Sanzioni per mancata Sorveglianza Sanitaria

sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria

Ultimo aggiornamento: 14/02/2025

Sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria: le tre fattispecie del D.Lgs. 81/2008, gli importi dopo la rivalutazione ISTAT e gli errori che portano al verbale.

La legge 81/2008, chiamata anche Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, stabilisce che, quando il DVR dell’azienda indica dei rischi sul lavoro, o quando il Medico Competente lo ritiene necessario, il datore di lavoro è obbligato ad attivare la Sorveglianza Sanitaria, cioè l’insieme delle visite mediche dei lavoratori.

In caso contrario, sono previste dure sanzioni per mancata Sorveglianza Sanitaria!

Sanzioni: le tre tipologie

In caso di mancata sorveglianza sanitaria non esiste una sola tipologia di multa, ma dipende dall’entità del reato.

La lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro resta ancora oggi il riferimento interpretativo più chiaro: distingue tre fattispecie sanzionatorie autonome, che possono anche cumularsi tra loro.

  • Mancata nomina del medico competente quando la valutazione dei rischi la rende necessaria: è la violazione a monte, quella che rende impossibile tutto il resto.
  • Omesso invio del lavoratore alla visita medica, previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008: riguarda l’azienda che il medico competente ce l’ha, ma non gli manda i lavoratori nei tempi stabiliti dal protocollo sanitario.
  • Adibizione alla mansione in assenza del giudizio di idoneità: far lavorare una persona prima che l’iter sanitario si sia concluso, o dopo che il giudizio è scaduto.

Sul primo punto va segnalata una modifica che molte aziende non hanno ancora metabolizzato: l’art. 18 comma 1 lettera a) è stato riscritto dal DL 48/2023, che ha esteso l’obbligo di nomina del medico competente anche ai casi in cui sia la valutazione dei rischi a richiederla, e non solo alle ipotesi tipizzate dalla legge.

Se il DVR individua un rischio che comporta sorveglianza sanitaria, il medico competente va nominato: non c’è margine di discrezionalità. Abbiamo dedicato una guida intera al Documento di Valutazione dei Rischi, ed è lì che questa catena logica si vede meglio, mentre le funzioni della figura sono descritte nel nostro approfondimento su Il Medico Competente Aziendale.

La terza fattispecie è quella che ci troviamo a chiarire più spesso con gli HR manager.

Il giudizio di idoneità non è un timbro burocratico da recuperare dopo: è la condizione che rende legittima l’assegnazione di quella persona a quella mansione.

Come Medicolavoro.org ha già illustrato in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere, un lavoratore adibito senza giudizio valido è un problema aperto sia sul piano sanzionatorio sia su quello assicurativo. Lo stesso vale quando il giudizio contiene prescrizioni: ignorarle equivale a non averle, e ne abbiamo parlato in Limitazioni sul lavoro: 7 aspetti essenziali.

MC e sorveglianza sanitaria

Spetta al datore di lavoro il compito di attivare la Sorveglianza Sanitaria.

Il datore di lavoro deve: “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”; “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Quanto costano le sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria

Partiamo dall’unico importo che possiamo indicare con assoluta precisione. La mancata nomina del medico competente, quando la valutazione dei rischi la impone, è punita dall’art. 55 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 81/2008 con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.738,50 a 6.954,00 euro. Non è una sanzione amministrativa: è una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro.

Quelle cifre non sono casuali: derivano dalla rivalutazione quinquennale prevista dall’art. 306 comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, che aggancia le ammende all’indice ISTAT.

L’ultimo adeguamento è stato del +15,9%, disposto con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 e applicabile alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, come ricordato dalla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 724 del 30 ottobre 2023.

La prossima revisione è attesa nel 2028. Molti prontuari in circolazione non sono stati aggiornati.

Sull’omesso invio a visita, invece, dobbiamo essere onesti: i prontuari non concordano sugli importi aggiornati e preferiamo non pubblicare una cifra che non possiamo verificare fino in fondo.

L’ordine di grandezza è chiaro: si tratta di sanzioni pecuniarie che, a seconda della fattispecie, possono superare i 5.000-7.000 euro, con l’aggravante decisiva che l’importo si moltiplica in base al numero di lavoratori coinvolti. È qui che il conto diventa serio: dieci dipendenti non visitati non fanno una sanzione, ne fanno dieci.

