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TOSSICODIPENDENZA: PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI

Aggiornato il 04/11/2026
Procedure tossicodipendenza: Un medico che spiega i risultati di un test tossicologico a un lavoratore, mostrando un grafico o un referto con dati chiari, in un ambiente serio ma rispettoso della privacy.

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La procedura riguarda solo i lavoratori adibiti alle mansioni elencate nell’Allegato I del Provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007: conducenti professionali, gruisti, addetti a impianti a rischio di incidente rilevante e personale ferroviario.

È il datore di lavoro a trasmettere al medico competente l’elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di tossicodipendenza, e qui il primo inciampo: elenchi gonfiati «per sicurezza» con mansioni non previste, che portano a trattare dati sanitari senza base giuridica.

Ne parliamo in Privacy: 7 mosse obbligatorie per tutelare i lavoratori: nessuna mansione a rischio, nessun accertamento legittimo.

La pretesa sostituzione di quell’elenco con l’Accordo Stato-Regioni del 13 luglio 2017 non risulta formalmente perfezionata: il testo applicato resta quello del 2007.

L’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, tuttora vigente, individua sei situazioni in cui l’accertamento di tossicodipendenza si attiva:

  • Pre-affidamento: prima dell’affidamento della mansione a rischio, come condizione per il giudizio di idoneità;
  • Periodica: con periodicità almeno annuale, dentro la sorveglianza sanitaria ordinaria;
  • Ragionevole dubbio: quando rileviamo segni clinici o comportamenti compatibili con una tossicodipendenza;
  • Post-incidente: dopo un infortunio o un incidente riconducibile a un possibile stato di alterazione psicofisica;
  • Follow-up: al termine di un programma terapeutico e riabilitativo certificato;
  • Rientro in servizio: dopo un periodo di allontanamento dalla mansione a rischio.

Al tema della sorpresa abbiamo dedicato Test antidroga a sorpresa: si può fare?.

Primo livello: cosa fa il medico competente

Il primo livello dell’accertamento di tossicodipendenza è in capo al medico competente. Comprende una visita medica con anamnesi mirata, l’esame obiettivo alla ricerca di segni di uso di sostanze e, solo a valle, lo screening tossicologico.

Su metodi analitici, cut-off e differenza tra screening immunometrico e conferma in spettrometria di massa, trovate maggiori informazioni tecniche nell’articolo Esami tossicologici: alcol test e drogatest.

Qui ci preme un altro punto: uno screening positivo non è una diagnosi di tossicodipendenza, ma un segnale che apre il secondo livello, e come tale va comunicato al lavoratore.

Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento equivale invece a esito positivo ai soli fini della non idoneità temporanea alla mansione a rischio, tema che tocchiamo in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere.

Secondo livello: il SERT e la certificazione di tossicodipendenza

Con esito positivo confermato si apre il secondo livello: il lavoratore viene allontanato in via cautelativa dalla mansione a rischio e inviato al servizio pubblico per le dipendenze.

Il SERT, Servizio per le Dipendenze Patologiche, conduce il proprio accertamento diagnostico, colloquio, esame clinico, eventuale analisi della matrice pilifera, che allarga la finestra temporale da giorni a mesi, e può disporre un monitoraggio fino a sei mesi prima di certificare lo stato o l’assenza di tossicodipendenza.

Ne parliamo in SERT: 7 aspetti fondamentali da sapere.

Tra consumo occasionale e tossicodipendenza conclamata esiste un continuum, e il giudizio di idoneità va calibrato di conseguenza.

Sul fronte delle tutele, l’art. 124 del DPR 309/1990, confermato in vigore e non toccato dalle modifiche recenti, riconosce al lavoratore con tossicodipendenza che accede a un programma terapeutico il diritto alla conservazione del posto per la durata del trattamento riabilitativo, fino a tre anni nei rapporti a tempo indeterminato, con assenza equiparata ad aspettativa senza assegni.

Procedure tossicodipendenza: Un calendario con date evidenziate e un cronogramma dettagliato, rappresentante la pianificazione degli accertamenti sanitari per i lavoratori, con un medico che consulta un datore di lavoro in ufficio.

