Decreto Lavoro 48/2023: le modifiche al D.lgs. 81/08

medico del lavoro

Benvenuti alla nostra guida completa sulle modifiche apportate al Decreto Legislativo 81/08 in materia di lavoro. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le recenti modifiche introdotte dal Decreto Lavoro 48/2023 e il loro impatto sulle normative esistenti. Da importanti aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro a nuove disposizioni per i datori di lavoro, copriremo ogni aspetto chiave per garantire la comprensione completa di questo nuovo contesto normativo.

Indice: 
UN DECRETO NATO IN UN CONTESTO CHE, A LEGGERE I NUMERI, NON È MIGLIORATO DI MOLTO
QUALI ARTICOLI DEL D.LGS. 81/08 HA MODIFICATO DAVVERO LA LEGGE 85/2023
LA CARTELLA SANITARIA DEL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO: LA NOVITÀ PIÙ FRAINTESA
IL MEDICO SOSTITUTO: UNA NORMA UTILE CHE NESSUNO HA ANCORA CHIARITO
ATTREZZATURE, FORMAZIONE, SANZIONI: LE MODIFICHE FUORI DAL PERIMETRO SANITARIO
FAQ

Un decreto 48/2023 nato in un contesto che, a leggere i numeri, non è migliorato di molto

Il Decreto Lavoro, cioè il D.L. 48/2023 , n. 48 convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, era in vigore da pochi giorni e aveva toccato il D.Lgs. 81/2008 in punti tutt’altro che marginali. A distanza di tre anni, dopo aver applicato quelle norme in centinaia di aziende, possiamo dire quali modifiche hanno cambiato la pratica quotidiana e quali sono rimaste sospese in un limbo interpretativo.

Prima di entrare nel merito degli articoli, un dato che ci colpisce ogni volta che lo aggiorniamo: nel quadro provvisorio del 2025 l’INAIL ha registrato 597.710 denunce di infortunio, l’1,4% in più rispetto al 2024, e 1.093 infortuni mortali, tre in più dell’anno precedente.

Nello stesso rapporto c’è però un elemento incoraggiante: l’incidenza è scesa a 1.727 denunce ogni 100.000 occupati contro le 2.005 del 2019, con un calo del 13,9%.

Sul fronte dei controlli, la Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro 2025 del Ministero del Lavoro riporta 157.381 ispezioni avviate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con un tasso di irregolarità del 74,0%, e nel solo primo trimestre 2025 un aumento del 28% degli accessi in materia di salute e sicurezza, da 10.439 a 13.360.

Ciò significa che le norme del 2023 non sono rimaste sulla carta, e chi non le ha recepite ha oggi più probabilità di incontrare un ispettore.

Quali articoli del D.Lgs. 81/08 ha modificato davvero la Legge 85/2023

Partiamo dal perimetro, perché è qui che nascono molti equivoci. La Legge 85/2023 è intervenuta su:

  • art. 18, comma 1, lettera a) — riferimento specifico alle amministrazioni scolastiche per la valutazione congiunta dei rischi;
  • art. 21 — lavoratori autonomi e componenti di imprese familiari: obbligo di usare attrezzature conformi al Titolo III e opere provvisionali conformi al Titolo IV;
  • art. 25, comma 1, nuove lettere e-bis) e n-bis) — i due nuovi obblighi del medico competente;
  • art. 37 — monitoraggio dell’applicazione degli accordi sulla formazione e verifica finale di apprendimento;
  • artt. 71, 72, 73 — attrezzature di lavoro, obblighi dei noleggiatori, formazione del datore di lavoro;
  • art. 87 — apparato sanzionatorio collegato.

Un chiarimento che facciamo spesso, perché la confusione tra queste norme è frequente: gli artt. 28, 38 e 41 non sono stati modificati dalla Legge 85/2023. Chi vuole una mappa d’insieme del testo unico può partire da Decreto legislativo 81/2008, mentre per la valutazione dei rischi rimandiamo a Documento Valutazione dei Rischi o DVR.