C’è poi un aspetto che sfugge quasi sempre e che consideriamo il vero rischio nascosto: la giurisprudenza qualifica l’omessa nomina del medico competente come reato permanente.

Significa che la violazione non si consuma in un istante, ma continua finché dura l’omissione, con conseguenze rilevanti sul calcolo della prescrizione. Non è una questione accademica: incide su quanto indietro nel tempo può guardare un accertamento.

Per approfondire come si svolge un controllo si può leggere il nostro Cosa succede durante un’ispezione sul lavoro.

I numeri che spiegano perché i controlli sono aumentati

la sorveglianza sanitaria nel lavoro notturno

Un dato che ci colpisce ogni volta che lo rileggiamo arriva dal Rapporto annuale di vigilanza 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: a fronte di 139.680 verifiche ispettive, il tasso di irregolarità è salito al 74%, due punti in più rispetto al 2023, con 83.330 violazioni accertate in materia di salute e sicurezza.

Di queste, la sorveglianza sanitaria pesa per il 23,8% del totale, circa 19.800 casi. Tradotto: quasi una violazione su quattro riguarda quest’area.

Il contesto epidemiologico spiega perché.

Nel 2024 l’INAIL ha registrato 88.499 denunce di malattia professionale, con un aumento del 21,6% rispetto alle 72.754 del 2023: è il valore più alto dal 1978, e le patologie osteomuscolari da sole rappresentano il 74,7% del totale.

Sempre l’INAIL, nella Relazione annuale presentata nel luglio 2025, ha contato 593.000 infortuni denunciati nel 2024 e 1.202 casi mortali.

Le patologie osteomuscolari sono esattamente il tipo di danno che la sorveglianza sanitaria intercetta precocemente, quando è ancora reversibile. Ed è questo il punto che proviamo sempre a far passare: le sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria sono la conseguenza formale di un problema sostanziale, cioè lavoratori che restano senza controllo mentre il danno matura. Il ruolo di vigilanza interna resta centrale, e lo abbiamo raccontato in RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Gli errori che portano al verbale

Nella nostra esperienza di medici del lavoro, le sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria quasi mai nascono da un rifiuto esplicito dell’obbligo. Nascono da queste situazioni ricorrenti:

  • Il neoassunto messo al lavoro subito, con la visita preventiva programmata “appena possibile”: è la violazione più frequente e la più facile da contestare.
  • Le scadenze periodiche gestite a memoria, senza scadenzario condiviso tra HR e medico competente: qualche nome sfugge sempre. Abbiamo affrontato il tema in Visita medica del lavoro in ritardo.
  • Il cambio di mansione non comunicato al medico competente: il protocollo sanitario resta tarato sui vecchi rischi e l’idoneità, di fatto, non copre più nulla.
  • Il rientro da un’assenza prolungata per malattia gestito senza la visita di ripresa prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori somministrati o in appalto dati per scontati: la responsabilità della sorveglianza sanitaria va chiarita per iscritto, non presunta.
  • Il giudizio di idoneità archiviato e mai letto, con prescrizioni che nessun preposto conosce.

Il consiglio operativo che diamo sempre è meno intuitivo di quanto sembri: non partite dalle visite, partite dall’elenco nominativo dei lavoratori incrociato con le mansioni e con i rischi del DVR. Nove volte su dieci il problema non è la visita dimenticata, ma il lavoratore che nessuno aveva inserito nel protocollo sanitario.

Il quadro completo degli adempimenti è in Datore di lavoro: quali gli obblighi per la medicina del lavoro, e la cornice generale in La Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.

Le novità 2025-2026 che ampliano il perimetro dell'obbligo

Chi ragiona sulle sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria con lo schema di cinque anni fa rischia di trovarsi scoperto, perché il perimetro si è allargato. L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 è stato modificato dal DL 159/2025, convertito nella L. 198/2025 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025: è stata introdotta una visita medica mirata in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti per le attività ad alto rischio infortunistico, mentre la revisione complessiva delle procedure di accertamento su alcol e tossicodipendenze è stata prorogata al 31 dicembre 2026.

Sul funzionamento pratico di questi accertamenti rimandiamo a Esami tossicologici: alcol test e drogatest.