Gli errori più frequenti negli accertamenti di tossicodipendenza

Lo studio di Helander e Sparring, pubblicato nel 2025 su PMC, su 23.900 test antidroga in ambito lavorativo in Svezia ha rilevato il 4,6% di campioni positivi, 6,3% nelle urine contro l’1,9% nel fluido orale, con la prevalenza più alta nel settore edile; ma soprattutto ha mostrato che il 71% delle positività agli oppiacei, il 63% di quelle alle anfetamine e il 44% di quelle alle benzodiazepine erano giustificate da una prescrizione medica, emersa solo dopo la revisione del medico competente.

Ecco perché esiste una struttura a due livelli: una positività analitica non equivale a tossicodipendenza, e senza revisione medica quasi tre positività su quattro agli oppiacei sarebbero diventate una non idoneità ingiusta.

Gli errori procedurali più frequenti sono sempre gli stessi:

  • Verbale incompleto: verbale incompleto o non controfirmato, che rende contestabile l’intera catena di custodia;
  • Violazione della riservatezza: comunicazione al datore di lavoro della sostanza rilevata, quando gli spetta solo il giudizio di idoneità;
  • Diritto alla revisione ignorato: mancata informazione sul diritto alla revisione sull’aliquota B, garanzia del lavoratore e non una concessione;
  • Costi non chiariti: confusione sui costi: gli accertamenti di tossicodipendenza di primo livello restano a carico del datore di lavoro, in quanto parte della sorveglianza sanitaria;
  • Archiviazione scorretta: archiviazione impropria della documentazione, da custodire secondo le regole descritte in La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.

Sul versante alcologico, spesso gestito nello stesso protocollo, il quadro italiano è più datato: una scheda INAIL del 2012 attribuisce all’alcol tra il 4% e il 20% degli infortuni, stime di OMS e ILO citate con questa cautela.

Procedure tossicodipendenza: Un medico che spiega i risultati di un test tossicologico a un lavoratore, mostrando un grafico o un referto con dati chiari, in un ambiente serio ma rispettoso della privacy.

Tossicodipendenza e alcol: cosa cambia entro il 31 dicembre 2026

È la novità che ogni medico competente e ogni RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) devono avere in agenda. L’art. 41, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, nella formulazione sostituita dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del D.L. 159/2025, impone che entro il 31 dicembre 2026 un nuovo Accordo in Conferenza Stato-Regioni rivisiti le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza.

In mancanza di accordo, trascorsi sessanta giorni, potranno provvedere con decreto i Ministri della Salute e del Lavoro.

La stessa legge ha modificato il comma 4 dell’art. 41, ampliando le ipotesi di visita con una nuova lettera e-quater sui controlli durante turni ad elevato rischio infortunistico e rendendo attivabile in qualsiasi momento del turno la visita straordinaria per ragionevole motivo; l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è poi intervenuto nel febbraio 2026 con chiarimenti sui presupposti del ragionevole sospetto. Il quadro completo su tossicodipendenza e alcol è in Nuove norme 2026 su alcol e droghe sul lavoro; consigliamo intanto di aggiornare la mappatura delle mansioni a rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Scarica il testo completo.

Procedure tossicodipendenza: Un laboratorio moderno dove si eseguono analisi tossicologiche su campioni di urine, con tecnici in camice bianco che utilizzano strumentazione avanzata come cromatografi e spettrometri di massa.

Accertamenti clinici mediante visita medica

 La visita medica si espleta mediante un esame:

  • medico-legale,
  • clinico-documentale,
  • clinico-anamnestico,
  • psicocomportamentale e
  • clinico-obiettivo.

La finalità generale, oltre a quella di stabilire si vi sia o vi sia stato uso di sostanze, è di definirne la tipologia di sostanze utilizzate, le modalità di assunzione e la frequenza (per quanto possibile ricostruire sulla base delle dichiarazioni del soggetto sottoposto ad accertamenti).

Oltre a questo sarà necessario definire se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore sospettato di tossicodipendenza un appropriato percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall’art. 124 del DPR n. 309/90.

L’esame clinico-documentale è mirato a verificare la sussistenza o l’esclusione di documentazione clinica attendibile attestante o correlabili con condizioni di uso/abuso/ dipendenza da sostanze stupefacenti; la sussistenza di patologie correlate all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di stati o condizioni cliniche generali giustificanti terapie farmacologiche in atto con possibile interferenza con gli accertamenti tossicologici, altre patologie in grado di interferire con le funzioni neuro-cognitive generali.

