Ultimo aggiornamento: 23/07/2026
Questionario AUDIT-C: uno strumento, utilizzato dal Medico del Lavoro, che permette di valutare il consumo di alcol da parte del lavoratore
Nella Medicina del Lavoro non è raro l’utilizzo di particolari test o questionari, come quello sui disturbi vestibolari, o il questionario claustrofobia per eseguire una prima analisi sulle condizioni di salute del lavoratore.
Uno di questi strumenti utilizzati dal Medico Competente Aziendale è il questionario AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test – Consumption).
Attraverso il questionario AUDIT-C il Medico Competente valuta il consumo di alcool da parte del lavoratore, fattore molto importante da considerare quando si svolgono mansioni “a rischio”, e che richiedono particolari accertamenti sulla salute, come gliesami tossicologici.
In questo articolo troverai tutto ciò che devi sapere sul questionario AUDIT-C, a cosa serve e come funziona:
Indice:
CHE COS'È IL QUESTIONARIO AUDIT-C
A COSA SERVE NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO E QUALI SOGLIE USIAMO
QUALI LAVORATORI SONO SOGGETTI AGLI ACCERTAMENTI
UN QUADRO NORMATIVO IN MOVIMENTO: COSA CAMBIA DAL 2025
I LIMITI DELLO STRUMENTO, DALLA NOSTRA ESPERIENZA
FAQ
Che cos’è il questionario AUDIT-C
L’AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test – Consumption) è la versione breve dell’AUDIT, il questionario di screening sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per identificare i consumi di alcol a rischio.
La versione “C” isola le tre domande che riguardano solo la quantità e la frequenza del consumo, tralasciando quelle sui sintomi di dipendenza.
Le domande sono semplici: con quale frequenza si beve, quanti bicchieri in un giorno tipico, con quale frequenza si consumano sei o più bicchieri in un’unica occasione.
È uno strumento di primo livello: non diagnostica nulla, non stabilisce l’idoneità da solo, ma accende una spia.
Nella nostra pratica lo usiamo come porta d’ingresso a un colloquio più approfondito, esattamente come facciamo con gli altri strumenti anamnestici che descriviamo nella nostra guida su cosa dire al Medico del Lavoro.
Chi lo compila deve sapere che le risposte sono coperte dal segreto professionale e non finiscono in mano al datore di lavoro. Un vantaggio pratico è la rapidità: bastano un paio di minuti, il che lo rende sostenibile anche nelle campagne di visite più numerose.
Puoi leggerne un esempio qui.

A cosa serve il questionario AUDIT-C
L’AUDIT-C rientra tra gli accertamenti che il medico competente può inserire nel protocollo sanitario per le mansioni in cui l’assunzione di alcol è vietata.
Il fondamento giuridico è l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la sorveglianza sanitaria e, al comma 4, prevede gli accertamenti finalizzati a verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza per le mansioni a rischio.
Chi voglia inquadrare il ruolo complessivo di questa figura trova il quadro completo nel nostro articolo Il Medico Competente Aziendale, mentre il funzionamento generale del sistema di controlli è spiegato in La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.
Ci troviamo spesso davanti a lavoratori convinti che il questionario serva a “incastrarli”. È vero il contrario: nella nostra esperienza l’AUDIT-C è soprattutto un’occasione di dialogo. Ricordiamo il caso di un autotrasportatore che, davanti a un punteggio moderato, ha raccontato spontaneamente un periodo difficile: senza quella domanda-filtro, il tema non sarebbe mai emerso in visita.
I numeri raccontano un fenomeno tutt’altro che marginale. Un’indagine dell’INAIL, condotta dal Dipartimento DIMEILA su 1.093 lavoratori maschi dei settori costruzioni e trasporti, ha rilevato che il 6,3% aveva consumato alcol in orario di lavoro nei tre mesi precedenti, con un picco dell’8,1% nelle costruzioni; includendo le pause pranzo la percentuale saliva al 14,7%, fino al 20,4% nell’edilizia. Sul piano degli infortuni, le stime congiunte di ILO e OMS attribuiscono al consumo di alcol una quota compresa tra il 4% e il 20% delle cause degli incidenti sul lavoro. Sono cifre che, nella nostra esperienza, spiegano da sole perché uno strumento di screening così rapido abbia tanta importanza.