Sempre la L. 198/2025 ha integrato l’art. 25 del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo tra gli obblighi del medico competente quello di informare i lavoratori sull’importanza degli screening oncologici previsti dai LEA.

È una novità che ci piace, perché sposta la sorveglianza sanitaria dal controllo alla promozione della salute, ma ogni nuovo obbligo è anche un nuovo profilo verificabile in sede ispettiva.

Se dovessimo riassumere quindici anni di sopralluoghi in una riga sola, diremmo questo: le sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria non puniscono la sfortuna, puniscono l’assenza di un sistema.

Un’azienda che tiene aggiornato il DVR, che nomina il medico competente quando serve, che gestisce le scadenze con uno scadenzario reale e non con la memoria di qualcuno, statisticamente non prende verbali su questo fronte.

Chi vuole partire dalle fondamenta trovi in Sicurezza sul lavoro: la guida del datore di lavoro il punto di partenza che consigliamo più spesso. E ricordiamo un’ultima cosa, che vale più di ogni ammenda: ogni visita non fatta è una diagnosi che arriva più tardi.

Ti ricordiamo che tutte le visite della Sorveglianza Sanitaria sono a spese del datore di lavoro.

FAQ

Le sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria sono penali o amministrative?

Dipende dalla fattispecie. La mancata nomina del medico competente quando la valutazione dei rischi la impone è una contravvenzione penale: l’art. 55 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.738,50 a 6.954,00 euro. Le altre violazioni collegate all’omessa sorveglianza sanitaria sono punite con sanzioni pecuniarie che variano per tipologia e numero di lavoratori coinvolti.

Se ho nominato il medico competente ma le visite sono in ritardo, sono comunque sanzionabile?

Sì. L’omesso invio del lavoratore alla visita medica prevista dal protocollo sanitario è una fattispecie autonoma ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008, indipendente dalla nomina. Nella nostra esperienza è la contestazione più frequente in sede ispettiva: ne parliamo nel dettaglio in Visita medica del lavoro in ritardo.

L’importo della sanzione aumenta con il numero di lavoratori?

Sì, ed è l’aspetto più sottovalutato. Le sanzioni collegate all’omesso invio a visita si applicano in relazione ai lavoratori coinvolti, quindi il totale cresce rapidamente quando la scopertura riguarda più persone. Per questo consigliamo sempre di partire da una verifica nominativa completa, come spiegato in Datore di lavoro: quali gli obblighi per la medicina del lavoro.

Devo nominare il medico competente anche se la mia attività non è tra quelle “tipiche”?

Se il DVR individua un rischio che comporta sorveglianza sanitaria, sì. Il DL 48/2023 ha modificato l’art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 estendendo l’obbligo ai casi richiesti dalla valutazione dei rischi. Il perimetro delle funzioni è descritto in Il Medico Competente Aziendale.

Cosa può fare un lavoratore che non viene mai convocato per la sorveglianza sanitaria?

Può rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che ha titolo per sollevare la questione in azienda, e in seconda battuta segnalare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o al servizio di prevenzione dell’ASL competente. Le funzioni e i poteri della figura sono spiegati in RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Non vuoi prendere una multa salata, vero?

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Oppure non esitare a contattarci per una consulenza professionale sul tema.

54 commenti su “Sanzioni per mancata Sorveglianza Sanitaria”

  1. Salve,
    Avrei una domanda specifica, riferita ad una prestazione meramente occasionale di un giorno (part-time 4 ore), contratto turismo-pubblici esercizi. A seguito di un accesso ispettivo, mi viene contestato per 3 lavoratori extra occasionali, regolarmente assunti con contratto di 1 giorno, l’obbligo della visita preventiva di idoneità ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2008», nonostante il Medico competente interrogato da D.L. abbia espressamente relazionato per
    Iscritto ai NIL che non vi era l’obbligo in quanto le mansioni e la durata del rapporto di lavoro meramente occasionale e sporadico, non prevedeva rischi chimici o fisici per il lavoratore interrogato. Premesso che questa è stata l’unica contestazione mossa, i lavoratori erano in regola, il DVR anche e la consegna dei dpi e formazione interna era stata fatta.
    Non trovo traccia di questo argomento o sentenze i merito, sapreste indicarmi la strada giusta? Ovviamente a fronte di tutti questi fatti mi sono rifiutato di ottemperare alla prescrizione impartita dai NIL

    1. Buongiorno, dipende dal tipo di mansione e dai rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori e dalla valutazione fatta dal vostro medico del lavoro aziendale. Le conviene sentire direttamente un legale esperto di diritto del lavoro, il quale potrà fornirle tutte le informazioni specifiche sul vostro caso.