Sono esaminate eventuali certificazioni rilasciate da:

  • Divisioni Ospedaliere,
  • Unità di Pronto Soccorso,
  • SERT,
  • Unità di Alcologia,
  • Comunità terapeutiche accreditate indicanti diagnosi di disturbo da uso di sostanze psicoattive, eventuale comorbità psichiatrica o internistico/infettivologica,
  • esiti di monitoraggi chimico-tossicologici,
  • terapie mono o multimodali praticate,
  • farmacologiche (sostitutive, psicotrope o aspecifiche) e/o psicologiche e/o interventi socio-riabilitativi.

L’esame clinico-anamnestico:

l’acquisizione dei dati anamnestici deve fondarsi su esperienza clinica specialistica nell’ambito delle dipendenze e/o medico-legale e sulla capacità di instaurare un adeguato setting relazionale e accertativo.

L’esame psico-comportamentale:

può essere integrato con l’applicazione dei criteri del DSM IV finalizzati alla diagnosi multiassiale di disturbo da uso di sostanze psicoattive mediante somministrazione di una serie di domande standardizzate volte a verificare la presenza ed il soddisfacimento di ciascun criterio diagnostico.

L’esame clinico-obiettivo:

deve essere connotato da accuratezza ed elevata specificità nel rilievo di segni e sintomi di:

  1. intossicazione acuta;
  2. intossicazione cronica;
  3. astinenza;
  4. stato di dipendenza;
  5. patologie correlate all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope con particolare attenzione all’ambito psichiatrico, neurologico ed internistico/infettivologico;
  6. precedenti clinici di rilievo (es. esiti di traumi, interventi chirurgici, ecc.)
  7. eventuali segni di assunzione mediante iniezione o aspirazione endonasale 

Accertamenti tossicologici-analitici

L’accertamento chimico-tossicologico viene effettuato utilizzando entrambe le matrici biologiche urinaria e cheratinica, in base alle seguenti modalità:

Matrice urinaria: La struttura sanitaria competente dovrà provvedere al prelievo di nuovi campioni in numero e per un periodo di osservazione idoneo a formulare una corretta diagnosi clinica secondo le modalità già previste, eseguendo preliminarmente un test di screening e, in caso di positività, un test di conferma.

Test di screening: I risultati del test di screening per essere considerati positivi, dovranno corrispondere a concentrazioni superiori ai valori soglia indicati qui sotto:

  • CLASSE DI SOSTANZA  e  CONCENTRAZIONE
  • OPPIACEI METABOLITI 300 ng/ml
  • COCAINA METABOLITI 300 ng/ml
  • CANNABINOIDI (THC) 50 ng/ml
  • AMFETAMINA,METANFETAMINA 500 ng/ml
  • MDMA 500 ng/ml
  • METADONE 300 ng/ml

Test di conferma e di revisione

I test di “conferma” vanno eseguiti con metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa con i seguenti valori di concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine di confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque, di indicare una positività non rilevata al test di screening.

Il test di “revisione”, richiedibile dal lavoratore sospettato di tossicodipendenza al fine della verifica del precedente riscontro di positività, si avvale dei medesimi metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off. 

A pagina 13 del documento al link trovi Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per la positività delle classi di sostanze nelle urine

Matrice cheratinica

Modalità: prelievo campione

La struttura sanitaria competente esegue detti accertamenti, in aggiunta agli accertamenti sulle urine, su un prelievo di matrice pilifera che verrà suddiviso in due aliquote: prima aliquota denominata “A”, per i primi accertamenti analitici e la seconda aliquota, denominata “B” conservata per eventuale accertamento di revisione.

Per i capelli  Lunghezza raccomandata = 5 cm, partendo dal cuoio capelluto. Viene recisa una ciocca (non strappata – il bulbo non ha nessuno scopo al fine dei presenti accertamenti) nella regione del vertice posteriore del capo, di almeno 200 mg (grossolanamente corrispondente allo spessore di una matita), che alla presenza del lavoratore viene divisa in due aliquote di simile peso (“A” e “B”) di ognuna delle quali viene fissata l’estremità prossimale.

Esse vengono inserite in separati contenitori non trasparenti recanti tappi a chiusura ermetica e sigillati con nastro inamovibile, etichettati come indicato sopra per la matrice urinaria, e conservati a temperatura ambiente.

Per i peli  E’ necessario tagliare 200 mg di peli dalla regione pubica; i peli così raccolti vengono suddivisi in due aliquote “A” e “B”.

