Ultimo aggiornamento: 22/07/2026
Autore: Stefano Venuti
Il Questionario Claustrofobia: uno strumento utile che il Medico Competente può utilizzare per valutare le paure del lavoratore degli spazi chiusi.
La claustrofobia è un disturbo d’ansia caratterizzato dalla paura intensa e irrazionale di spazi chiusi o ristretti.
Questa condizione può avere un impatto significativo sulla vita lavorativa, soprattutto in determinate professioni che richiedono di operare in ambienti confinati.
Per questo motivo, il questionario claustrofobia o simili test si rivelano uno strumento prezioso, in mano al Medico Competente, per valutare il rischio, l’idoneità a svolgere una specifica mansione lavorativa e adottare misure preventive adeguate.
Uno strumento che potrebbe essere utile è anche il “Claustrophobia Questionnaire” (CLQ), oggi però utilizzato prevalentemente in contesti di ricerca e di pratica clinica.
Attualmente, non esiste ancora una sua versione validata in italiano, nell’ambito della medicina del lavoro.
Gli strumenti sono rivolti a tutti quei lavoratori che operano in ambienti confinati oppure in luoghi particolarmente restrittivi, condizioni di costrittività fisica (ad es. imbracatura), oppure spazi molto affollati (ad es., personale di fiere ed eventi ecc.)
Che cosa si intende per Claustrofobia
Il questionario claustrofobia è uno strumento di screening che il medico competente somministra durante la sorveglianza sanitaria, l’insieme degli accertamenti medici periodici con cui si verifica nel tempo l’idoneità del lavoratore alla mansione, per misurare in modo strutturato l’intensità della paura legata ad ambienti chiusi, ristretti o affollati. Non è una diagnosi psichiatrica e non sostituisce il colloquio clinico: serve a dare un numero a qualcosa che, se lasciato alla sola domanda generica «soffre di claustrofobia?», riceve quasi sempre un «no» di cortesia.
Lo strumento di riferimento è il Claustrophobia Questionnaire (CLQ), la cui versione italiana è stata validata da Ferrari e colleghi in uno studio pubblicato nel 2018 sul Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, su 50 soggetti claustrofobici e 50 controlli sani2. Quello studio ha confermato la struttura a due fattori e buone proprietà psicometriche, e resta la fonte primaria per l’uso del CLQ in italiano: non risultano validazioni italiane più recenti; quindi, chi parla genericamente di «studi» sull’affidabilità della versione italiana sta citando questo singolo lavoro.
Il CLQ si articola su due sottoscale:
- Soffocamento: la paura di non riuscire a respirare, di esaurire l’aria, di sentirsi soffocare in un ambiente chiuso.
- Restrizione: la paura di essere immobilizzato o bloccato, di non poter uscire o muoversi liberamente.
Ogni item viene valutato su una scala da 0 a 4, da nessuna ansia ad ansia estrema. La distinzione tra le due sottoscale non è un dettaglio accademico: nella nostra esperienza cambia la gestione del caso.
Un lavoratore con punteggi alti solo sulla restrizione può tollerare un ambiente chiuso ma ampio, e andare in crisi con un’imbracatura o in un passaggio angusto; chi ha punteggi alti sul soffocamento reagisce male anche in un locale spazioso ma con aria viziata o con obbligo di autorespiratore.
Come Medicolavoro.org ha già illustrato parlando dei Dispositivi di Protezione Individuale, il DPI che dovrebbe proteggere può diventare esso stesso un fattore ansiogeno se non si valuta la tolleranza del singolo.

Claustrofobia: che cos'è e come si manifesta
La claustrofobia è una fobia specifica situazionale: una paura intensa e sproporzionata rispetto al pericolo reale, innescata dalla permanenza in ambienti chiusi o dai quali si percepisce di non poter uscire rapidamente. Non è timidezza né semplice fastidio: è una reazione che il lavoratore stesso riconosce come eccessiva, ma non riesce a controllare.
