Ultimo aggiornamento: 01/04/25
Cause, rischi e categorie più a rischio. Come la sorveglianza sanitaria e l’uso dei DPI possono ridurre il rischio di allergie professionali e migliorare la salute dei lavoratori.
Negli ultimi anni, la crescente diffusione di malattie di origine allergica ha portato il termine “epidemia allergica” a diventare sempre più comune per descrivere l’aumento significativo di patologie come rinite, asma ed eczema atopico.
Questo fenomeno riguarda principalmente i paesi industrializzati e coinvolge non solo le allergie respiratorie ma anche quelle cutanee e alimentari.
Tra le cause individuate vi sono condizioni di eccessiva igiene durante l’infanzia, la riduzione della biodiversità del microbiota intestinale e la mancanza di varietà nella dieta infantile.
Tuttavia, un fattore cruciale è rappresentato dall’esposizione a sostanze aerodisperse, come inquinanti abiotici, particelle di origine animale, spore fungine e pollini, che possono essere presenti sia negli ambienti di vita che nei luoghi di lavoro.In questo contesto, la medicina del lavoro e la sorveglianza sanitaria giocano un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nella prevenzione delle allergie occupazionali, garantendo la tutela della salute dei lavoratori, prevista dal Testo Unico per la Salute e la Sicurezza del Lavoratore e la riduzione del rischio sul lavoro.
Che cosa sono le allergie professionali
Le allergie professionali sono reazioni del sistema immunitario provocate o aggravate da agenti presenti nell’ambiente di lavoro: sostanze chimiche, proteine di origine animale o vegetale, farmaci, metalli, pollini, farine, lattice.
Il meccanismo ha due tempi. Prima c’è la sensibilizzazione, silenziosa: il lavoratore incontra l’allergene, l’organismo produce anticorpi specifici, ma nulla accade. Poi, a esposizioni successive, compare la reazione, che può manifestarsi anche a dosi bassissime, molto inferiori a quelle che aveva tollerato per anni.
È un punto che ci troviamo a spiegare spesso, perché genera un equivoco tipico: “l’ho sempre usato senza problemi, quindi non può essere quello”.
Purtroppo può essere esattamente quello. Una volta sensibilizzato, il lavoratore resta sensibilizzato, e ridurre l’esposizione non basta più: nella maggior parte dei casi occorre eliminarla.
Sul piano medico-legale le allergie professionali non sono una categoria vaga. L’asma bronchiale allergico (codice ICD-10 J45.0) e la dermatite allergica da contatto (ICD-10 L23) figurano nell’elenco delle malattie professionali del Ministero del Lavoro, Allegato 2 del D.M. 10 giugno 2014, con periodi di latenza specifici per agente causale: 18 mesi per l’asma da formaldeide, 6 mesi per la dermatite dalla stessa sostanza.
Se la patologia rientra nelle tabelle e l’esposizione è documentata, opera la presunzione legale di origine prevista per le malattie tabellate, e non tocca al lavoratore dimostrare il nesso causale.
Gli allergeni, del resto, non sono un rischio a sé: rientrano nel rischio chimico e nel rischio biologico già mappati dal Testo Unico, e come Medicolavoro.org ha illustrato nelle guide su rischio chimico e rischio biologico, è lì che vanno cercati e valutati.
Cosa prevede la norma: articoli 18 e 41 del D.Lgs. 81/2008
Il quadro normativo è quello del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nella versione consolidata aggiornata a gennaio 2026.
Due articoli contano più degli altri quando si parla di allergeni. Vale la pena leggerli in parallelo:
- Art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro c’è la nomina del Medico Competente quando esistono specifici fattori di rischio: e il rischio chimico e biologico, come abbiamo visto, sono esattamente quelli in gioco con gli allergeni professionali.
- Art. 41, disciplina la sorveglianza sanitaria: visita preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, al cambio di mansione e alla cessazione del rapporto, tutte a carico economico del datore di lavoro ed effettuate dal Medico Competente.