      1. Cassiere e barman.
        Il Medico del Lavoro ha relazionato per
        Iscritto che non è dovuta mentre i NIL ovviamente sostengono il Contrario. È proprio questo il dilemma

        1. Si, mi sembra una situazione un po’ forzata, conviene sentire un legale perchè è un giudizio che si oppone a quello del medico, meglio muoversi per vie legali.

  2. Buongiorno ,
    Oggetto: Grave criticità – Mancanza di Sorveglianza Sanitaria e Richiesta di Confronto con Medico Competente (Stress Lavoro-Correlato)

    gentilissimi vi scrivo per evidenziare una grave e protratta criticità relativa alla sorveglianza sanitaria presso l’ufficio ove lavoro (PA Ufficio Ministeriale)

    Mancata Sorveglianza Sanitaria: Il contratto di sorveglianza sanitaria è scaduto da diversi mesi. Ho provveduto a sollecitare il ripristino di tale servizio per un periodo altrettanto lungo, ma ad oggi non è stato riscontrato alcun interessamento effettivo.
    Motivazione Addotta: La motivazione ufficiale e reiterata per la perdurante inadempienza è la carenza di organico presso gli uffici competenti centrali e periferici.

    Necessità: URGENTE di Confronto Medico: In relazione a tale disfunzionalità e alle problematiche di stress lavoro-correlato derivanti dal contesto organizzativo,e incompatibilità per comportamenti agressivi della collega con la quale lavoro, situazione insostenibile nonostante numerosi tentativi diplomatici di riconciliazione , ad oggi mi trovo nella necessità, su precisa indicazione del mio medico legale (consultato privatamente), di un confronto immediato con il Medico Competente dell’Amministrazione, che appunto non è consultabile per contartto scaduto

    TALI disfunzionalità e le problematiche interne (regolarmente trascurate dal Datore di Lavoro e dal Direttore Generale) mi hanno provocato serie ricadute a livello fisico e psicologico.

    PONGO I SEGUENTI QUESITI :

    1) Posso consultare privatamente un medico del lavoro?

    2) C’è altro che posso fare per diagnosticare il mio stato di salute e ottenere il nulla osta (sempre negato) ?

    Ringrazio e porgo Cordiali saluti .

    1. Buongiorno, comprendo la sua preoccupazione, per avere un confronto diretto con un medico del lavoro le conviene contattare l’Ufficio Spresal dell’ASL della sua zona, presentare la situazione e avere un riscontro da loro.
      In merito alla mancata sorveglianza sanitaria le conviene far riferimento direttamente all’Ispettorato del Lavoro della sua zona denunciando la mancanza di sorveglianza sanitaria e loro avvieranno i dovuti controlli e in caso sanzioneranno per le mancanze i responsabili.

      1. Salve, sono passati 60 giorni e il mio datore di lavoro non mi ha fatto eseguire la visita medica come previsto dalla legge. A breve scadrà il mio contratto di 3 mesi e certamente mi lasceranno a casa poichè sfruttato per il periodo natalizio. Come richiesto, in fase contrattuale, inserivo in allegato un PDF aggiuntivo in cui si evince, per mezzo di un certificato medico in carta bianca redatto qualche mese prima dal mio medico curante, i miei problemi per acuta lombalgia.
        Di recente sono stato 1 settimana a casa per il medesimo problema.
        Posso denunciare il mio datore di lavoro recuperando, perchè no, anche una somma a mio favore? Grazie se risponde.

        1. Buongiorno, il messaggio non è molto chiaro, ma provo a risponderti con i due scenari che dovrei aver capito:

          1) la visita del lavoro dopo 60 giorni di assenza dal lavoro per malattia o infortunio può essere effettuata anche dopo i 60 se sei ancora in malattia, l’importante è che tu non riprenda a lavorare con la tua mansione se hai fatto 60 giorni continuativi di assenza dal lavoro senza una dichiarazione di idoneità da parte del medico del lavoro aziendale.
          Quindi se sono passati 60 gg e tu hai finito i giorni di malattia che ti sono stati assegnati e hai ripreso la tua normale mansione senza visita medica del lavoro, allora il datore di lavoro è perseguibile per legge, se invece non hai ancora finito la malattia devi aspettare che finisca e poi ti faranno fare la visita per il reintegro al lavoro.

