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Rischio psicosociale: fattori, valutazione nel DVR e ruolo del medico competente

Aggiornato il 06/11/2026
rischio psicosociale:

Rischio Psicosociale – dalla mappa dei fattori organizzativi agli obblighi 2026: come valutarlo nel DVR, cosa fa il medico competente, quali errori evitare.


Il rischio psicosociale è ancora considerato da molti datori di lavoro un tema “soft”, da chiudere con un questionario compilato una volta e poi archiviato.

È un equivoco che costa caro, in salute, in produttività e, non di rado, in sanzioni.

Il tema è tutt’altro che marginale. Lanciando il 13 ottobre 2026 la campagna Together for mental health at work, l’EU-OSHA ha ricordato che il 45% dei lavoratori europei è esposto a rischi per il benessere mentale, secondo Eurostat, e che il 29% riferisce stress, ansia o depressione causati o aggravati dal lavoro, secondo l’indagine OSH Pulse 2025.

In questa guida mettiamo ordine: quali fattori generano il rischio psicosociale, quali esiti produce, come va valutato nel DVR e cosa può fare, e cosa no, il medico competente.

Cos’è il rischio psicosociale.

Per rischio psicosociale intendiamo la probabilità che il modo in cui il lavoro è progettato, organizzato e gestito, insieme al suo contesto sociale, produca un danno alla salute psichica e fisica.

Il punto che ripetiamo più spesso a RSPP e HR è che la fonte del pericolo è l’organizzazione, non la fragilità del singolo. Come abbiamo già illustrato nel nostro articolo su rischio e pericolo sul lavoro, il rischio nasce dall’incontro tra un pericolo e un’esposizione: qui il pericolo sta nei processi.

I fattori che incontriamo più spesso nelle aziende che seguiamo sono:

  • carico e ritmi eccessivi o imprevedibili, scadenze compresse, straordinari strutturali;
  • scarsa autonomia e controllo sul proprio lavoro, incluso il monitoraggio continuo delle prestazioni;
  • ambiguità o conflitto di ruolo, con compiti poco chiari o contraddittori;
  • relazioni deteriorate, conflitti non gestiti, stili di leadership disfunzionali;
  • cambiamenti organizzativi mal comunicati: riorganizzazioni, fusioni, nuove tecnologie;
  • orari e turni che invadono la vita privata, compreso il lavoro notturno;
  • violenza e molestie, da colleghi o da utenti e clienti.

Sui turni rimandiamo alla nostra guida ai rischi del lavoro notturno, mentre leadership tossica e conflitti relazionali sono approfonditi nell’articolo sul rischio psicologico. Gli esiti sono diversi e non vanno confusi:

  • stress lavoro-correlato, risposta a uno squilibrio prolungato tra richieste e risorse, di cui descriviamo segnali e sintomi nella guida allo stress lavoro-correlato;
  • burnout, esaurimento emotivo frequente nelle professioni di aiuto, trattato nell’articolo sulla sindrome da burnout;
  • mobbing e straining, cioè condotte vessatorie sistematiche oppure singole azioni ostili con effetti duraturi;
  • malattie psichiche vere e proprie, dai disturbi dell’adattamento al disturbo post-traumatico da stress.

Sul mobbing serve un chiarimento: la legge non fissa una durata minima di sei mesi. La Cassazione (sez. lavoro, n. 22858/2008) ritenne sufficiente quel periodo nel caso concreto, e la sentenza n. 14890/2025 ha precisato che carico eccessivo, fatica o stress non configurano automaticamente mobbing: servono condotte sistematiche, durata, intento persecutorio e danno.

Rischio psicosociale e normativa: il quadro aggiornato al 2026

Il cardine è l’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008: la valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli “collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”. Un dettaglio che sorprende molti nostri interlocutori: l’art. 28 non usa la formula rischio psicosociale, ma parla di stress lavoro-correlato, che di fatto ne è la porta d’ingresso nel DVR. Il comma 1-bis rinvia alle indicazioni della Commissione consultiva, con obbligo decorrente dal 31 dicembre 2010 dopo il differimento disposto dal D.L. 78/2010.