Sul piano epidemiologico serve prudenza: non esiste un dato ufficiale sulla prevalenza della claustrofobia nella popolazione lavorativa italiana. Il riferimento più solido riguarda la popolazione generale adulta: secondo l’Istituto Superiore di Sanità, che pubblica i risultati dello studio ESEMeD sul portale Epicentro, le fobie specifiche (categoria che comprende la claustrofobia) hanno una prevalenza lifetime del 5,7% e del 2,7% nei dodici mesi, mentre i disturbi d’ansia nel complesso arrivano al 13,6% lifetime3. Sono dati di popolazione generale, non occupazionali: utili come ordine di grandezza.
Le manifestazioni che incontriamo più spesso si distribuiscono su due piani:
- sintomi fisici: tachicardia, respiro corto o iperventilazione, sudorazione, tremori, vertigini, oppressione al petto, nausea;
- sintomi psicologici: ansia anticipatoria nei giorni precedenti l’intervento, paura di perdere il controllo o di svenire, bisogno impellente di uscire, condotte di evitamento.
Nella nostra esperienza l’evitamento sistematico è il segnale più precoce e più sottovalutato: il lavoratore che si offre sempre volontario per il presidio esterno, che ha sempre una buona ragione per non entrare. A differenza della tachicardia non si vede, e viene letto come una semplice preferenza organizzativa.

Chi viene sottoposto al questionario claustrofobia
Il questionario non è previsto per tutti: è un approfondimento che il medico competente inserisce nel protocollo sanitario quando la valutazione dei rischi individua mansioni compatibili.
Nella nostra pratica le categorie ricorrenti sono:
- Lavoratori in spazi confinati: serbatoi, cisterne, silos, pozzi, cunicoli, vasche di depurazione, fognature.
- Addetti ai lavori in quota, dove imbracatura, piattaforma sospesa o posizione forzata generano una costrittività fisica assimilabile a quella di un ambiente chiuso.
- Personale con obbligo di autorespiratore o DPI delle vie respiratorie di terza categoria, comprese le squadre di emergenza interna.
- Lavoratori esposti a costrittività posturale prolungata in vani tecnici, sottotetti, intercapedini, cabine anguste.
- Operatori in ambienti con vie di fuga percepite come difficili, come postazioni interrate o senza luce naturale.
Per gli ambienti confinati il quadro normativo si è mosso di recente: il DPR 177/2011, riferimento per la qualificazione delle imprese, è stato integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, che ha ridisegnato gli obblighi formativi (adeguamento aziendale entro il 23 maggio 2026) e si accompagna alla norma tecnica UNI 11958:2024.
Noi di Medicolavoro.org abbiamo dedicato un’intera guida aggiornata a questo passaggio in Spazi Confinati: cosa sapere per ridurre i rischi, e lì trovate il dettaglio degli obblighi.
Per i lavori in quota, dove l’art. 107 del D.Lgs. 81/2008 fissa la soglia dei due metri di dislivello, rimandiamo a Rischio lavori in quota.
Tutto parte a monte: se la mansione a rischio non è tracciata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il documento che individua e classifica i rischi per ogni mansione aziendale, il protocollo sanitario non la intercetterà.
Abbiamo già trattato questo aspetto in Documento Valutazione dei Rischi o DVR, e resta l’errore procedurale più frequente che incontriamo in azienda.

Idoneità alla mansione: cosa decide il medico competente
Qui sta l’equivoco più diffuso, e ce lo sentiamo chiedere quasi ogni settimana da HR e datori di lavoro: un punteggio elevato al questionario claustrofobia non equivale automaticamente a un’inidoneità.
È un elemento del ragionamento clinico, non una sentenza. L’esito confluisce nel giudizio che, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, può essere di idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente alla specifica mansione.
Su questo articolo va segnalato un aggiornamento che molti non hanno ancora recepito: l’art. 41 è stato modificato dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203, il cosiddetto Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025. Le novità principali sono tre:
- è stata abrogata la possibilità di visita preventiva in fase preassuntiva tramite ASL o ATS;
- la visita al rientro da malattia superiore a sessanta giorni non è più sempre obbligatoria, ma solo se il medico competente la ritiene necessaria, anche se deve essere rilasciato un giudizio di idoneità dal medico del lavoro aziendale;
- i ricorsi contro il giudizio di idoneità passano all’organo di vigilanza territoriale (ASL).