          2) Se hai un contratto di 3 mesi e non ti hanno fatto fare la visita medica appena assunto, si, puoi denunciare il tuo datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro per violazione dell’articolo 18 comma 1 lettera g, in questo caso potrebbero sanzionare il datore di lavoro.

          1. Ancora buongiorno e ben ritrovato.
            1. Ho fatto 5 giorni di malattia in quasi 3 mesi (90 giorni) e sempre per lombalgia (in fase di assunzione, come richiesto dall’azienda, inserivo documenti complementari di natura medica utili in fase contrattuale).
            2. I 60 giorni sono riferiti al termine ultimo in cui il datore può effettuare la visita legale medica nei confronti del lavoratore. Questi 60 giorni sono scaduti 10 giorni fa circa, domanda: Potrebbe ancora effettuarla nonostante il mio contratto sia in scadenza?

            1. No, se hai fatto 60 giorni di malattia al tuo rientro devono farti fare la visita medica per riammetterti al lavoro, ma non mi sembra questo il tuo caso.
              Se la tua mansione, come indicato dal DVR aziendale redatto dall’azienda insieme al medico del lavoro aziendale, implica che tu sia esposto a dei rischi devi essere sottoposto alla visita medica del lavoro PRIMA di iniziare a lavorare, anche se con contatto a tempo determinato per 3 mesi.

              1. No, non mi sono spiegato ancora bene: non ho fatto 60 giorni di malattia ma 5.
                Questi cinque giorni di malattia li ho fatti in due mesi e mezzo e tra l’altro per lo stesso problema segnalato all’ azienda all’atto della registrazione contrattuale.
                Dalle mie informazioni questi 60 giorni sono il termine ultimo e massimo in cui il datore può farmi fare la visita, ma sono ovviamente già scaduti quindi in teoria non potrebbe più farmela fare, corretto?

                Non ricordo le indicazioni del DVR redatto ma sono un addetto vendita part time 24 ore che esegue molto spesso mansioni pesanti di carico e scarico e le continue meccaniche e ripetute manovre manuali mi hanno provocato un peggioramento legato ad una lombalgia acuta che ho segnalato in carta bianca scritta e firmata dal mio medico base ed inserita in formato digitale ovvero in PDF nel corso della fase contrattuale.

                Quindi posso denunciare il mio datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro (o asl) per violazione dell’articolo 18 comma 1? Quanto tempo ho per questo?

                1. Buongiorno, vista la situazione complicata ti conviene rivolgerti a un legale esperto di diritto del lavoro per avere maggiori delucidazioni in merito.

                  1. Buongiorno, non sono sicuro di aver replicato correttamente e mi scuso in anticipo nel caso visualizzasse un secondo messaggio, sarò brevissimo:
                    Al di là della mia posizione complicata che sostiene debbo ad ogni modo estrapolare altre importanti informazioni e per tanto a livello umano ho bisogno di un sincero consiglio:
                    1. Cosa ne pensa se, con prova scritta con racc. a/r, chiedo spiegazioni all’azienda sull’ atto della violazione, ergo, no visita medica preventiva?
                    2. Ho email dell’RLS di competenza, cosa ne pensa se scrivo pure due righe di chiarimento sempre sulla visita nn pervenutami nei tempi previsti?
                    Spero di ricevere un vs ultimo aggiornamento e ringrazio ancora per pazienza e serietà.

