Il sopralluogo dei luoghi di lavoro

sopralluogo

Ultimo aggiornamento: 24/07/26

Cosa è il sopralluogo dei luoghi di lavoro del medico competente, in cosa consiste, chi partecipa e che cosa si osserva durante questa attività.

Il sopralluogo dei luoghi di lavoro del medico competente è una procedura essenziale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In questo articolo, vedremo in cosa consiste il sopralluogo dei luoghi di lavoro del medico competente, chi partecipa e che cosa si osserva durante questa attività.

Indice 
CHE COS'È IL SOPRALLUOGO?
COSA DICE LA LEGGE
OGNI QUANTO VA FATTO IL SOPRALLUOGO: L'ANNUALITÀ NON È UN DOGMA, MA LA DEROGA VA SCRITTA
COME SI CONDUCE IL SOPRALLUOGO: SEI FASI E UNA CHECK LIST CHE FUNZIONA
IL VERBALE DI SOPRALLUOGO: IL DOCUMENTO CHE PROTEGGE TUTTI
SANZIONI E RESPONSABILITÀ: CHI RISCHIA COSA SE IL SOPRALLUOGO VIENE OMESSO
IL SOPRALLUOGO NON È UN'ISPEZIONE, MA VI PREPARA
FAQ

Che cos’è il sopralluogo?

Il sopralluogo è la visita che il medico competente effettua negli ambienti di lavoro per osservare con i propri occhi come i lavoratori svolgono le loro mansioni.

Non serve a “controllare” l’azienda,  quello è compito degli organi di vigilanza,  ma a costruire una conoscenza diretta dei rischi, senza la quale ogni giudizio sanitario resta un esercizio teorico.

Nella nostra esperienza serve a cinque cose molto concrete:

Un dato che ci colpisce ogni volta: nel 2025 l’INAIL ha registrato 98.463 denunce di malattia professionale, +11,3% rispetto al 2024, con il 75,4% costituito da patologie muscolo-scheletriche. Sono disturbi che nascono da posture, ritmi e movimentazione dei carichi: cose che in ambulatorio non si vedono, si vedono solo in reparto.

Medico che effettua un sopralluogo dei luoghi di lavoro

Cosa dice la legge?

La norma di riferimento è l’art. 25, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 81/2008: il medico competente «visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi».

Formula breve che contiene tre obblighi distinti:

  • visitare,
  • farlo con una periodicità motivata
  • comunicare per iscritto al datore di lavoro l’eventuale cadenza diversa da quella annuale.

Qui va fatta una precisazione, l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR deriva dall’art. 17, comma 1, lettera a), tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. È una distinzione tecnica, ma in sede ispettiva o giudiziaria pesa.

Il terzo pilastro è l’art. 35, sulla riunione periodica: almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori, con datore di lavoro, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente e RLS attorno allo stesso tavolo a discutere DVR, andamento di infortuni e malattie professionali, criteri di scelta dei DPI e programmi di formazione.

Il sopralluogo alimenta quella riunione: senza, il medico competente non ha nulla di proprio da portare.

Abbiamo dedicato al tema La riunione periodica sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Ogni quanto va fatto il sopralluogo: l’annualità non è un dogma, ma la deroga va scritta

La cadenza annuale costituisce un riferimento non vincolante.

Il medico competente può stabilire una periodicità diversa ,  più frequente in una fonderia o in un cantiere, più diradata in un ufficio a rischio basso ,  purché la scelta sia motivata dalla valutazione dei rischi e comunicata per iscritto al datore di lavoro.

L’errore più comune che il nostro team incontra è esattamente questo: la periodicità viene allungata di fatto, senza alcuna motivazione formalizzata.

In caso di verifica, una cadenza biennale non documentata equivale a un sopralluogo omesso.

La soglia dei 200 giorni lavorativi lo troviamo nell’art. 104, comma 2.

Nei cantieri di durata presunta inferiore a 200 giorni lavorativi la visita agli ambienti può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame dei POS (Piani Operativi di Sicurezza) di cantieri analoghi già visitati e gestiti dalle stesse imprese; resta però fermo l’obbligo di visitare almeno una volta l’anno l’ambiente in cui operano i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Non è una scorciatoia: è una facoltà, e chi la esercita se ne assume la responsabilità. Sul fronte cantieri va considerato anche il nuovo sistema di qualificazione, che abbiamo ricostruito in Patente a Crediti.