Ci soffermiamo sulla visita su richiesta del lavoratore, perché è la meno usata e la più preziosa nel nostro campo: è lo strumento che permette a chi sospetta un legame tra sintomi e lavoro di farsi valutare senza attendere la scadenza periodica. Abbiamo dedicato una guida intera a questo tema in La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori e al ruolo del professionista in Il Medico Competente Aziendale: sono i due riferimenti da cui partire, qualunque sia il rischio in esame.

Chi è più esposto: allergie professionali outdoor e indoor
Una distinzione che usiamo molto nella pratica è quella tra esposizione all’aperto e al chiuso, perché cambia radicalmente il tipo di prevenzione possibile.
Nel gennaio 2025 l’INAIL ha pubblicato il manuale informativo “Allergie da pollini: esposizione in ambito occupazionale”, curato dal Dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, che affronta proprio il monitoraggio aerobiologico e la doppia esposizione outdoor e indoor: un segnale di quanto il tema sia entrato nell’agenda della prevenzione istituzionale.
Tra i lavoratori outdoor vediamo più spesso interessati:
- chi opera in agricoltura, floricoltura e vivaismo, esposto a pollini, farine vegetali, muffe dei foraggi, peli e derivati animali (ne parliamo in Rischio in agricoltura);
- gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e alle potature, con esposizione stagionale intensa e difficilmente eliminabile alla fonte;
- gli operai edili, per cementi ricchi di cromo, resine epossidiche e isolanti;
- chi lavora in allevamento e nei canili, dove l’allergene animale è parte integrante della mansione.
Sul fronte indoor il quadro è diverso, perché l’agente è spesso una sostanza chimica introdotta dal ciclo produttivo e, in teoria, sostituibile:
- acconciatura ed estetica, il comparto che ci preoccupa di più: l’analisi Malprof/INAIL sulle malattie della pelle stima per la dermatite da contatto un rapporto di rischio proporzionale pari a 24 per titolari di saloni e parrucchiere-estetiste e a 27 per le collaboratrici, e nel nostro articolo sui rischi lavoro-correlati dei parrucchieri abbiamo raccolto dati su un’incidenza di dermatiti professionali stimata dieci volte superiore rispetto ad altri settori, con superamenti dei limiti di esposizione per formaldeide, ammoniaca e COV totali; sul versante estetico rimandiamo a Rischi estetista;
- sanità e laboratori, per lattice, disinfettanti, aldeidi, farmaci antiblastici;
- industria di verniciature, poliuretani e schiume, dove i diisocianati restano tra i più potenti sensibilizzanti respiratori conosciuti: un tema così specifico che gli abbiamo dedicato la scheda Rischio chimico diisocianati;
- uffici e ambienti climatizzati, dove impianti HVAC mal manutenuti diffondono muffe, acari e pollini captati dall’esterno.
Un dato che ci colpisce ogni volta riguarda l’età: il 12° Rapporto INAIL-Regioni sulle malattie professionali, pubblicato a settembre 2025 sui dati di flusso 2021-2022 del sistema Malprof, rileva che sono i lavoratori più giovani a essere maggiormente soggetti alle malattie allergiche come asma e rinite, mentre nei più anziani prevalgono le pneumoconiosi.
È coerente con quanto vediamo negli ambulatori: la sensibilizzazione arriva presto, spesso nei primi anni di mansione, e riguarda apprendisti e neoassunti.

Quanto costano le allergie professionali all’azienda
Sul lato economico preferiamo essere prudenti: circolano cifre su assenteismo e perdita di produttività che non hanno una fonte primaria verificabile, e non le riportiamo.
Il proxy più solido resta l’andamento delle denunce: nel 2024 l’INAIL ha registrato 88.499 denunce di malattia professionale, contro le 72.754 del 2023, con un aumento del 21,6%. Non è un dato specifico sulle allergie professionali, ma indica una direzione chiara, e ogni denuncia riconosciuta si traduce in oneri assicurativi, contenzioso potenziale e riorganizzazione del lavoro.
Il costo più sottovalutato, però, è un altro: quando la sensibilizzazione è avvenuta, l’unica soluzione clinica è allontanare il lavoratore dall’allergene.