                    1. Buongiorno, mi spiace ma ribadisco la nostra impossibilità a fornirle ulteriori informazioni oltre a quelle già fornite in precedenza e le consiglio di rivolgersi a Ispettorato del Lavoro, Asl territoriale di competenza o a un legale specializzato in diritto del lavoro. Saluti

  3. Buongiorno, sono un insegnante di scuola materna tornato in servizio dal primo settembre dopo 3 anni di assenza per malattia oncologica.
    Non riesco ad ottenere la visita del medico competente scolastico e sono obbligato a stare in classe .
    A chi mi devo rivolgere?
    Già contattato, dirigente scolastico, sindacato, ufficio provinciale, avvocato.
    Grazie

    1. Buongiorno, con le prove (ricevute di PEC) dei ripetuti tentativi di comunicare con il Dirigente scolastico e l’ufficio provinciale scolastico ti consiglio di rivolgerti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o all’Ufficio Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl della sua zona, sempre meglio contattarli tramite pec mail segnalando la situazione.
      Tienici aggiornati sull’evoluzione della situazione. Buona giornata

  4. Buongiorno lavoro come estetista in un centro estetico, non ho mai fatto visite e il datore di lavoro dice che non ha l’obbligo di nominare un medico del lavoro

    1. Buongiorno, il datore di lavoro ha l’OBBLIGO per legge (Decreto Legislativo 81 del 2008) di nominare un medico del lavoro e di far fare visite mediche ai propri dipendenti, nel caso sia un lavoro che comporta dei rischi per il lavoratore (e il centro estetico comporta rischi per il lavoratore)
      Potrebbe non essere necessario (da valutare in base al Documento di Valutazione dei rischi aziendale) se nel centro lavorasse solo il titolare potrebbe non avviare la sorveglianza sanitaria (a suo rischio e pericolo), ma anche solo prendesse uno stagista non retribuito è obbligato per legge ad avviare le procedure di sorveglianza sanitaria (Nomina Medico del lavoro, Sopralluogo del Medico del LAvoro, Redazione del Documento di Valutazione rischi, visite mediche per i lavoratori etc).
      In caso contrario potrebbe essere segnalato, anche in forma anonima, all’Ispettorato del Lavoro con relative sanzioni amministrative, penali o sospensione dell’attività.
      Tutela i tuoi diritti di lavoratrice e la tua sicurezza sul luogo di lavoro.

  5. Buongiorno credo che sia una farsa della tutela del lavoratore , sono stato valutato dal medico di prevenzione che mi dice idoneo con limitazioni , non deve effettuare il turno notturno non deve movimentare pazienti con peso >10 KG ho fatto ricorso allo spesal che mi riconosce idoneo alla mansione ma non idoneo alla movimentazione dei pazienti, nonostante il giudizio sia arrivato alla direzione sanitaria, al primario della mia clinica e al coordinatore, continuo a movimentare pazienti perche’ non mi posso rifiutare di farlo essendo solo in turno col medico senza OSS mai esistito e senza ausili e nessuno prende provvedimenti

  6. Salve, chiedo gentilmente sulla scorta dell’ ottimo articolo delle specifiche

    In un ente locale, dove la sorveglianza sanitaria e’ interna, può costituire una violazione la visita competente dopo un anno di malattia , occorrono 60 giorni naturalmente , richiesta anche con pec al responsabile e alle risorse umane. Riservandomi di consultare un legale del lavoro, per omessa visita al rientro o programmazione della stessa.
    Sono nuovamente in malattia,non posso naturalmente capire se dovuta al rientro al lavoro, ed ho delle limitazioni e prescrizioni già antecedenti in preventiva prima dell assunzione, oltre a eventuali inadempienze da parte dell’ ente posso licenziarmi per giusta causa, esulo in parte ma sono inabile al lavoro, 100 di invciv .

    Grazie, saluti cordiali.

  7. Buongiorno,

    Lavoro presso una azienda come manutentore e fabbro,non mi ha mai fatto fare visita medica ed esami per valutare se è opportuno fare antitetanica.

    Secondo voi è normale?

  8. Buongiorno,
    avendo cambiato mansione lavorativa da 7 mesi, ho ricevuto la comunicazione di visita medica solo ieri. Può essere considerata inadempienza da parte dell’azienda ai fini di richiesta danni?

    1. Buongiorno.,
      Lavoro come autista (turno di notte). Il mio datore di lavoro non ha effettuato la visita medica per me (ho presentato una Denuncia all’ispettore del lavoro) e ho presentato le mie dimissioni. Dovrei fare qualcos’altro?

