Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, all’interno degli articoli 17 e 28, sancisce l’obbligo di stesura del DVR, ossia il Documento Valutazione dei Rischi.
In sostanza si tratta di un documento in cui deve essere indicata la mappatura completa dei rischi presenti in un’azienda.
Il DVR è obbligatorio per tutte le imprese e gli enti, pubblici o privati, comprese la Polizia, le Forze Armate, enti della Pubblica Amministrazione, le Università e tutti gli Istituti di Educazione ed Istruzione.
In questo articolo cerchiamo di capire meglio insieme in che cosa consiste il Documento di Valutazione dei Rischi, che più spesso troviamo citato con la sigla DVR.
Indice: COS’È IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI QUAL È IL CONTENUTO DEL DVR CHI SCRIVE IL DVR DVR, PER CHI È OBBLIGATORIO DVR, QUALI AZIENDE SONO ESONERATE QUANDO E COME VA SCRITTO IL DVR COME CONSERVARE IL DVR DVR ED ERRORI PIÙ COMUNI DVR: AGGIORNAMENTI COVID-19
Cos’è il Documento Valutazione dei Rischi
Nel 1994 venne introdotto per la prima volta in Italia l’obbligo di stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.
Si tratta essenzialmente di un documento ufficiale, fondamentale per tutte le imprese, frutto della collaborazione tra le principali figure addette alla sicurezza all’interno dell’azienda.
All’intero del DVR vengono descritti in maniera chiara, semplice e completa tutti i rischi professionali collegati alla mansione specifica, ed elencate tutte le procedure previste relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La sua funzione è quella di costituire un vero e proprio strumento per la pianificazione e consultazione degli interventi aziendali in favore della protezione dei lavoratori.
Qual è il contenuto del Documento Valutazione dei Rischi
All’interno del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, devono necessariamente essere presenti:
- Una valutazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati e delle mansioni previste con il relativo grado di capacità, esperienza e formazione richiesto per poterle svolgere in sicurezza
- Una relazione di tutti i pericoli e i rischi presenti in azienda
- La programmazione delle misure di prevenzione adottate dall’azienda, inclusa la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente
- I dispositivi di protezione – DPI – necessari
- La programmazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza
- Ruoli e compiti specifici di addetti alla sicurezza e competenze che essi devono avere
- Il nominativo medico competente aziendale
- Il nominativo del RSPP
- Il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- La data in cui è stato redatto
Chi scrive il Documento Valutazione dei Rischi
La stesura del Documento di Valutazione dei Rischi non è delegabile ad altre figure ed è affidata esclusivamente al datore di lavoro, che si occupa di redigerlo in collaborazione con il medico competente, l’RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o RLS.
Il datore di lavoro ha però la possibilità di affidarsi a un’agenzia specializzata in sicurezza sul lavoro e affidare la scrittura del DVR a un professionista con esperienza nel campo.

Documento Valutazione dei Rischi, per chi è obbligatorio
Il Documento di Valutazione dei Rischi è imposto dalla legge per tutte le aziende e gli enti, che siano essi pubblici o privati, che abbiamo almeno un lavoratore dipendente, indipendentemente dalle dimensione e dalla tipologia di attività.
Sono soggette ad obbligo di stesura del DVR anche la Polizia, le Forze Armate, le strutture penitenziarie, le strutture istituzionali che si occupano di ordine e sicurezza, la Protezione civile, gli enti della Pubblica Amministrazione, le Università e tutti gli Istituti di Educazione ed Istruzione di qualsiasi grado.
Documento Valutazione dei Rischi, quali aziende sono esonerate
Le uniche categorie esonerate dall’obbligo di legge sono le imprese familiari, le imprese individuali e i lavoratori autonomi.
Quando e come va scritto il Documento Valutazione dei Rischi
Il DVR deve essere redatto generalmente entro 90 giorni dall’apertura dell’attività, oppure immediatamente al momento dell’assunzione del primo dipendente.
Inoltre il Documento di Valutazione dei rischi deve essere completo rispetto al contesto aziendale a cui si riferisce, e aggiornato, pena pesanti sanzioni per il datore di lavoro, nei casi peggiori anche la sospensione dell’attività.
Sussiste infatti l’obbligo per il datore di lavoro di aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi ogni qual volta vengano apportate delle modifiche all’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda o quando emerga la presenza di un nuovo rischio lavorativo.
Come conservare il Documento Valutazione dei Rischi
Il DVR può essere scritto in forma cartacea o informatizzata, ma deve essere conservato dal datore di lavoro presso la sede dell’azienda e disponibile qualora gli organi di vigilanza, come l’Ispettore del Lavoro, l’ASL o l’INAIL, decidano di effettuare un controllo e abbiano necessità di visionarlo.
Documento Valutazione dei Rischi ed errori più comuni
Gli errori più comuni nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono:
- Incompletezza, come abbiamo detto il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere completo e rappresentare fedelmente la realtà aziendale, in caso contrario il datore di lavoro potrebbe andare incontro a sanzioni.
- Mancanza di aggiornamenti, Il DVR nasce come documento flessibile e va aggiornato secondo le necessità dell’azienda.
- Mancata indicazione dei ruoli specifici degli addetti alla sicurezza, ricordiamo inoltre che all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi deve essere esplicitamente indicato il nominativo del medico competente.
DVR: aggiornamenti COVID-19
A seguito dell’avvento della pandemia da Covid-19 nelle aziende sono state introdotte nuove misure in campo di prevenzione e protezione per far fronte all’emergenza sanitaria, sono state stabilite per esempio le condizioni di rientro a lavoro per i lavoratori che hanno contratto l’infezione.
Di recente l’INAIL ha proposto alle aziende un modello per estendere il DVR e approfondire dunque la Valutazione dei Rischi all’ambito contenimento dei contagi.
A seconda delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro infatti vi è la possibilità di un rischio più elevato.
In particolare la valutazione proposta da INAIL misura:
- Il livello di esposizione al virus, in relazione all’attività lavorativa,
- La prossimità, ossia la possibilità di garantire o meno il distanziamento sociale tra i lavoratori,
- L’aggregazione, quindi il rischio di venire a contatto con persone esterne all’azienda e aumentare quindi la possibilità di contagio.
Per maggiori informazioni consultare www.inail.it.
Speriamo che questo articolo ti sia stato utile, per qualsiasi domanda scrivici nei commenti e ti risponderemo al più presto!