Il Medico Competente può sottoporre il lavoratore al questionario sui disturbi vestibolari per indagare su possibili disturbi dell’equilibrio
Il questionario sui disturbi vestibolari, applicato nella Medicina del Lavoro, è composto da una serie di domande di autovalutazione e da un insieme di prove pratiche, ed è molto utile al Medico Competente per individuare possibili disturbi dell’equilibrio del lavoratore.
Questo strumento permette al Medico del Lavoro di tutelare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori che svolgono mansioni in altezza, effettuando una prima analisi di problemi come vertigini, disturbi di coordinazione o sordità, che andranno poi approfonditi da uno specialista.
Ecco cosa devi sapere sul questionario sui disturbi vestibolari.
Indice:
CHE COS'È IL QUESTIONARIO SUI DISTURBI VESTIBOLARI
A COSA SERVE: UNO SCREENING, NON UNA DIAGNOSI
COME REGISTRIAMO L'ESITO E PERCHÉ LO RIVALUTIAMO NEL TEMPO
L'APPARATO VESTIBOLARE, PERCHè è IMPORTANTE
QUALI LAVORATORI SONO SOTTOPOSTI AL TEST E PERCHÉ È OBBLIGATORIO
FAQ
Che cos’è il questionario sui disturbi vestibolari
Il questionario sui disturbi vestibolari è uno strumento di screening preliminare che il Medico Competente somministra nell’ambito della sorveglianza sanitaria, l’insieme degli accertamenti periodici volti a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica, per intercettare i segnali di una possibile compromissione dell’equilibrio. Nella pratica clinica lo articoliamo in due momenti distinti, e questa distinzione è importante:
- una parte di autovalutazione, in cui è il lavoratore a raccontarci i propri sintomi: vertigini, sensazione di instabilità, giramenti di testa, nausea legata ai movimenti, disturbi comparsi in particolari posizioni o guardando verso il basso;
- una parte di prove cliniche oggettive, che eseguiamo direttamente noi: il test di Romberg (in piedi, occhi chiusi, per valutare le oscillazioni del corpo), la prova indice-naso, la prova di deviazione degli indici, l’osservazione della marcia e la ricerca del nistagmo, cioè quei movimenti oculari involontari che possono tradire un problema vestibolare.
L’errore più comune che incontriamo, e lo diciamo per esperienza diretta, è considerare la sola autovalutazione sufficiente. Un lavoratore può minimizzare o non riconoscere i propri sintomi, per timore di ricevere un giudizio di non idoneità.
Ecco perché le prove cliniche non sono un optional: sono la parte che dà solidità al dato.
È lo stesso principio che come Medicolavoro.org abbiamo spiegato parlando del Questionario Claustrofobia, un altro strumento che affianca il racconto soggettivo a un’osservazione strutturata.

A cosa serve: uno screening, non una diagnosi
Qui si annida uno degli equivoci che chiariamo più spesso ai datori di lavoro e agli stessi lavoratori. Il questionario non è un esame diagnostico e non certifica alcuna patologia.
È una prima maglia della rete: serve a stabilire se esistono elementi che rendono necessario un approfondimento specialistico otorinolaringoiatrico (ORL) prima di esprimere il giudizio di idoneità.
Nella nostra esperienza, la sequenza corretta è questa:
- se il questionario e le prove risultano nella norma, procediamo con il giudizio;
- se emerge un segnale sospetto, sospendiamo il giudizio definitivo e indirizziamo il lavoratore verso una valutazione ORL mirata, con esami come la videonistagmografia o le prove caloriche.
Questo passaggio va inserito nel protocollo di sorveglianza, un documento di cui abbiamo parlato approfonditamente nel nostro articolo su Il Protocollo Sanitario , perché è lì che si definisce quando e come attivare gli accertamenti di secondo livello.
Un dato che ci ha colpito arriva dalla letteratura internazionale: uno studio pubblicato nel marzo 2025 su PMC (National Library of Medicine), la review di Swart, Buys e Claassen sull’idoneità ai lavori in quota, ha analizzato 68 studi e non ha trovato alcuno standard internazionale condiviso.
Il test dell’equilibrio compariva solo in 4 studi su 68 e il nistagmo in 3, mentre la manovra di Romberg non era codificata in nessuno.
Letto con i nostri occhi, questo significa una cosa: lo strumento italiano, per quanto migliorabile, è tra i più strutturati sul piano internazionale. Non lo diamo per scontato.
Come registriamo l’esito e perché lo rivalutiamo nel tempo
Un aspetto che curiamo con particolare attenzione è la tracciabilità.
L’esito del questionario, delle prove cliniche e dell’eventuale approfondimento ORL confluisce nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, che il Medico Competente istituisce e aggiorna per ogni soggetto in sorveglianza: ne abbiamo scritto in La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.
Non è un dettaglio archivistico, è la memoria clinica che ci consente di confrontare i dati nel tempo.
Perché l’equilibrio non è una fotografia scattata una volta per tutte: un lavoratore idoneo oggi può sviluppare un disturbo vestibolare in futuro, ed è per questo che la rivalutazione periodica, di cui parliamo in Visita medica periodica, resta il cuore della sorveglianza.
