una visita medica. Grazie.
Daniele, assolutamente sì!
Buonasera,
i lavoratori inquadrati con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), nel caso in cui svolgano la loro prestazione fuori dall’azienda, ma per attività contemplate nel DVR, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria? Immagino di sì, ma volevo una Vs. opinione. Grazie
Andrea, se un lavoratore (qualsiasi inquadramento o contratto) prende ordini da un “datore di lavoro”, il datore di lavoro è responsabile della sua sicurezza e salute.
Chi controlla che le aziende rispettino la normativa? Ho lavorato 4 anni per una Cooperativa che sosteneva di non avere l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Dicevano che sotto un tot di dipendenti non fosse d’obbligo.
Eli, la legge prevede la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che svolgono mansioni per le quali, nel DVR dell’Azienda, sono indicati dei rischi professionali. 1 lavoratore o 10.000 è lo stesso.
Si possono fare le segnalazioni sul sito dell’INL.
Trovi indicazioni cercando su google:
ispettorato.gov.it Servizi e modulistica Richiesta di intervento ispettivo,
oppure chiedi ai sindacati.
Che mansione hai?
Il lavoratore può essere obbligato a svolgere la visita di sorveglianza periodica fuori dal suo orario di lavoro e in giornata in cui non è in servizio?
Alessandra, il lavoratore non deve subire un danno quando fa la sorveglianza sanitaria, quindi, di solito, si fa la visita in orario di lavoro. Se fosse fuori orario suppongo che si considereranno straordinari… Senta chi si occupa di paghe, è una domanda più per giuslavorista che per medico del lavoro…
Buongiorno, come dovrebbe comportarsi il futuro datore di lavoro nel caso in cui l’aspirante dipendente si sottoponesse agli accertamenti preventivi alla visita preassuntiva, ma rinunciasse all’incarico prima di sottoporsi a visita? Di fatto, mancando la firma sul contratto, non si instaurerebbe alcun rapporto di lavoro e il candidato diverrebbe utente esterno. Alla luce di ciò l’Asl o A.O. avrebbe il diritto di richiedere all’utente il pagamento delle prestazioni erogate? Grazie.
Irene, se visite ed analisi le ha richieste il datore di lavoro, non penso che sia giusto farle pagare all’aspirante dipendente.
Sono un fisioterapista p.iva che presta servizio per un’azienda, fatturando alla stessa.
Ci viene detto di sostenere visita e analisi a nostro carico in quanto liberi professionisti e che siamo obbligati a farlo per continuare a lavorare lì.
Volevo sapere se sia una pratica corretta e chi deve sostenere i costi.
Grazie in anticipo
F., tra società e professionista si può decidere qualsiasi cosa.