LEGGE 106 del 2025: 5 NOVITÀ PER I LAVORATORI FRAGILI

Legge 106 del 2025:Una donna lavoratrice, con un'espressione serena, che utilizza un laptop in modalità smart working da casa, con luce naturale che entra da una finestra.

LEGGE 106 del 2025: Nuove Tutele per i Lavoratori fragili con 10 ore aggiuntive di permessi retribuiti, e altre novità tra Sorveglianza Sanitaria e Ruolo del Medico Competente


La Legge 106 del 2025, entrata in vigore il 18 luglio 2025, rappresenta un aggiornamento fondamentale nel panorama della medicina del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La normativa introduce importanti novità con un focus specifico sulla sorveglianza sanitaria e sul ruolo del medico competente

L’obiettivo è rafforzare la tutela dei lavoratori, in particolare quelli esposti a rischi specifici o con patologie croniche, invalidanti o oncologiche. La legge si concentra sulla prevenzione, sulla tutela della salute individuale e sul ruolo strategico del medico del lavoro per la salute e la sicurezza di ogni dipendente.

COSA PREVEDE LA LEGGE 106 DEL 18 LUGLIO 2025 (LEGGE 106 DEL 2025)?
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA LEGGE 106 DEL 2025 E D.LGS. 81/08?
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IMPOSTI DALLA LEGGE 106 DEL 2025?
COME RICHIEDERE IL CONGEDO PER MALATTIE INVALIDANTI CON LA NUOVA LEGGE?
E’ POSSIBILE FARE SMART WORKING SE SI HA UNA MALATTIA CRONICA?
COSA CAMBIA PER I LAVORATORI AUTONOMI CON LA LEGGE 106 DEL 2025?
QUAL’È LA DIFFERENZA TRA CONGEDO E PERMESSI NELLA LEGGE 106 DEL 2025?
CONCLUSIONI: LA LEGGE 106 DEL 2025

Cosa prevede la legge 106 del 18 luglio 2025 (Legge 106 del 2025)?

La Legge 106 del 2025, entrata in vigore il 18 luglio 2025, rappresenta un aggiornamento fondamentale nel panorama della medicina del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa normativa introduce importanti novità, con un focus specifico sulla sorveglianza sanitaria e sul ruolo del medico competente.

La domanda che molti si pongono è: cosa prevede la Legge 106 del 2025?

A partire dal 1° gennaio 2026, la legge 106/2025 riconosce ai lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o di follow-up precoce) o altre patologie croniche/invalidanti con un’invalidità pari o superiore al 74%, un ulteriore periodo di 10 ore annue di permesso retribuito. Questo beneficio è finalizzato a coprire le assenze per:

  • Visite mediche.
  • Esami strumentali.
  • Analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
  • Cure mediche frequenti.

L’indennità per queste ore è gestita in modo simile alla normale indennità di malattia, con il datore di lavoro che anticipa la somma e la recupera tramite conguaglio con l’INPS. È importante sottolineare che questo diritto si estende anche ai lavoratori che hanno figli minorenni nelle medesime condizioni di salute.

La norma mira a rafforzare la tutela dei lavoratori, in particolare quelli esposti a rischi specifici o con patologie croniche, invalidanti o oncologiche.

L’obiettivo è garantire la massima protezione, supportando sia le aziende che i dipendenti attraverso un sistema di prevenzione più efficace.

Uno dei pilastri della Legge 106 del 2025 è il potenziamento della sorveglianza sanitaria. Il medico del lavoro, meglio noto come medico competente, diventa una figura ancora più centrale. 

Non si limita più alla semplice esecuzione delle visite mediche periodiche, ma deve integrare la valutazione del rischio con una consulenza proattiva all’azienda.

La Legge 106 del 2025 prevede che il medico competente collabori attivamente alla redazione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con una particolare attenzione ai rischi emergenti, come quelli legati al lavoro da remoto (lavoro agile o smart working) e alle nuove tecnologie.

Permessi, Tutele e Lavoro Agile

La normativa introduce anche maggiori tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie. Vengono definiti in modo più chiaro i criteri per la concessione di permessi retribuiti e congedi per terapie o accertamenti clinici. 

Introduce ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti (art. 2 comma 1 Legge 106 del 2025).

Inoltre, la Legge 106 del 2025 incoraggia l’adozione del lavoro agile come strumento per conciliare le esigenze produttive con le condizioni di salute dei lavoratori più vulnerabili.In sintesi, la Legge 106 del 2025 si configura come un passo avanti per la medicina del lavoro, ponendo l’accento sulla prevenzione, sulla tutela della salute individuale e sul ruolo strategico del medico competente per la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.