Le altre tappe che ogni datore di lavoro dovrebbe conoscere:

  • la lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010, che ha recepito le indicazioni della Commissione consultiva: valutazione per gruppi omogenei, fase preliminare obbligatoria e fase approfondita eventuale;
  • la Legge 15 gennaio 2021, n. 4, che ha ratificato la Convenzione OIL n. 190/2019 su violenza e molestie nel mondo del lavoro,
  • la metodologia INAIL, nell’impianto del 2017, aggiornata dalla monografia INAIL del 2025 con un modulo dedicato a lavoro da remoto e innovazione tecnologica;
  • la nuova lettera z-bis dell’art. 15, inserita dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198: tra le misure generali di tutela figura ora “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”.

Sulla z-bis vediamo già circolare qualche semplificazione di troppo. Non introduce una sezione obbligatoria del DVR né un modello predefinito, e non modifica l’art. 28: è una misura generale di tutela da integrare nella valutazione e nella programmazione della prevenzione.

Chi ha già valutato con serietà il rischio psicosociale, comprese le aggressioni dell’utenza, ha già impostato buona parte del lavoro.

rischio psicosociale: Un impiegato seduto alla sua scrivania, le cui mani sono simbolicamente legate o intrappolate da catene invisibili o cavi del computer, suggerendo la mancanza di controllo. Fotografia iper-realistica.

Come si valuta il rischio psicosociale nel DVR

La valutazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. a), da svolgere in collaborazione con l’RSPP e, nei casi dell’art. 41, con il medico competente, previa consultazione dell’RLS (art. 29). Ne parliamo nella guida al Documento di Valutazione dei Rischi e negli articoli dedicati all’RSPP e all’RLS, il cui coinvolgimento reale è spesso l’anello mancante. Secondo la circolare ministeriale del 2010, il percorso prevede due momenti:

  • fase preliminare, obbligatoria: analisi di indicatori oggettivi suddivisi in eventi sentinella, contenuto del lavoro e contesto del lavoro;
  • fase approfondita, eventuale: questionari, focus group o interviste sui gruppi omogenei, da attivare quando la fase preliminare evidenzia un rischio e le misure correttive risultano inefficaci.

A supporto della valutazione l’INAIL mette a disposizione dal 2011 una piattaforma online, accessibile con SPID, CNS o CIE, aggiornata a maggio 2025 con funzioni per il lavoro da remoto e l’innovazione tecnologica. Strumenti e questionari sono descritti nell’articolo sul rischio psicologico.

Gli errori più frequenti nella valutazione del rischio psicosociale

Dopo anni di sopralluoghi e riunioni periodiche, gli errori che ritroviamo sono quasi sempre gli stessi:

  • valutazione a tavolino: check-list compilata dal solo RSPP, senza confronto con lavoratori e RLS;
  • gruppi omogenei troppo ampi: un unico gruppo “impiegati” che nasconde il reparto in sofferenza;
  • eventi sentinella ignorati: assenze brevi in aumento o dimissioni a catena che non innescano alcuna revisione;
  • misure solo individuali: corsi antistress o sportelli d’ascolto al posto di interventi su carichi, ruoli e organizzazione;
  • DVR mai aggiornato dopo riorganizzazioni, nuovi software di monitoraggio o passaggio al lavoro da remoto.

Quest’ultimo punto è sempre più attuale.

Uno studio di Xiao e Cheng pubblicato nel 2026 su International Archives of Occupational and Environmental Health, basato sui dati della European Working Conditions Survey 2024 relativi a 26.224 lavoratori di 27 Paesi UE, ha associato il monitoraggio algoritmico delle prestazioni soprattutto a stress e ansia, e la pianificazione algoritmica a esaurimento emotivo e solitudine.