Significa un giudizio di idoneità con limitazioni o una non idoneità alla mansione specifica, quindi la necessità di trovare un ricollocamento in azienda.
Nella nostra esperienza è qui che i costi diventano reali, e sono tanto più alti quanto più tardi si è intervenuti: abbiamo spiegato la logica dei giudizi in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere.

Prevenire le allergie professionali: cosa funziona davvero
Tutto parte dal Documento di Valutazione dei Rischi: se gli agenti sensibilizzanti non sono censiti lì, con le schede di sicurezza aggiornate e le frasi H317 e H334 lette per davvero, ogni misura successiva è improvvisata. Le azioni che nella nostra esperienza fanno la differenza sono poche e ordinate per efficacia:
- sostituire l’agente sensibilizzante quando esiste un’alternativa: è l’unica misura che elimina il rischio, non lo riduce;
- intervenire sul ciclo di lavoro con sistemi chiusi, aspirazione localizzata e manutenzione programmata degli impianti di climatizzazione;
- fornire e far usare i DPI corretti, guanti con materiale e tempo di permeazione adeguati, protezione delle vie respiratorie con filtro idoneo, come descritto nella nostra guida ai DPI;
- formare i lavoratori a riconoscere i primi sintomi, perché la segnalazione precoce vale più di qualunque esame;
- definire un protocollo sanitario mirato, con questionari respiratori, spirometria e valutazione cutanea secondo il rischio effettivo: il criterio è quello che spieghiamo in Il Protocollo Sanitario;
- prevedere la rotazione o la riduzione dei tempi di esposizione, utile in prevenzione ma inefficace su chi è già sensibilizzato.
C’è poi la parte che riguarda il lavoratore, e la diciamo senza giri di parole: se i sintomi migliorano nel weekend o in ferie e ricompaiono al rientro, quello è un campanello d’allarme da portare al Medico Competente, anche fuori dalla scadenza periodica, usando la visita su richiesta prevista dall’art. 41. Aspettare significa trasformare una condizione reversibile in una patologia cronica.

FAQ
Le allergie professionali sono riconosciute come malattia professionale INAIL?
Sì. Asma bronchiale allergico e dermatite allergica da contatto sono patologie tabellate nell’Allegato 2 del D.M. 10 giugno 2014 del Ministero del Lavoro, con periodi di latenza definiti per singolo agente causale. Se la patologia è in tabella e l’esposizione è documentata, il lavoratore non deve dimostrare il nesso causale.
Chi paga la sorveglianza sanitaria per il rischio allergologico?
Il datore di lavoro. L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le visite mediche sono a suo carico ed effettuate dal Medico Competente: il lavoratore non sostiene alcun costo, né per la visita né per gli accertamenti previsti dal protocollo. Approfondiamo il tema in Il Medico Competente Aziendale.
Posso chiedere una visita se sospetto che i sintomi dipendano dal lavoro?
Sì, ed è la strada che consigliamo sempre. L’art. 41 prevede la visita su richiesta del lavoratore: non serve attendere la scadenza periodica. Il segnale tipico da riferire è il miglioramento dei sintomi nei giorni di riposo o in ferie e la loro ricomparsa al rientro.
Basta usare guanti e mascherina per risolvere il problema?
No. I DPI sono importanti ma restano l’ultimo anello della catena: la priorità è eliminare o sostituire l’agente sensibilizzante e agire sul ciclo produttivo. Su scelta e uso corretto rimandiamo alla nostra guida ai DPI.
Quali sono i settori più a rischio in Italia?
Agricoltura e manutenzione del verde, edilizia, allevamento tra le attività outdoor; acconciatura ed estetica, sanità, laboratori e industria dei poliuretani tra quelle indoor. Per i due comparti più critici abbiamo schede dedicate: Rischi lavoro-correlati dei parrucchieri e Rischi estetista.
Come si riconosce un’allergia respiratoria o cutanea da lavoro?
Il percorso diagnostico parte dall’anamnesi professionale e prosegue con test specifici. Per il dettaglio clinico rimandiamo ai due approfondimenti dedicati: Allergie professionali respiratorie e Allergie professionali cutanee.