Come si conduce il sopralluogo: sei fasi e una check list che funziona

Dopo anni di attività sul campo abbiamo standardizzato un percorso che ci evita di dimenticare pezzi:

  • preparazione: rilettura di DVR, protocollo sanitario, esiti delle visite e registro infortuni;
  • incontro iniziale con datore di lavoro, RSPP e RLS per allineare le priorità;
  • percorso in reparto seguendo il ciclo produttivo, non la planimetria;
  • colloquio con i lavoratori e con il preposto, che conosce le prassi informali meglio di chiunque altro;
  • rilievi puntuali su postazioni, microclima, rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi;
  • restituzione e verbale, con proposte di miglioramento.

La check list che usiamo abitualmente comprende:

  • spazi, altezze e vie di circolazione;
  • illuminazione e microclima;
  • segnaletica e vie di fuga;
  • presidi di primo soccorso e loro contenuto;
  • disponibilità e stato d’uso dei DPI;
  • ergonomia delle postazioni e dei videoterminali;
  • gestione delle sostanze pericolose e relative schede di sicurezza;
  • servizi igienici, spogliatoi e locali di riposo;
  • coerenza tra mansioni reali e giudizi di idoneità già espressi dal medico competente.

Su quest’ultimo punto insistiamo sempre: ci troviamo spesso davanti a giudizi di idoneità con prescrizioni impossibili da rispettare in quel reparto, semplicemente perché chi le ha scritte non aveva mai visto la postazione.

È il tipo di incoerenza che un sopralluogo intercetta in dieci minuti.

Frequenza con cui si svolge il sopralluogo sul luogo di lavoro

Il verbale di sopralluogo: il documento che protegge tutti

La norma non impone un format obbligatorio, ed è proprio per questo che nella nostra esperienza il verbale va curato più del resto. È l’unica prova che la visita è avvenuta, quando è avvenuta e cosa ha rilevato.

Noi vi riportiamo sempre: data e durata, unità produttiva e reparti visitati, nominativi dei partecipanti, rischi osservati, criticità riscontrate, proposte di miglioramento con relativa priorità e, quando pertinente, la motivazione della periodicità scelta.

Va firmato da medico competente e datore di lavoro o suo delegato, conservato in azienda e richiamato negli atti della riunione periodica. Un verbale generico del tipo «situazione conforme» non protegge nessuno: né l’azienda, né il collega che lo ha firmato.

medico competente e datore di lavoro durante un sopralluogo dei luoghi di lavoro

Sanzioni e responsabilità: chi rischia cosa se il sopralluogo viene omesso

Le responsabilità sono distinte e personali.

Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) rischia, ai sensi dell’art. 55, l’arresto o un’ammenda che ,  dopo la rivalutazione del 15,9% in vigore dal 1° luglio 2023 ,  si colloca nell’ordine di alcune migliaia di euro.

Il medico competente che non visita gli ambienti di lavoro come prescritto dall’art. 25, comma 1, lettera l) risponde invece in prima persona: l’art. 58 prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro.

Non è la cifra a preoccupare, è la natura penale della contravvenzione.

Per il versante sanitario il quadro completo è in Sanzioni per mancata Sorveglianza Sanitaria. Va poi ricordato il Decreto-Legge 159/2025, convertito con la Legge 198/2025, che secondo il Ministero del Lavoro ha inasprito sospensione dell’attività, patente a crediti, badge digitale in edilizia e formazione degli RLS anche sotto i 15 dipendenti, senza però modificare gli artt. 25 e 104: lo analizziamo in Decreto Sicurezza sul lavoro 2026 – DL 159/2025.

Il sopralluogo non è un’ispezione, ma vi prepara

Vale la pena distinguere: il sopralluogo è interno e collaborativo, l’ispezione è esterna e sanzionatoria.

Nel 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha effettuato 157.381 accessi ispettivi complessivi, con un tasso di irregolarità del 74,0%4: chi ha già una prassi di sopralluoghi documentati affronta quel controllo in una posizione completamente diversa.

