Come il medico competente scrive una limitazione, quando scade, che cosa deve cambiare il datore di lavoro e quali diritti restano al lavoratore.
Con un giudizio con scritto «idoneo con limitazioni», il lavoratore teme di perdere il posto, il datore di lavoro si chiede come riorganizzare il reparto.
Le limitazioni sul lavoro sono uno strumento di tutela, non una sentenza: servono a far continuare a lavorare una persona togliendo dalla sua giornata solo ciò che, per lei, rappresenta un rischio inaccettabile.
Che cosa sono le limitazioni sul lavoro
Le limitazioni sul lavoro sono le restrizioni che il medico competente indica nel giudizio di idoneità parziale per escludere dalla mansione ciò che, per quella persona, rappresenta un rischio: sono uno dei possibili esiti della sorveglianza sanitaria.
L’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico competente esprima quattro giudizi:
- idoneità alla mansione specifica;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Il giudizio va consegnato per iscritto, in copia, a lavoratore e datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis1).
Non è un atto ispettivo, come a volte si legge: è una valutazione clinica del medico competente, che conosce sia la persona sia i rischi della mansione.
Come abbiamo spiegato in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere, ogni giudizio ha una sua validità e può essere contestato.
La differenza con la prescrizione è semplice da ricordare: la limitazione dice che cosa il lavoratore non deve fare, la prescrizione indica come deve farlo (un ausilio, un DPI, una pausa). Ne abbiamo parlato nell’articolo: Idoneità alla mansione con prescrizioni; qui ci concentriamo sulla limitazione.
Una limitazione ben scritta è concreta e verificabile. Ecco alcuni esempi realistici di come la formuliamo nei giudizi:
- movimentazione carichi: «non sollevare pesi superiori a 5 kg»;
- postura: «evitare il lavoro con le braccia sopra le spalle o in ginocchio»;
- lavoro notturno: esonero, per esempio in alcune patologie croniche (approfondiamo in Esonero dal lavoro notturno);
- mezzi e macchine: divieto di condurre carrelli elevatori per chi assume farmaci che riducono la vigilanza.
Un chiarimento che diamo spesso: quei «5 kg» non sono un limite di legge. Non esiste una soglia unica valida per tutti, come spieghiamo nell’articolo sul peso massimo sollevabile: il numero lo fissa il medico sulla singola persona. Per il notturno, invece, il riferimento è il D.Lgs. 66/2003: almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque, non una fascia fissa «24-05».

Quanto sono diffuse e quali sono le più frequenti
Un dato che ci colpisce ogni volta è quanto siano frequenti le limitazioni sul lavoro. Uno studio pubblicato nel 2025 su BMC Health Services Research da Pazzaglia e colleghi3 ha analizzato 2.251 dipendenti del Dipartimento Professioni Sanitarie del Policlinico di Milano: a giugno 2023 il 18,4% era «idoneo con limitazioni». Di questi:
- il 72,3% aveva una limitazione permanente;
- il 71,1% riguardava la movimentazione e il trasporto di carichi;
- il 49,9% la mobilità e la postura;
- il 56,1% erano infermieri.
Come si valuta la movimentazione dei carichi, con metodi come NIOSH, lo spieghiamo in Rischio ergonomico; per la sanità rimandiamo a Rischi professionali degli infermieri. In Italia, però, manca una percentuale nazionale verificata, anche se i dati aggregati arrivano ogni anno all’INAIL con l’Allegato 3B.
Limitazioni sul lavoro temporanee o permanenti: scadenza e rivalutazione
Un equivoco frequente è considerare le limitazioni sul lavoro sempre provvisorie. L’art. 41, comma 6, parla espressamente di idoneità parziale temporanea o permanente: dopo una frattura o un intervento la limitazione ha senso per qualche mese, in una patologia cronica stabilizzata può accompagnare il lavoratore per tutta la carriera.
Per quelle temporanee indichiamo sempre una scadenza. L’art. 41, comma 7, la impone espressamente solo per l’inidoneità temporanea, ma per le limitazioni è una buona prassi che evita giudizi «dimenticati» nei cassetti. Le occasioni per rivederle sono tre:
- la visita medica periodica, alla scadenza fissata dal medico competente;
- la visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi (art. 41, comma 2, lett. c), quando il quadro clinico cambia;
- la visita al rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi (lett. e-ter).
Vediamo spesso limitazioni scritte anni prima e mai riviste: per il lavoratore diventano un’etichetta, per l’azienda un vincolo organizzativo non più giustificato.
Segnalare al medico competente un cambiamento è interesse di tutti.

