Tutto quello che devi sapere sulle prestazioni INAIL per tutelare i lavoratori.
Nonostante la presenza di un rigido Protocollo di Sorveglianza Sanitaria e la costante attenzione del Medico Competente d’azienda, possono capitare degli incidenti sul luogo di lavoro, proprio per questo vi è la necessità di fornire una tutela concreta ai lavoratori che garantisca protezione economica in caso di infortunio, malattia professionale, danno biologico e non solo..
A questo punto entra in gioco L’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Ente pubblico italiano che si occupa di erogare delle prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative ai lavoratori infortunati o tecnopatici (affetti da malattia professionale).
Le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.
L’infortunato/tecnopatico ha diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche, erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti clinici, ai fini della guarigione, della stabilizzazione dei postumi e/o del miglior recupero possibile dell’integrità psico-fisica.
Qui di seguito sono riportate le pratiche più rilevanti delle prestazioni erogate dall’INAIL, e per approfondimenti è disponibile una guida delle prestazioni INAIL.
Indice: L'INFORTUNIO SUL LAVORO INDENNITÀ PER INABILITÀ ASSOLUTA TEMPORANEA INDENNITÀ PERMANENTE PER POSTUMI INVALIDANTI RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE RICONOSCIMENTO DANNO BIOLOGICO
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
Secondo il Dpr 1124/65 l’infortunio sul lavoro risulta indennizzabile dall’INAIL, facendo riferimento quindi a qualsiasi incidente verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro e dal quale se ne derivi la morte, l’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale e l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione al lavoro per più di tre giorni.
Infortunio in itinere
Un evento che si verifica durante il percorso di andata e ritorno dal casa al lavoro, il percorso compiuto da un luogo di lavoro a un altro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro o il percorso necessario per la consumazione dei pasti in assenza del servizio mensa aziendale, è tutelato ed indennizzato dall’INAIL.
Se l’infortunio si verifica durante alcune deviazioni rispetto ai tragitti previsti l’indennizzo avviene solo se le deviazioni sono state necessarie e per una causa di forza maggiore (guasto meccanico, viabilità interrotta, problemi di salute). È tutelato l’evento accaduto con l’utilizzo del mezzo di trasporto proprio purché necessitato e autorizzato.
Infortuni sul lavoro: quali sono gli obblighi del datore di lavoro
Il lavoratore che incorra in un infortunio è tenuto a comunicare prontamente al proprio datore di lavoro l’evento (anche se blando) ed è inoltre tenuto a fornire al proprio datore di lavoro i riferimenti del certificato medico (ovvero il numero identificativo, la data di rilascio, la diagnosi e la prognosi).
Infortuni sul lavoro: tutele fornite
Al lavoratore vittima di infortunio vengono riconosciuti delle prestazioni che possono essere di carattere economico (indennità temporanea o permanente) o di carattere medico (spese mediche generali, ricovero, fornitura di protesi).
INDENNITÀ PER INABILITÀ ASSOLUTA TEMPORANEA
L’indennità per inabilità assoluta temporanea prevede che per l’assenza dal lavoro per infortunio è prevista una copertura economica, in favore dell’infortunato, relativamente ai giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi) proporzionalmente a carico dell’ INAIL e dell’impresa assuntrice.
Le durate dell’indennità per inabilità assoluta temporanea
Gli importi per l’ indennità per inabilità sono in riferimenTo alla giornata in cui si è manifestato l’infortunio dove l’indennizzo è pari al 100% della retribuzione media giornaliera e l’intero importo è a carico del datore di lavoro e nei tre giorni successivi l’evento l’indennizzo è pari al 60% della retribuzione media giornaliera e l’intero importo è a carico del datore di lavoro.
Dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla ripresa lavorativa l’indennizzo economico è in percentuale a carico dell’INAIL e se il contratto collettivo applicato lo prevede il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità INAIL fino a raggiungere l’intero importo percepito dal lavoratore in caso di normalità.
Dal quarto giorno e fino al novantesimo giorno il 60% della Retribuzione media giornaliera è a carico dell’ INAIL e una percentuale variabile in base ai CNL a carico del datore di lavoro. Dal novantunesimo giorno e fino alla guarigione il 75% della Retribuzione media giornaliera è a carico dell’ INAIL e una percentuale variabile in base ai CNL a carico del datore di lavoro.
Calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta
L’indennità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei 15 giorni antecedenti l’evento infortunistico (comprese quote per ferie, lavoro straordinario, premi, ecc.).
Gli importi erogati dall’INAIL non sono soggetti a contribuzione INPS ma a tassazione Irpef, invero le somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di integrazione, sono soggette sia a contribuzione INPS che a tassazione Irpef. La prestazione non è cumulabile con le prestazioni erogate dall’INPS (come ad esempio malattia, disoccupazione, maternità).

INDENNITÀ PERMANENTE PER POSTUMI INVALIDANTI
Danno biologico
Il “danno biologico” è definito come “la lesione dell’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona.”
Il D.lgs 38/2000 impone all’INAIL di indennizzare qualunque danno permanente anche in assenza di conseguenze patrimoniali. In passato si riconosceva un indennizzo solo per percentuali invalidanti superiori all’ 11% e solo se le menomazioni riducevano le capacità di lavoro dell’infortunato, ora è sufficiente la percentuale invalidante del 6%
Valore dell’indennizzo
L’ art. 13 del citato D.lgs 38/2000 identifica diverse forme di indennizzo: Per danni da 0 % al 5%: nessun indennizzo (franchigia), dal 6 % al 15%: indennizzo in capitale (mediante il versamento di una somma omnicomprensiva calcolata secondo le tabelle menzionate. La percentuale del danno può essere aggravata su richiesta, una sola volta entro il decimo anno dalla data dell’evento), dal 16% al 100%: indennizzo con rendita mensile vitalizia (la percentuale del danno può essere aggravata su richiesta da presentarsi ogni anno (entro i primi quattro anni) o entro lo scadere del settimo o del decimo anno.
RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
Si definisce la malattia professionale come “una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo” (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente, di conseguenza le malattie devono essere contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
RICONOSCIMENTO DANNO BIOLOGICO
Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore può patire un infortunio o essere afflitto da una malattia professionale. I datori di lavoro sono quindi obbligati ad assicurare i propri dipendenti presso l’INAIL.
Con il termine danno biologico si definisce una “compromissione lesiva” dell’integrità psico-fisica del lavoratore temporanea e/o permanente. E’ suscettibile di accertamento e valutazione del medico legale ed è risarcibile a prescindere dalle caratteristiche individuali e reddituali della persona colpita.
Per ottenere il diritto a richiedere il riconoscimento del danno biologico è necessario che la causa dell’infortunio sia lavorativa( o della malattia) o riportare il grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.
L’indennizzo viene erogato in un’unica soluzione per invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, e in rendita (quota parte) a partire dal 16%.Può essere presentato come prima richiesta o come intervento integrativo in opposizione, anche contemporaneamente, al riconoscimento rendita.
Per avere informazioni più dettagliate o risolvere ulteriori dubbi consulta le F.A.Q. di Medico lavoro.