Per capire il contesto più ampio del consumo in Italia, è utile ricordare che la Relazione al Parlamento sull’alcol del Ministero della Salute, con dati riferiti al 2020, indicava un consumo annuale nella popolazione del 66,4%, un consumo giornaliero del 20,6% e un consumo fuori pasto del 31,7%. Sono dati non recentissimi, ma delineano bene la cornice culturale in cui ci muoviamo. Abbiamo affrontato il tema in modo trasversale anche in Droga e Alcol sul Lavoro: 10 cose che devi sapere.
Come si calcola il punteggio e quali soglie usiamo
Ogni domanda prevede una risposta da 0 a 4 punti: il totale va da 0 a 12. Più è alto, maggiore è la probabilità di un consumo a rischio.
Qui serve una precisazione che diamo sempre ai colleghi meno esperti: le soglie non sono un dogma. Lo studio originale di validazione dell’AUDIT-C, pubblicato da Bush e colleghi nel 1998 su 243 veterani di tre cliniche di medicina generale della Veterans Affairs statunitense, ha mostrato una capacità predittiva (AUROC) di 0,891 per il consumo pesante di alcol e di 0,786 per abuso/dipendenza attiva secondo criteri DSM-III-R.
Studi successivi hanno individuato soglie più basse: una validazione su popolazione anziana ha suggerito come ottimali i valori ≥5 per gli uomini e ≥4 per le donne. In letteratura i cutoff oscillano tra 3 e 8 punti a seconda della popolazione studiata e dell’obiettivo dello screening.
Nella prassi dei medici competenti italiani si è diffuso l’uso proprio delle soglie ≥5 per gli uomini e ≥4 per le donne, riprese anche dagli Orientamenti regionali per Medici Competenti su alcol dipendenza della Regione Emilia-Romagna.
Le presentiamo per quello che sono: un riferimento operativo condiviso, non uno standard scientifico univoco. Un errore che vediamo spesso è trattare il superamento della soglia come una “condanna”: non lo è.
Un punteggio elevato impone solo di approfondire con il colloquio e, se serve, con accertamenti di secondo livello. Del confronto tra screening soggettivo e accertamenti oggettivi parliamo in Esami Tossicologici: Alcol Test e Drogatest.

Quali lavoratori sono soggetti agli accertamenti
L’elenco delle mansioni a rischio per cui è vietata l’assunzione di alcolici è tuttora quello dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (Allegato 1), adottata in attuazione dell’art. 15 della Legge 125/2001, la legge quadro in materia di alcol. Rientrano tra queste, ad esempio:
- Trasporto pubblico e conduzione di veicoli: autisti, macchinisti, conducenti di mezzi pesanti;
- Mansioni edili in quota: uso di gru e macchine di movimentazione;
- Lavorazioni con esplosivi: in cave e miniere;
- Attività sanitarie e di assistenza: in strutture pubbliche e private;
- Insegnamento nelle scuole e mansioni educative.
- Addetti alla produzione e vendita di armi.
Nella pratica, però, l’elenco non si applica da solo: è il medico competente, insieme al datore di lavoro e all’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), a stabilire quali mansioni dell’organigramma aziendale vi ricadano, partendo dal Documento di Valutazione dei Rischi. Un caso che chiariamo spesso è quello dei mansionari ibridi: il magazziniere che occasionalmente guida il muletto va valutato per l’attività effettivamente a rischio, non per la qualifica sulla carta.
Attenzione, inoltre: si tratta di un elenco che va letto come riferimento in fase di possibile aggiornamento, per i motivi che spieghiamo nel prossimo blocco. Chi voglia capire come queste mansioni si traducono in un giudizio concreto può leggere Idoneità alla Mansione: 5 cose che devi sapere e la nostra guida al Protocollo Sanitario, il documento in cui il medico competente stabilisce quali accertamenti applicare a ciascun gruppo di lavoratori.
Un quadro normativo in movimento: cosa cambia dal 2025
Qui sta la novità più importante: invitiamo a leggere questo articolo senza considerarlo definitivo. Il DL 159/2025, convertito nella Legge 198/2025 (in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025), ha introdotto un nuovo comma 4-bis all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Due i punti chiave:
- viene prevista la possibilità di una nuova visita “per ragionevole motivo”, effettuabile anche durante il turno di lavoro, quando emergano segnali concreti;
- viene demandato a un nuovo Accordo Stato-Regioni, atteso entro il 31 dicembre 2026, il compito di ridefinire condizioni e modalità degli accertamenti su alcol dipendenza e tossicodipendenza.