La cartella sanitaria del precedente datore di lavoro: la novità più fraintesa

La modifica che ha generato più equivoci è la lettera e-bis) dell’art. 25, comma 1.

Il testo è netto: il medico competente, in occasione della visita medica preventiva o preventiva in fase preassuntiva, richiede al lavoratore la produzione della cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal precedente datore di lavoro e ne tiene conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Il giudizio di idoneità è la valutazione con cui il medico competente dichiara il lavoratore idoneo, idoneo con prescrizioni o non idoneo alla mansione.

Nella nostra esperienza l’errore più frequente è leggere questa norma come un obbligo a carico del lavoratore. Non lo è. L’obbligo è del medico competente — lo specialista incaricato dal datore di lavoro di svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori — che deve chiedere: se il lavoratore non ha o non produce la cartella, non è prevista alcuna sanzione a suo carico e la visita si svolge comunque, documentando la richiesta e procedendo con l’anamnesi ordinaria. Come Medicolavoro.org ha già illustrato in La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore: 10 cose che devi sapere, quel documento non è un fascicolo amministrativo: contiene la storia dell’esposizione professionale della persona.

Che non sia un adempimento formale lo mostrano bene i dati clinici. Uno studio osservazionale pubblicato nel 2025 su BMC Health Services Research da Pazzaglia e colleghi, condotto su 2.251 dipendenti di un ospedale universitario milanese, ha rilevato che il 18,4% del campione — 415 persone — presentava limitazioni lavorative derivanti dal giudizio di idoneità, e che nel 72,3% dei casi si trattava di limitazioni permanenti.

Sono vincoli che seguono il lavoratore da un’azienda all’altra: senza la cartella sanitaria pregressa il nuovo medico competente rischia di ripartire da zero.

Ne parliamo anche in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere e in Visita preassuntiva o preventiva: è obbligatoria?.

365 giorni e 10 anni: due numeri che non c’entrano nulla l’uno con l’altro

Ci troviamo spesso davanti a questa sovrapposizione, e vale la pena scioglierla una volta per tutte.

I 365 giorni sono la periodicità di norma annuale della visita medica periodica prevista dall’art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/08, salvo cadenze diverse stabilite dal medico competente in funzione del rischio: non hanno nulla a che vedere con la cartella sanitaria.

I 10 anni sono invece la durata minima di conservazione dell’originale della cartella dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per alcuni rischi specifici i termini sono più lunghi, e qui invitiamo alla prudenza: le durate di 20, 30 o 40 anni che circolano per rischi chimici, cancerogeni e amianto provengono da fonti secondarie e non sono verificabili con la stessa certezza sul testo consolidato. Il quadro completo è in Per quanto tempo deve essere conservata la cartella sanitaria dei lavoratori.

Il medico sostituto: una norma utile che nessuno ha ancora chiarito

La seconda novità è la lettera n-bis) dello stesso art. 25: il medico competente, «in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato».

Tre errori che vediamo ricorrere:

  • confondere il sostituto temporaneo con la co-nomina, che è un aspetto differente, è possibile approfondire nell’articolo Co-nomina del medico del lavoro;
  • ritenere che la scelta del sostituto spetti al datore di lavoro: la norma chiede al medico competente di indicarne il nominativo;
  • non archiviare la comunicazione, che in caso di verifica ispettiva è l’unica prova documentale della continuità della sorveglianza sanitaria.

Attrezzature, formazione, sanzioni: le modifiche fuori dal perimetro sanitario

Il Decreto Lavoro non si è occupato solo del medico competente. Sempre secondo la ricostruzione di Frareg sul testo della Legge 85/2023:

  • art. 71: ampliati i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature quando l’INAIL non provvede entro 45 giorni;
  • art. 72: nuovi obblighi per noleggiatori e concedenti in uso, con dichiarazione sulla formazione dei lavoratori e sanzione da 921,38 a 3.316,96 euro;
  • art. 73, comma 4-bis: il datore di lavoro che utilizza le attrezzature indicate all’art. 71, comma 7, deve formarsi e addestrarsi;
  • art. 87: per le violazioni dell’art. 71 (commi 1, 2, 4, 7 e 8) e dell’art. 73, comma 4-bis, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
  • art. 37: monitoraggio dell’applicazione degli accordi sulla formazione e verifica finale di apprendimento obbligatoria.

