L’addetto al primo soccorso è una figura fondamentale la cui presenza deve essere sempre assicurata in Azienda.
Indice:
IL PRIMO SOCCORSO NON È UN OPTIONAL: È UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
CHI NOMINA GLI ADDETTI E CON QUALI CRITERI SI SCELGONO
QUANTI ADDETTI NOMINARE: PERCHÉ LA LEGGE NON DÀ UN NUMERO FISSO
IL D.M. 388/2003: GRUPPI A, B, C, ORE DI CORSO E AGGIORNAMENTO
ESEMPI CONCRETI, RIFIUTO DELLA NOMINA E CHI PAGA
FAQ
Il primo soccorso non è un optional: è un obbligo del datore di lavoro
Partiamo da un punto troppo spesso dato per scontato. Designare l’addetto al primo soccorso non è una raccomandazione: è un obbligo giuridico preciso in capo al datore di lavoro.
Lo stabilisce l’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, che impone di designare preventivamente i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, dell’evacuazione, del salvataggio e del primo soccorso.
“Preventivamente” è la parola che ci piace sottolineare: l’addetto al primo soccorso deve essere formato e pronto prima che accada qualcosa, non individuati con il senno di poi.
Perché insistiamo tanto? I numeri parlano chiaro.
Nel 2025 l’INAIL ha registrato 597.710 infortuni sul lavoro denunciati, in crescita dell’1,4% rispetto ai 589.571 del 2024, e 1.093 denunce di infortunio con esito mortale.
Accadono ovunque, non solo in cantiere o in fabbrica ma anche in ufficio, in negozio, in magazzino: una persona capace di intervenire nei primi minuti fa spesso la differenza.
A dirlo non è solo il buon senso.
Uno studio pubblicato nel 2020 su La Medicina del Lavoro da Marino e colleghi, che ha analizzato 32 casi di arresto cardiaco avvenuti in ambienti di lavoro nel territorio di una centrale operativa del 118 toscano, ha rilevato una sopravvivenza complessiva del 50%, ma con un dato che ci colpisce ogni volta: quando un defibrillatore (DAE) era disponibile sul posto già prima dell’arrivo dei soccorsi, la sopravvivenza saliva al 100%, contro il 40,74% dei casi in cui il defibrillatore arrivava solo con il 118.
Questo è il primo soccorso aziendale nella sua essenza: non un adempimento burocratico, ma qualcuno che sa cosa fare nei minuti che contano.
Chi nomina l’addetto al primo soccorso e con quali criteri si scelgono
La nomina dell’addetto al primo soccorso spetta esclusivamente al datore di lavoro (o al dirigente che ne ha i poteri). Non è l’RSPP a decidere, né il medico competente, anche se entrambi hanno un ruolo consultivo importante.
È l’art. 45 del D.Lgs. 81/2008, dedicato specificamente al primo soccorso, a dettare il metodo: il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.
Attenzione a un errore frequente: molti attribuiscono questi criteri all’art. 43, che invece riguarda la gestione delle emergenze in generale, mentre la norma di riferimento per il primo soccorso è l’art. 45.
Il ruolo del medico competente qui è tutt’altro che marginale: come Medicolavoro.org spiega nella nostra guida su Il Medico Competente Aziendale, è la figura che conosce meglio i rischi sanitari specifici di quella realtà e può indicare dotazione e livello di preparazione necessari.
Come si sceglie l’addetto al primo soccorso, in pratica? I criteri che nella nostra esperienza funzionano sono concreti:
- Presenza costante: meglio chi è quasi sempre in sede e poco in trasferta.
- Distribuzione su turni e sedi: gli addetti vanno spalmati su turni, piani e reparti diversi, non concentrati nello stesso ufficio.
- Attitudine personale: serve lucidità sotto stress, non solo disponibilità.
- Stabilità del rapporto di lavoro: formare qualcuno che se ne va dopo tre mesi è uno spreco.
La designazione si intreccia con l’intero sistema di prevenzione aziendale, descritto in Sicurezza sul Lavoro: la guida del datore di lavoro: numero e tipo di addetto al primo soccorso dovrebbe emergere già dalla valutazione dei rischi e dal Documento di Valutazione dei Rischi, di cui parliamo in Documento di Valutazione dei Rischi o DVR
Quanti addetti nominare: perché la legge non dà un numero fisso
Veniamo dunque alla domanda del titolo: non esiste un numero di legge. Né il D.Lgs. 81/2008 né il D.M. 388/2003 stabiliscono “un addetto ogni tanti lavoratori”. Il legislatore ha scelto di responsabilizzare il datore di lavoro, imponendogli di garantire una copertura effettiva del rischio.
Il criterio che suggeriamo come punto di partenza ragionevole è indicativamente di due addetti ogni dieci lavoratori presenti, da adattare alla realtà specifica.
Il vero parametro non è il totale dei dipendenti, ma quanti sono contemporaneamente presenti e come sono distribuiti.
L’errore ricorrente che incontriamo è nominare gli addetti “sulla carta” sulla forza lavoro complessiva: di notte, nel turno del sabato o al piano staccato non c’è nessun formato, e in quel momento la copertura è pari a zero.
La regola d’oro, allora, è semplice: in ogni luogo e in ogni orario in cui c’è attività, deve esserci almeno un addetto formato e presente. Abbiamo approfondito il tema in L’Addetto al Primo Soccorso.
Il D.M. 388/2003: gruppi A, B, C, ore di corso e aggiornamento
Se l’art. 45 dice cosa fare, il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 dice come. È il regolamento che classifica le aziende in tre gruppi in base al rischio e stabilisce durata dei corsi, contenuti e obblighi di dotazione:
- Gruppo A — attività industriali a rischio elevato (centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive, lavorazioni con esposizione a rischio biologico di gruppo 3 e 4, e più in generale industrie a rischio con più di 5 lavoratori). Corso di 16 ore (10 di teoria + 6 di pratica).