Verbale di prelievo Il verbale di prelievo segue le medesime indicazioni della matrice urinaria, con l’ulteriore indicazione del colore dei capelli e di eventuali trattamenti cosmetici.

Analisi di laboratorio Sull’aliquota “A” viene effettuata l’indagine analitica con procedura di pre-trattamento, estrazione e analisi strumentale cromatografica abbinata alla spettrometria di massa atta all’individuazione e dosaggio dei medesimi analiti di cui alla Tabella 2, con i limiti di cut-off indicati.

Sull’aliquota “B” viene effettuato il test di revisione a richiesta del lavoratore interessato, che proceduralmente seguirà le indicazioni già riportate per la matrice urinaria.

Test di conferma e test su matrice pilifera Concentrazione soglia per le singole sostanze (cut-off) al link – Tabella 3 – Pagina 14

Nota esplicativa: Utilizzazione dei risultati su matrice pilifera Deve essere premesso che l’analisi del previsto campione di capelli (della lunghezza definita di 5 cm) fornisce indicazioni circa l’esposizione cronica o ripetuta del soggetto a sostanze stupefacenti o psicotrope in un periodo di circa 4, 6 mesi antecedentemente il prelievo.

Mentre l’analisi del pelo pubico riflette l’esposizione in un lasso di tempo di almeno dodici mesi pur con ampia variabilità individuale.

Deve essere inoltre precisato che la letteratura internazionale ha chiarito che il rilievo nel pelo di concentrazioni significative di sostanze e talora di loro metaboliti, può riflettere non solo assunzione cronica o ripetuta delle stesse ma anche contaminazione ambientale da parte delle medesime sostanze in assenza di assunzione diretta da parte del soggetto.

Sulla base di queste premesse un risultato negativo degli accertamenti sulla matrice cheratinica sarà utilizzabile direttamente per la formulazione della conclusione diagnostica di “non uso di sostanze”.

Al contrario un risultato positivo non potrà avere la stessa affidabilità e dovrà essere invece confermato da una idonea serie di 16 analisi urinarie su campioni raccolti a sorpresa in un periodo di almeno 4 mesi.

Requisiti di qualità dei laboratori di analisi

Gli accertamenti tossicologici previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità nell’effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise.

Dette strutture, ove previsto dalla legislazione regionale e nazionale, dovranno essere autorizzate e partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità organizzati da Enti o Istituti di livello regionale, nazionale o internazionale scientificamente accreditati.

Rimangono ferme le competenze dei laboratori delle strutture sanitarie delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, dell’Intesa del 30 ottobre 2007.

Tariffe

I costi degli accertamenti previsti dal presente Accordo sono a carico dei datori di lavoro e, per le controanalisi, a carico del lavoratore che li richiede.

Le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti dal presente Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori Tariffari Regionali.

Le Aziende Sanitarie potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo locali etc.) qualora non previste dai Nomenclatori.

Le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente (SERT), con esclusione degli esami di laboratorio, previsti dal presente Accordo, sono stabilite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. 

FAQ

Il lavoratore può rifiutare l’accertamento di tossicodipendenza?

Può rifiutare, ma il rifiuto è equiparato a esito positivo ai soli fini del giudizio di non idoneità temporanea alla mansione a rischio.

Chi paga gli accertamenti?

Gli accertamenti di primo livello rientrano nella sorveglianza sanitaria e sono a carico del datore di lavoro. Ne parliamo anche in La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.

Il datore di lavoro può sapere quale sostanza è stata rilevata?

No: riceve solo il giudizio di idoneità. Il dettaglio clinico è dato sanitario, come spiegato in Privacy: 7 mosse obbligatorie per tutelare i lavoratori.

Che cosa cambierà nel 2026?

Un nuovo Accordo Stato-Regioni dovrà rivedere condizioni e modalità di accertamento entro il 31 dicembre 2026: aggiornamenti in Nuove norme 2026 su alcol e droghe sul lavoro.

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2 commenti su “TOSSICODIPENDENZA: PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI”

  1. Un datore di lavoro sostiene che nel prelievo dell’urina nel contenitore il MC deve rimanere vicino al dipendente mentre urina per evitare che metta urina di un altro.E la privacy?

    1. Buongiorno, si, il Medico del Lavoro deve garantire l’attendibilità del test e scongiurare eventuali scambi di campioni. Per tossicodipendenze ci sono anche test ematici che possono essere effettuati, ma solitamente in fasi successive di accertamenti.

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