Ne teniamo conto anche nel lavoro agile, tema affrontato in Legge 34/2026 e smart working.

Il welfare aiuta, ma non sostituisce la prevenzione organizzativa: lo spieghiamo in come combattere lo stress con il welfare aziendale.

Un manager in un ufficio di notte, illuminato solo dallo schermo del laptop, con il volto stanco riflesso nel vetro, circondato da pile di documenti che simboleggiano il carico eccessivo.

Rischio psicosociale e medico competente: cosa può fare e cosa no

Qui l’equivoco più diffuso riguarda proprio noi. Nessuna norma prevede una sorveglianza sanitaria specifica per lo stress lavoro-correlato: il rischio psicosociale, da solo, non fa scattare l’obbligo di sorveglianza, che l’art. 41 lega ai casi previsti dalla normativa14. Lo abbiamo chiarito nella guida su per chi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Questo non significa che il medico competente resti a guardare: il suo contributo passa per:

  • la collaborazione alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. a);
  • la comunicazione in riunione periodica dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria svolta per altri rischi (lett. i), che possono far emergere disturbi del sonno, cefalee o uso di psicofarmaci concentrati in certi reparti;
  • la visita su richiesta del lavoratore (art. 41, comma 2, lett. c), se il medico la ritiene correlata ai rischi professionali;
  • lo stimolo alla rielaborazione del DVR, obbligatoria entro 30 giorni quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità (art. 29, comma 3).

Il dato che più ci colpisce viene dall’INAIL: nella scheda Malprof del 2025 sulle malattie psichiche, delle 2.047 denunce del periodo 2019-2023 ne è stato riconosciuto il 7,3%, contro il 47,1% delle patologie non psichiche. I settori più colpiti sono sanità (11,8%), commercio (9,8%) e pubblica amministrazione (6,3%).

L’INAIL raccomanda interventi organizzativi e una maggiore sensibilizzazione dei medici competenti.

Sui criteri di riconoscimento rimandiamo alla nostra guida sulla malattia professionale.

rischio psicosociale: Un infermiere o un operatore sanitario in corridoio, appoggiato al muro, con il volto coperto dalle mani dopo un turno intenso. Dettagli realistici sull'usura della divisa.

Sanzioni: cosa rischia chi trascura il rischio psicosociale

Chi omette, o rediga in maniera errata il DVR e la valutazione dei rischi, rischia ammende e sanzioni penali.

Gli importi sono stati rivalutati dal Decreto direttoriale n. 111/2023 per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, come indicato dalla nota INL n. 724/2023.

In caso di ispezione sul lavoro, un’azienda con DVR che sottovaluta il rischio psicosociale è facilmente sanzionabile.

FAQ

Il rischio psicosociale va inserito obbligatoriamente nel DVR?

Sì. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, con obbligo in vigore dal 31 dicembre 2010 e secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010.

Lo stress lavoro-correlato rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

No. Nessuna norma prevede una sorveglianza sanitaria specifica per lo stress lavoro-correlato. Il lavoratore può però chiedere una visita al medico competente (art. 41, comma 2, lett. c), che la effettua se la ritiene correlata ai rischi professionali.

Che differenza c’è tra rischio psicosociale, stress lavoro-correlato e mobbing?

Il rischio psicosociale è il concetto ombrello che riguarda i fattori organizzativi e relazionali; lo stress lavoro-correlato è uno dei suoi esiti; il mobbing richiede condotte vessatorie sistematiche e durature con intento persecutorio. La legge non fissa una durata minima di sei mesi.

Cosa cambia con la nuova lettera z-bis dell’art. 15?

Dal D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, tra le misure generali di tutela rientra la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste. Non introduce un modello obbligatorio di DVR, ma va integrata nella valutazione dei rischi.

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Le immagini presenti in questo articolo sono generate tramite intelligenza artificiale.

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