Il comma 4-bis dell’art. 73 è, per noi, la modifica più sottovalutata di tutto il decreto: il piccolo imprenditore che sale personalmente sul carrello elevatore o sulla piattaforma aerea deve essere formato e addestrato come un suo dipendente.

Ci troviamo ancora oggi davanti a datori di lavoro convinti che l’obbligo riguardi solo il personale. Il perimetro complessivo delle responsabilità è ricostruito in Datore di lavoro: quali sono gli obblighi per la medicina del lavoro.

Una nota di aggiornamento, senza entrare nel merito: le stesse materie sono state ulteriormente riformate nel 2025, in particolare dal DL 159/2025 convertito nella L. 198/2025, che ha toccato di nuovo gli artt. 25, 37 e 41. Ne parliamo in Aggiornamento 2025 del D.Lgs. 81/08 e vi abbiamo dedicato un approfondimento specifico.

Il Decreto Lavoro 48/2023 non ha rivoluzionato la sorveglianza sanitaria: l’ha resa più continua.

La cartella sanitaria pregressa serve a non perdere la storia di esposizione del lavoratore, il medico sostituto serve a non lasciare buchi nella copertura sanitaria dell’azienda. Sono due norme di cucitura, e le norme di cucitura si applicano bene solo se qualcuno le presidia con metodo. Nella pratica quotidiana suggeriamo tre verifiche minime:

  • Cartella sanitaria pregressa: il protocollo sanitario deve prevederne la richiesta alla visita preventiva.
  • Comunicazione per il medico sostituto: ogni sostituzione va documentata per iscritto e archiviata.
  • Formazione sulle attrezzature: il datore di lavoro che le usa personalmente deve formarsi come un dipendente.

Chi vuole ripartire dalle basi trova il quadro d’insieme in La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.

MEDICOLAVORO.ORG è a disposizione di tutti i propri Clienti per ulteriori informazioni o delucidazioni. Contattate il vostro referente o il nostro ufficio oppure scrivete la vostra domanda nei commenti qui sotto e vi risponderemo prima possibile!

Per qualsiasi domanda scrivi un commento qui sotto, risponderemo al più presto ai tuoi dubbi.
Oppure non esitare a contattarci per una consulenza professionale sul tema.

7 commenti su “Decreto Lavoro 48/2023: le modifiche al D.lgs. 81/08”

  1. Buonasera
    Vorrei sapere se la categoria degli infermieri che eseguono i prelievi che sono sottoposti a controlli per alcol test adesso con le nuove normative sono stati inseriti nell’ elenco delle mansioni da sottoporre a tossicologico.

    1. Ivan, dipende dai rischi della specifica mansione in quella specifica azienda…
      Perché fate il test dell’alcol? Forse perché lavorate in turni notturni o in solitaria?

  2. Salve, la visita medica periodica aziendale sta ritardando di circa 3 settimane, dopo 365 giorni dall’altra, cosa dovrei fare sollecitare il datore????

    1. Antonio, la scadenza è entro il 365° giorno della visita precedente. Se il dottore però ha già dato l’appuntamento, in una data posteriore a questo limite, non succede nulla. Diciamo che può ritardare di qualche giorno (la legge non specifica quanti giorni).

  3. Gli esami pre assunzione della mia futura azienda prevedono l’esame del Sangue e delle urine e la ricerca tossicologia.
    Faranno la ricerca tossicologia sia sul Sangue che sulle urine? O solo sulle urine?.
    Se non sono a digiuno possono farli lo stesso? E il risultato si può eventualmente impugnare per no essere stato a digiuno?

    Grazie per un pronto riscontro

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