Le ispezioni funzionano: uno studio pubblicato nel 2026 sul Journal of Occupational Medicine and Toxicology (Schubert e colleghi) ha aggiornato con una meta-analisi le evidenze disponibili, rilevando nei luoghi di lavoro ispezionati un rischio infortunistico inferiore rispetto a quelli non ispezionati (RR 0,75; IC 95% 0,57–0,97).

Nel 2025 l’INAIL ha contato 597.710 infortuni denunciati e 1.093 casi mortali: numeri che non si abbassano con la carta.

Il sopralluogo è lo strumento con cui la sorveglianza sanitaria smette di essere un archivio di certificati e diventa prevenzione: costa mezza giornata all’anno, vale l’intera credibilità del sistema di prevenzione aziendale.

Il consiglio operativo che diamo sempre: fissatelo in calendario a inizio anno, fatelo coincidere con la riunione periodica e pretendete un verbale che dica qualcosa. Se la cadenza non è annuale, mettetelo per iscritto prima, non dopo.

FAQ

Il sopralluogo del medico competente è obbligatorio ogni anno?

Sì, almeno una volta all’anno, salvo diversa cadenza stabilita dal medico competente in base alla valutazione dei rischi e comunicata per iscritto al datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera l), D.Lgs. 81/2008). Le funzioni complessive di questa figura sono descritte in Il Medico Competente Aziendale.

Chi deve partecipare al sopralluogo?

Il medico competente, accompagnato di norma dal datore di lavoro o da un suo delegato, dall’RSPP e dall’RLS. Il confronto con il preposto e con i lavoratori è nella nostra esperienza la parte più utile.

Il verbale è obbligatorio e cosa si rischia se il sopralluogo non viene effettuato?

La norma non impone un modello di verbale, ma senza verbale non esiste prova dell’adempimento: va conservato in azienda e richiamato nella riunione periodica. Sul piano sanzionatorio, l’art. 58 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il medico competente l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro: è una contravvenzione penale, non un illecito amministrativo.

Nei cantieri di breve durata il sopralluogo si può evitare?

No. L’art. 104, comma 2, consente di sostituirlo o integrarlo con l’esame dei POS di cantieri analoghi, a giudizio del medico competente, ma la visita annuale agli ambienti dove operano i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria resta dovuta.

Il sopralluogo serve anche a rivedere il protocollo sanitario?

Sì, ed è uno dei suoi scopi principali: visite ed esami vanno tarati sull’esposizione reale, come spieghiamo in Il Protocollo Sanitario e in Documento Valutazione dei Rischi o DVR.

Per qualsiasi domanda scrivi un commento qui sotto, risponderemo al più presto ai tuoi dubbi.
Oppure non esitare a contattarci per una consulenza professionale sul tema.

6 commenti su “Il sopralluogo dei luoghi di lavoro”

  1. Buonasera,
    Sono una docente di scuola media e dal prossimo anno nella mia scuola verrà adottata la DADA (didattica per ambienti di apprendimento) che prevede spostamenti dei ragazzi ad ogni cambio di ora da un ambiente ad un altro anche su piani diversi. Ad oggi non è stato effettuato alcun sopralluogo da parte dei vigili del fuoco né dell’rspp e del medico del lavoro; non è stato modificato il DVR e non è stato fatto un corso di aggiornamento ai lavoratori. Cosa possono fare i docenti a riguardo?

      1. A chi esattamente inviare la pec? Inoltre, qualora non venissero eseguite tutte le procedure previste e durante le lezioni qualche alunno si facesse male, su chi ricadrà la responsabilità? Solo sul dirigente o anche su noi docenti? Grazie

  2. Mi chiedo come il medico, possa dare l’idoneità al lavoratore, se non fa il sopraluogo sul posto del lavoro, e così determinare le condizioni di sicurezza dell’ambiente.

    1. Renato, il medico ha già avuto un confronto con il datore di lavoro e l’RSPP e ha aiutato l’RSPP nella stesura del DVR.
      Pertanto o ha già fatto il sopralluogo (dovrebbe) o per lo meno ha grande fiducia nella professionalità del RSPP.
      Se nella vostra azienda c’è qualcosa che non va, dovete segnalarlo all’INL di zona.

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