In attesa di quell’accordo attuativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare del 23 febbraio 2026, ha invitato a un’applicazione prudente delle nuove disposizioni. Significa, concretamente, che le regole del 2006 restano il riferimento operativo, ma sappiamo già che verranno riviste. Abbiamo dedicato un approfondimento specifico a questa svolta in Nuove norme 2026 su alcol e droghe sul lavoro, e trattiamo il tema affine dei controlli a campione in Test antidroga a sorpresa: si può fare?.
I limiti dello strumento, dalla nostra esperienza
L’AUDIT-C ha un tallone d’Achille evidente: si basa su ciò che il lavoratore dichiara. Chi teme conseguenze sull’idoneità tende, comprensibilmente, a minimizzare. Per questo non lo usiamo mai da solo. Quando il punteggio o il colloquio sollevano dubbi, procediamo con gli accertamenti di secondo livello e, nei casi di sospetta dipendenza, con l’invio alle strutture specialistiche: descriviamo l’intero percorso in Tossicodipendenza: procedure per gli accertamenti sanitari e nella scheda dedicata al SERT (Servizio per le Tossicodipendenze).
Il rischio più insidioso, nella nostra esperienza, è il falso negativo per minimizzazione: un lavoratore che dichiara consumi bassissimi e totalizza uno o due punti, ma che all’esame obiettivo o agli esami ematochimici mostra segni discordanti. È qui che il questionario da solo non basta, e il colloquio clinico diventa decisivo.
Allo stesso modo, gestiamo con particolare cautela i punteggi borderline, appena sotto la soglia: non li archiviamo come “tutto a posto”, ma li teniamo sotto osservazione, spesso anticipando la visita periodica successiva.
Un secondo equivoco frequente riguarda la privacy: il datore di lavoro non riceve mai il punteggio né la ragione clinica, ma solo il giudizio finale di idoneità. Lo ricordiamo a ogni sopralluogo, ed è un principio che vale per tutte le visite per i lavoratori. In fondo il valore dell’AUDIT-C non sta nel punteggio, ma nel dialogo che apre: è un semaforo, non una sentenza.
Il consiglio che diamo a datori di lavoro, RSPP e lavoratori è lo stesso: prenderlo per quello che è, uno strumento di prevenzione utile e non punitivo, e restare aggiornati, perché entro fine 2026 il quadro delle regole cambierà.
FAQ
Il questionario AUDIT-C è obbligatorio?
Non è obbligatorio in sé: è uno degli strumenti che il medico competente può inserire nel protocollo sanitario per le mansioni a rischio. Gli accertamenti sull’alcol, invece, sono previsti per legge per quelle specifiche mansioni.
Cosa succede se supero la soglia?
Nulla di automatico. Un punteggio ≥5 (uomini) o ≥4 (donne) indica solo la necessità di approfondire con un colloquio ed eventuali accertamenti di secondo livello. Non equivale a una diagnosi di dipendenza né a un giudizio di non idoneità.
Il mio datore di lavoro vedrà le mie risposte?
No. Le risposte sono coperte dal segreto professionale. Al datore di lavoro arriva solo il giudizio di idoneità, senza dati clinici.
Le regole stanno cambiando?
Sì. Il DL 159/2025, convertito in L. 198/2025, ha modificato l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e rinvia a un nuovo Accordo Stato-Regioni atteso entro il 31/12/2026, che ridefinirà modalità e condizioni degli accertamenti.
Medicolavoro.org ti mette a disposizione medici specializzati in grado di effettuare test e accertamenti per l’abuso di alcol, richiesti per legge per i lavoratori con mansioni considerate pericolose per la sicurezza propria e degli altri. Gli accertamenti si compiono generalmente mediante test salivari o etilometri di classe professionale che, attraverso l’analisi dell’espirato (fiato), forniscono risposta entro 2 minuti.
Contattaci per saperne di più!
Per qualsiasi domanda sull’argomento lascia un commento qui sotto, ti risponderemo al più presto.





6 commenti su “Questionario AUDIT-C sul consumo di alcol”
il lavoratore è obbligato a sottoporsi al test dell’alcool
Roberto, è obbligato se per la sua mansione è previsto il test. O se lo richiedono le forze di Polizia.
Si può alterare il test x la cocaina nelle urine? E come ? M’interessa x un mio caro.
Salvatore, non mi sembra una domanda da fare… Se ha delle tossicodipendenze si deve far assistere dal SERT di zona.
Si prendi l’urina di un tuo amico
…così oltre al licenziamento in tronco prendi anche una denuncia.