- Gruppo B — aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A. Corso di 12 ore (8 di teoria + 4 di pratica).
- Gruppo C — aziende fino a 2 lavoratori, non classificate in A o B. Corso di 12 ore, come il gruppo B.
Un aspetto che troppe aziende dimenticano è l’aggiornamento obbligatorio ogni tre anni:
- 6 ore per il gruppo A,
- 4 ore per i gruppi B e C,
Gli aggiornamenti sono a contenuto prevalentemente pratico.
Non è un dettaglio: le manovre si perdono col tempo, ed è la pratica ripetuta ad alzare le probabilità di sopravvivenza.
Il D.M. 388/2003 impone anche la dotazione:
- cassetta di pronto soccorso (Allegato 1) per i gruppi A e B,
- pacchetto di medicazione (Allegato 2) per il gruppo C,
da mantenere completi e controllati.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riordinato la formazione sulla sicurezza, non ha toccato il primo soccorso, tuttora regolato dal D.M. 388/2003.
Esempi concreti, rifiuto della nomina e chi paga
Esempi pratici: ufficio, cantiere, sedi multiple
In un ufficio con 8 impiegati su un solo piano e orario bastano uno o due addetti; in un cantiere o in un capannone su più turni ne servono in ogni turno; con sedi o piani separati, ciascuno deve avere copertura autonoma, perché in emergenza non si attraversa mezza città per soccorrere un collega.
Il lavoratore designato può rifiutare la nomina?
No, se non per giustificato motivo: lo dice espressamente l’art. 43 del D.Lgs. 81/2008. Non è un incarico facoltativo: il rifiuto immotivato può avere rilievo disciplinare. Diverso è il caso di una controindicazione di salute, che va valutata nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro può fare lui stesso l’addetto al primo soccorso?
Qui si annida un errore diffuso online:
La vecchia soglia dei “5 lavoratori” non esiste più.
Il D.Lgs. 151/2015 (art. 20) ha abrogato quel limite, e oggi valgono le soglie dell’Allegato II al D.Lgs. 81/2008 (richiamato dall’art. 34, comma 1).
Il datore può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30, nella pesca fino a 20 e nelle altre aziende fino a 200, con esclusione dei settori ad alto rischio (chimiche, centrali termoelettriche, nucleare, estrattive, esplosivi, strutture sanitarie).
Anche in questi casi la formazione secondo il D.M. 388/2003 resta obbligatoria.
Chi paga il corso di primo soccorso?
La risposta non ammette eccezioni: il datore di lavoro, integralmente.
La formazione alla sicurezza non può mai gravare sui lavoratori e le ore sono a tutti gli effetti orario di lavoro.
Vale per il primo soccorso come per ogni altra figura del sistema di prevenzione, dall’RSPP al Preposto fino all’RLS.
Il primo soccorso è la garanzia che, nel minuto in cui qualcuno si accascia, ci sia una persona formata accanto a lui.
È un investimento che, come confermano i dati INAIL e la letteratura scientifica, si misura in vite.
Per inquadrare tutto nel sistema più ampio, rimandiamo alla nostra guida al Decreto Legislativo 81/2008.

Il piano di primo soccorso
Ogni azienda deve obbligatoriamente stilare un piano di primo soccorso, ovvero un documento che indica i comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di necessità.
Deve essere creato sulla base della realtà lavorativa a cui si riferisce, quindi essere attuabile al 100%, deve inoltre tenere conto delle caratteristiche particolari dei luoghi di lavoro, dei processi di produzione, e ovviamente, deve risultare chiaro e comprensibile a tutti.
La redazione di un piano di primo soccorso deve basarsi prettamente sul documento di valutazione dei rischi – DVR, (in cui è descritto anche il Piano di Sorveglianza Sanitaria) documento fondamentale per identificare, valutare e sapere come gestire i possibili rischi all’interno dell’azienda e i danni che potrebbero conseguire.
In ultimo, l’azienda deve provvedere alla comunicazione del piano di primo soccorso a tutti i lavoratori: per legge ciascun lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione sulle procedure di primo soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati.
FAQ
Quanti addetti al primo soccorso servono per legge?
Nessun numero fisso è imposto dalla norma: il datore di lavoro deve garantire una copertura effettiva in base al rischio e alla presenza reale dei lavoratori. Come punto di partenza indicativo si usano circa 2 addetti ogni 10 lavoratori presenti, sempre distribuiti su turni e sedi.
Quanto dura il corso di primo soccorso?
16 ore per le aziende di Gruppo A, 12 ore per i Gruppi B e C, secondo il D.M. 388/2003, con aggiornamento obbligatorio ogni tre anni (6 ore Gruppo A, 4 ore Gruppi B/C).
Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto al primo soccorso?
No, salvo giustificato motivo (art. 43 D.Lgs. 81/2008). Un rifiuto immotivato può avere rilievo disciplinare.
Il datore di lavoro può essere lui stesso addetto al primo soccorso?
Sì, entro le soglie dell’Allegato II al D.Lgs. 81/2008 (30/30/20/200 lavoratori a seconda del settore) e frequentando comunque il corso previsto dal D.M. 388/2003. La vecchia soglia dei 5 lavoratori non è più in vigore, essendo stata abrogata dal D.Lgs. 151/2015.
Chi paga il corso di primo soccorso per l’addetto al primo soccorso?
Sempre il datore di lavoro, integralmente: le ore di formazione sono considerate orario di lavoro.
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