Gli obblighi del datore di lavoro di fronte alle limitazioni sul lavoro
Il giudizio va attuato subito, anche se il lavoratore si dice disponibile a fare «come prima». L’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore ad attuare le misure indicate dal medico competente; l’art. 18, comma 1, gli chiede di affidare i compiti tenendo conto delle condizioni di salute (lett. c) e di vigilare, con i dirigenti, che nessun lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria sia adibito alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità (lett. bb). In concreto:
- comunicare la limitazione al preposto, che deve sapere che cosa quella persona non può fare;
- riorganizzare la mansione con ausili, turni, pause o redistribuzione dei compiti, aggiornando se serve il documento di valutazione dei rischi;
- adottare accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con disabilità, come impone l’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003 in attuazione della Direttiva 2000/78/CE;
- ricollocare, se il giudizio comporta un’inidoneità alla mansione specifica, a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza previsto dall’art. 42, in linea con la disciplina dell’art. 2103 c.c..
Per il quadro completo degli obblighi rimandiamo a Datore di lavoro: obblighi per la medicina del lavoro e, sulle situazioni di maggiore vulnerabilità, a Lavoratori fragili: guida operativa 2026.

Sanzioni e responsabilità penale
Ignorare una limitazione espone a conseguenze precise.
L’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 prevedesanzioni penali e amministrative in caso di mancanza di attuazione delle limitazioni previste dal giudizio di idoneità espresso dal Medico del Lavoro.
Il lavoratore può rinunciare a una limitazione?
No. Il lavoratore deve osservare le disposizioni ricevute e sottoporsi ai controlli sanitari (art. 20, comma 2, lett. b e i, D.Lgs. 81/2008); la violazione è punita dall’art. 59, comma 1, lett. a. Senza contare il rischio più concreto: peggiorare la propria salute.
Chi non condivide il giudizio ha però due strade: chiedere una nuova visita se le condizioni cambiano, oppure presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (art. 41, comma 9), dicitura introdotta dalla Legge 203/2024 al posto del vecchio «organo di vigilanza».
L’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio; la norma non prevede la sospensione automatica del giudizio: nella nostra pratica raccomandiamo di continuare ad applicare la limitazione fino alla decisione. Il ricorso, secondo il commento di Edotto, è aperto sia al lavoratore sia al datore: i passaggi sono in Contestare il giudizio del medico del lavoro.
Quando nessuna mansione è compatibile
Il caso più difficile è quello in cui le limitazioni sul lavoro sono tali da non lasciare alcuna mansione praticabile. Qui entra in gioco la Legge 68/1999, art. 4, comma 4: per chi diventa inabile per infortunio o malattia, l’evento non è giustificato motivo di licenziamento se il datore può adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori, con il trattamento più favorevole di provenienza; in mancanza, il lavoratore viene avviato ad altra azienda tramite i servizi competenti, nell’ambito del collocamento mirato previsto dalla Legge 68/99.
FAQ
Una limitazione sul lavoro è sempre temporanea?
No. L’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede un’idoneità parziale temporanea o permanente. Le limitazioni temporanee dovrebbero riportare una scadenza; per quelle permanenti è buona prassi rivederle alle visite successive della sorveglianza sanitaria.
Il lavoratore può chiedere di lavorare senza la limitazione?
No. L’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il lavoratore a rispettare le disposizioni ricevute, e il datore deve comunque attuare il giudizio. Se le condizioni migliorano, la strada corretta è chiedere una visita su richiesta al medico competente.
Il ricorso all’ASL sospende la limitazione?
La norma (art. 41, comma 9) non prevede la sospensione automatica del giudizio. Nella nostra pratica consigliamo di continuare ad applicare la limitazione fino alla decisione dell’ASL, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Se viene spostato a una mansione inferiore, il lavoratore perde stipendio?
Se il giudizio comporta un’inidoneità alla mansione specifica, l’art. 42 del D.Lgs. 81/2008 prevede la ricollocazione a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.