  9. LAVORO DA 36 ANNI COME ASSISTENTE ALLA POLTRONA,MAI FATTA UNA VISITA MEDICA,IL MIO DDL SOSTIENE CHE NON C’E’ L’OBBLIGO DI NOMINARE UN MEDICO COMPETENTE NE’ TANTOMENO DI FARE VISITE MEDICHE.COME FARGLI CAPIRE CHE SBAGLIA,DOVE TRVO DECRETI CHE POSSA FARGLI VEDERE?GRAZIE

    1. Paola,
      la sorveglianza sanitaria è disciplinata dagli artticoli 25, 38, 39, 40, 41, 42 del Decreto Legislativo 81/2008 nei quali è previsto che il datore di lavoro, in presenza di lavoratori subordinati e sulla base della valutazione dei rischi (DVR) effettuata e degli obblighi normativi vigenti, predisponga l’esecuzione d’accertamenti sanitari sui lavoratori nominando un Medico Competente.
      E’ evidente che in uno studio odontoiatrico vengono svolte attività che comportano rischi per la salute soprattutto di tipo allergologico, biologico, chimico ed ergonomico, a carico sia dell’odontoiatra, sia dell’assistente alla poltrona o dell’igienista dentale.

      1. Buongiorno mi chiamo francesco
        Faccio un lavoro di sicurezza servizi fiduciari faccio indagini nei supermercati per assicurare il punto vendita non rubi nessuno
        Non ho mai fatto una visita medica
        Il mio datore di lavoro è tenuto a farci fare le visite mediche?
        Grazie

        1. Buongiorno, sono 3 anni che lavoro per un’azienda agricola con mansione di vendita e consegna con furgone di merce.
          Ho un contratto agricolo avventizio e non ho mai ricevuto dal mio datore di lavoro una visita medica.
          Fra un mese scadrà il mio contratto, il mio datore di lavoro si sta mettendo in regola con gli altri dipendenti, ma siccome a me sta scadendo il contratto non hanno preso appuntamento per me.
          Val la pena denunciare tutto questo?

          1. Buongiorno, io posso dirle che se ha lavorato per tutto questo tempo senza visita medica il datore di lavoro non è in regola, e rischia sanzioni amministrative e penali.
            In merito alla sua posizione lavorativa le consiglio di rivolgersi a un patronato o CAF per avere assistenza più specifica.

  10. Una mia amica ristoratrice sostiene che i ristoranti non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per nessuno delle sue figure lavorative,
    Cosa ne pensate ?

    1. Giuseppe, cuochi, aiuto-cuochi, lavapiatti devono essere soggetti a sorveglianza sanitaria, senza dubbio alcuno. I rischi per la salute in un ristorante sono molteplici.
      Per i camerieri il discorso è diverso: senz’altro va valutata la salute in caso di minorenni e di soggetti fragili, in caso di gravidanza e allattamento.
      Se i camerieri muovono anche cassette però anche loro dovranno avere la sorveglianza sanitaria. Noi ad esempio visitiamo sempre anche i camerieri.

  11. Nella azienda in cui lavoro una parte dei lavoratori ha un contratto con lavoro a turni avvicendati H 24 con una parte svolta integralmente integralmente in orario notturno. Poiché nessuno raggiunge il limite degli 80 giorni annui (ne vengono svolti circa 50) l’azienda ha concluso che NON ESISTENDO lavoratori notturni non esistono neppure i rischi connessi e la stessa sorveglianza sanitaria non prende in considerazione il lavoro notturno come elemento atto a stabilire l’idoneità o meno alla mansione. Tralasciando gli aspetti fiscali e contributivi, è possibile considerare la salute di una persona che lavora di notte quasi due mesi l’anno alla stessa stregua di chi fa un lavoro dalle nove alle cinque?

    1. Alessandra, non so se hai già letto l’articolo sul lavoro notturno; la legge è specifica e se non ci sono almeno 80 notti all’anno … non è lavoro usurante. Se hai problemi comunque puoi chiedere la visita al medico competente e chiedere la riduzione di quei turni o proprio l’astensione. Chiedere va sempre bene.