Per il quadro d’insieme rimandiamo a La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori e, sul perimetro di ruolo e responsabilità, a Il Medico Competente Aziendale.
Nella nostra esperienza la soluzione praticabile è quasi sempre intermedia:
- Prescrizioni sulla durata della permanenza.
- Presenza costante di un operatore di supporto a vista.
- Esclusione dei passaggi sotto una certa sezione.
- Riqualificazione a sorvegliante esterno.
Ne parliamo anche in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere. E il lavoratore non deve aspettare la visita periodica: come spieghiamo in Visita medica su richiesta del lavoratore, può chiederla lui stesso se qualcosa è cambiato.
I rischi per il lavoratore e per l'azienda
Il motivo per cui insistiamo su questo screening è che le conseguenze del non sapere sono asimmetriche. Un attacco di panico dentro un serbatoio non è un malessere: è un lavoratore che si strappa la maschera, ostacola il recupero e trasforma un intervento di routine in un’emergenza con due vittime potenziali.
I dati INAIL pubblicati in Dati Inail n. 1/2025 danno la misura del contesto: tra il 2015 e il 2024 si contano 160 eventi con infortuni plurimi in ambienti confinati e ad alto rischio, per un totale di 429 vittime, con un tasso di mortalità stimato tra 1 e 5 morti per milione di ore/uomo negli spazi confinati contro circa 0,08 del traffico stradale1.
Ci colpisce ogni volta: negli spazi confinati un errore di valutazione dell’idoneità si paga molto più caro della media.
Sul versante del lavoratore, la fobia non gestita produce ansia anticipatoria cronica, disturbi del sonno, assenteismo e una sofferenza che spesso confluisce in un quadro più ampio di stress lavoro-correlato, tema che approfondiamo in Stress lavoro correlato: 9 aspetti chiave. Sul versante aziendale si traduce in errori operativi, ritardi, turnover e responsabilità in caso di infortunio.
Un consiglio operativo che vale più di molte spiegazioni normative: il questionario funziona solo se il lavoratore risponde con sincerità.
Chi minimizza per paura delle conseguenze si espone a un rischio maggiore di quello che crede di evitare, come spieghiamo in Cosa non dire al Medico del lavoro.
Il questionario claustrofobia non serve a togliere il lavoro a nessuno: serve a evitare che una paura taciuta diventi un infortunio.
Nella nostra esperienza quasi tutti i casi intercettati in tempo si chiudono con una limitazione ragionevole o una diversa organizzazione del lavoro, non con un’inidoneità.
Il vero rischio non è il punteggio alto: è il punteggio che nessuno ha mai misurato.

FAQ
Il questionario claustrofobia è obbligatorio per tutti i lavoratori?
No. È un approfondimento che il medico competente inserisce nel protocollo sanitario solo per le mansioni a rischio individuate dalla valutazione dei rischi: spazi confinati, lavori in quota, uso di autorespiratore, costrittività fisica. Su come nasce il protocollo rimandiamo a La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.
Se risulto claustrofobico perdo il lavoro?
Nella nostra esperienza quasi mai. Il giudizio più frequente è di idoneità con prescrizioni o limitazioni, non di inidoneità permanente: si interviene su tempi di permanenza, presenza di un operatore a vista o riqualificazione del ruolo. Ne parliamo in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere.
Chi somministra il questionario e chi vede le risposte?
Lo somministra il medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria. I contenuti sanitari sono coperti dal segreto professionale: al datore di lavoro arriva solo il giudizio di idoneità, non le risposte. Il perimetro di ruolo è descritto in Il Medico Competente Aziendale.
Conviene minimizzare i sintomi durante la visita?
No, ed è l’errore che vediamo più spesso. Nascondere una fobia significa affrontare uno spazio confinato senza tutele, con un rischio molto superiore a quello che si crede di evitare: ne abbiamo scritto in Cosa non dire al Medico del lavoro.
Posso chiedere io una visita se la paura è comparsa dopo l’assunzione?
Sì. Il lavoratore può richiedere una visita al medico competente quando percepisce un cambiamento del proprio stato di salute correlato alla mansione, come spieghiamo in Visita medica su richiesta del lavoratore.
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