Nella nostra esperienza sono proprio i confronti tra una visita e l’altra a far emergere le alterazioni più insidiose, quelle che una valutazione isolata rischierebbe di non cogliere.
La periodicità la stabiliamo nel protocollo in funzione del rischio, e in presenza di sintomi possiamo sempre anticipare la visita rispetto alla scadenza ordinaria.
L’apparato Vestibolare, perchè è importante
Per capire cosa cerchiamo, serve un breve richiamo anatomico.
L’equilibrio è governato dall’apparato vestibolare, situato nell’orecchio interno: i canali semicircolari percepiscono le rotazioni della testa, mentre gli organi otolitici (utricolo e sacculo) registrano le accelerazioni lineari e la posizione rispetto alla gravità.
Queste informazioni viaggiano lungo il nervo vestibolare e vengono integrate nel cervello con gli input visivi e con quelli propriocettivi provenienti da muscoli e articolazioni.
Quando questo sistema si altera, per una labirintite, una vertigine parossistica posizionale, la malattia di Ménière o l’effetto di alcuni farmaci, il risultato è una perdita di stabilità che a terra può essere gestibile, ma a quattro metri di altezza diventa un pericolo di vita.
È questo il nesso che rende il questionario sui disturbi vestibolari parte integrante della idoneità alla mansione, tema che noi di Medicolavoro.org abbiamo sviluppato in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere.
Vale la pena aggiungere che il disturbo vestibolare non riguarda solo chi lavora in quota: uno studio dedicato ai disturbi vestibolari sul luogo di lavoro evidenzia come instabilità e vertigini incidano sulla sicurezza in numerosi contesti, dai videoterminalisti agli addetti alla guida.
Quali lavoratori sono sottoposti al test e perché è obbligatorio
La platea è quella dei lavoratori esposti al rischio di caduta dall’alto.
Qui è fondamentale usare il riferimento normativo corretto, e non quello generico che circola spesso: l’art. 107 del D.Lgs. 81/2008 definisce il lavoro in quota come l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.
Rientrano quindi in questa valutazione, tra gli altri:
- addetti a ponteggi, coperture, tetti e lavori edili in altezza;
- lavoratori su piattaforme elevabili e trabattelli;
- operatori su funi (accesso e posizionamento mediante corde);
- manutentori di impianti, antennisti, addetti a silos e serbatoi.
Sul piano dell’obbligo, chiariamo un punto tecnico che genera confusione.
La sorveglianza sanitaria per i lavori in quota non nasce da un rischio tabellato dall’art. 41: nasce dalla valutazione dei rischi. L’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 48/2023 convertito nella Legge 85/2023, ha ridefinito l’obbligo di nomina del Medico Competente, dovuto sia nei casi previsti dal decreto sia quando la valutazione dei rischi lo renda necessario.
In altre parole: se il DVR identifica il rischio di caduta dall’alto, la sorveglianza, e con essa il questionario sui disturbi vestibolari, diventa doverosa.
Su come si costruisce quel documento rimandiamo al nostro approfondimento sul Documento Valutazione dei Rischi o DVR, mentre sul quadro complessivo dei lavori in altezza abbiamo dedicato una guida a Rischio lavori in quota: 9 cose che devi sapere.
Quanto alle indicazioni operative, l’ANMA (Associazione Nazionale Medici d’Azienda) ha pubblicato orientamenti in materia di sorveglianza per i lavori in quota, e ci teniamo a precisare che questo strumento non sostituisce mai le altre misure di prevenzione: il questionario sui disturbi vestibolari lavora a valle di una corretta dotazione di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e di procedure sicure, non al loro posto.
Dopo anni di attività sul campo, la lezione che portiamo con noi è semplice: il questionario sui disturbi vestibolari vale quanto la serietà con cui viene condotto. Compilato di fretta, è carta; svolto con le prove cliniche e integrato nel protocollo, è uno degli anelli che tengono in vita un lavoratore.
FAQ
Il questionario sui disturbi vestibolari è obbligatorio per legge?
Non esiste un articolo che lo imponga per nome. L’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavori in quota deriva dalla valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008. Quando il DVR individua il rischio di caduta dall’alto, il Medico Competente inserisce nel protocollo gli accertamenti idonei, tra cui il questionario sui disturbi vestibolari6.
Se ho avuto vertigini in passato verrò dichiarato non idoneo?
Non necessariamente. Un episodio isolato e risolto non equivale a inidoneità. Nella nostra esperienza dichiarare il sintomo è la scelta giusta: ci permette di approfondire e, spesso, di confermare comunque l’idoneità in sicurezza.
Chi somministra il questionario?
Il Medico Competente, nell’ambito della visita di sorveglianza sanitaria. La parte di prove cliniche va eseguita dal medico, non autocompilata.
Sopra quale altezza scatta la valutazione?
La soglia di riferimento è quella del lavoro in quota fissata dall’art. 107 del D.Lgs. 81/2008: rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.
Posso contestare un giudizio di non idoneità legato all’equilibrio?
Sì. Esiste una procedura di ricorso; ne abbiamo parlato nella guida dedicata su Medicolavoro.org.
Hai qualche domanda? Lascia un commento qui sotto e risponderemo alle tue perplessità il prima possibile.