  12. Salve,sono una lavoratrice fragile,malata oncologica ,operata 3 anni fa per tumore al seno.dalla mia assunzione nel novembre 2022 non mi è mai stata fatta una visita medica…e nemmeno richiesta la vaccinazione antitetanica che ho saputo ora essere obbligatoria nel settore metalmeccanico…posso denunciare l’azienda e mandare l’Ispettorato del lavoro? Grazie infinite

    1. Simona, tutto dipende dalla mansione che si svolge. Non dal settore in cui opera l’azienda per cui si lavora. Quindi la domanda è: che mansione ha? a che rischi è esposta? Quante ore alla settimana lavora? In che ambiente lavora?…

      1. Lavoro in un’officina metalmeccanica,sono un”operaia,il mio compito è di assemblare motori elettrici e motoriduttori…per cui sono continuamente a contatto con parti metalliche…cuscinetti,corone dentate e componenti elettriche. Lavoro per 40 ore settimanali. l’ambiente è sporco..con cartoni e plastica ovunque….perdite d’olio in giro…gli estintori sono completamente coperti da materiali e imballi vari….

        1. Simona, il tuo datore di lavoro non sembra preoccuparsi della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori… E’ un fatto gravo.
          Puoi segnalarlo all’INL di zona (è una denuncia che non può essere fatta in forma anonima) oppure – forse la soluzione migliore – puoi consultarti con un sindacato che ti consiglierà cosa conviene fare.

        2. Buongiorno. Io lavoro per una RSA per anziani, dal 2005 , con le visite de medicina de lavoro sono molto attenti, el caso mio io dal 2014 ho delle limitazione scritte sul giudizio del medico de lavoro. ( No Spingere carrello del vito, no lavare i paziente pesante, non portare le salme in camera mortuaria) ma’ non vengono rispettate io faccio il lavoro normale come le altre colleghe, sempre l’ho detto guardi che ho le limitazioni, adesso ho dei grossi problemi di salute, le ernie sono aumentate, ho tendiniti, sono stata operata del dito a scatto ( l’anno scorso ad luglio)per le spondine dei letti sono molto dure il lavoro molto carico, sono ripresa a lavorare a dicembre e adesso a marzo del 2025 la mano dx quella del intervento si è gonfiata e il dito operato si è piegato ancora, la mano no funziona bene non ho la pressa mi scapano le cose di mano e sempre dolente, il medico de lavoro della azienda, suo giudizio del 14/03/2025 a detto non idonea a lavoro per un mese adesso sono a casa ho dovuto prendere le ferie perché non vengo pagata fino al 18/04/2025 che ho la prossima visita di controllo, e tutta colpa della azienda non mi cambiano le mansione. Cosa posso fare? Grazie

  13. salve, sono stato licenziato per giusta causa ,poi reintegrato dopo un anno poiche il giudice del lavoro mi ha dato ragione, è un mese che rilavoro senza aver fatto visita medica , che sanzione rischia il datore di lavoro ?

  14. Salve,
    Un operaio neoassunto può iniziare a svolgere la propria mansione senza aver fatto la visita medica preventiva?
    L azienda può usare la visita medica per idoneità lavorativa svolta nell’azienda precedente ancora valida dato che non è passato un anno con la stessa mansione ma azienda diversa?

    1. NEAL, no: la nuova azienda avrà un nuovo dottore, probabilmente un DVR diverso, quindi bisogna fare una nuova idoneità specifica alla mansione. Casomai il dottore può ritenere validi alcuni esami se non sono passati troppi giorni.

      1. Buongiorno.
        Sono assunta a tempo indeterminato da 10 mesi come impiegata videoterminalista in uno studio professionale senza aver effettuato né la visita preassuntiva, né una successiva.
        Ho detto al mio datore quando avrei fatto la visita, ma ha sorvolato.
        Poiché lavoro 8 ore al giorno davanti a due schermi con la sola pausa pranzo, sono stata operata per correzione miopia e soffro di emicrania e dolori cervicali e alla schiena, mi chiedo se il mio datore stia commettendo una mancanza e io possa fare richiesta di visita con il medico del lavoro.
        Ringrazio per un gentile riscontro.

        1. Teresa, il tuo datore di lavoro non sta facendo il suo dovere. Se hai letto l’articolo l’avrai già capito da sola… Puoi fare una segnalazione all’INL di zona per sollecitare (indirettamente) il datore di lavoro. Oppure chiedi formalmente (una mail per iniziare ma, se non ascolta, una PEC) la visita medica.

  15. Salve, un lavoratore metalmeccanico può essere licenziato per superamento del comporto avendo saltato da diversi mesi la visita di sorveglianza sanitaria perché il datore di lavoro si è dimenticato di farla fare al lavoratore stesso?

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