Legge 106 del 2025:Un medico competente in camice bianco che dialoga con un lavoratore in divisa aziendale all'interno di un ambulatorio moderno e ben illuminato

Quali sono le differenze tra Legge 106 del 2025 e D.Lgs. 81/08

La Legge 106 del 2025 non sostituisce il D.Lgs. 81/08, ma lo integra, introducendo nuove tutele per i lavoratori più vulnerabili. 

Mentre il D.Lgs. 81/08 è il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, che definisce in modo complessivo gli obblighi e le responsabilità in azienda, la Legge 106 del 2025si concentra su un aspetto specifico: la tutela dei lavoratori con gravi patologie.

Il D.Lgs. 81/08 è la base della medicina del lavoro in Italia. 

Stabilisce i principi fondamentali della sorveglianza sanitaria, definisce i compiti del medico competente e del datore di lavoro e disciplina la valutazione dei rischi (DVR), la formazione dei lavoratori e l’organizzazione della sicurezza aziendale. 

L’attenzione è rivolta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per l’intera forza lavoro.

La Legge 106 del 2025 rappresenta un arricchimento normativo, non una sostituzione. Le sue principali differenze e novità sono:

  • Campo di applicazione specifico: La legge si rivolge a una categoria ben definita di lavoratori: quelli affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Il D.Lgs. 81/08, invece, ha una portata generale.
  • Permessi e Congedi: Introduce misure specifiche per la conservazione del posto di lavoro e ulteriori dieci ore annue di permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche.
  • Lavoro Agile: Riconosce il diritto di accesso prioritario al lavoro agile (smart working) per i lavoratori che rientrano nella categoria tutelata, una volta terminato un periodo di congedo. Questa misura è concepita per favorire la continuità lavorativa in condizioni di salute complesse.
  • Ruolo del Medico Competente: Sebbene il D.Lgs. 81/08 definisca già le sue funzioni, la Legge 106 del 2025 rafforza il ruolo del medico del lavoro nel certificare le condizioni sanitarie necessarie per accedere a tali tutele, mettendo in evidenza la sua importanza nel contesto delle malattie invalidanti.

In sintesi, mentre il D.Lgs. 81/08 è il “manuale” completo della sicurezza sul lavoro, la Legge 106 del 2025 è un “capitolo aggiuntivo” che fornisce tutele specifiche e mirate per i lavoratori più fragili.

Legge 106 del 2025: Un gruppo di lavoratori in sicurezza, con caschi e giubbotti catarifrangenti, che ascoltano un formatore durante un corso sulla sicurezza in un cantiere edile.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro imposti dalla Legge 106 del 2025?

Il datore di lavoro deve garantire la tutela dei dipendenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche, in linea con i principi della medicina del lavoro

Deve collaborare attivamente con il medico competente per la sorveglianza sanitaria e concedere permessi e congedi come previsto dalla normativa.

La Legge 106 del 2025 non sostituisce il D.Lgs. 81/08, ma introduce obblighi aggiuntivi per i datori di lavoro, concentrandosi sulla tutela dei lavoratori più vulnerabili.

1. Sorveglianza Sanitaria e Valutazione dei Rischi 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire un’adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della Legge 106 del 2025. Deve affidare questo compito a un medico competente, che ha il ruolo di:

  • Valutare l’idoneità alla mansione: in caso di rientro dopo un periodo di assenza per malattia.
  • Proporre misure di prevenzione e protezione: come l’adattamento delle mansioni o degli orari di lavoro, in base alle indicazioni del medico del lavoro.
2. Riconoscimento di Permessi e Congedi 

Uno dei principali obblighi imposti dalla Legge 106 del 2025 è la concessione di permessi retribuiti e congedi per motivi di salute ai lavoratori interessati. 

Questi permessi devono essere gestiti in modo flessibile, per permettere al lavoratore di affrontare esami, visite e cicli di terapia senza penalizzazioni economiche o professionali.

3. Diritto di Accesso Prioritario al Lavoro Agile 

Il datore di lavoro deve riconoscere il diritto di accesso prioritario al lavoro agile o smart working per i lavoratori che rientrano nella categoria tutelata. 

Questa misura, introdotta dalla Legge 106 del 2025, ha l’obiettivo di facilitare la conciliazione tra le esigenze di salute e il mantenimento del posto di lavoro.

In sintesi, la Legge 106 del 2025 richiede al datore di lavoro un approccio più empatico e proattivo. Non si limita a un adempimento burocratico, ma spinge a una collaborazione più stretta con il medico competente per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, in linea con i più moderni standard della medicina del lavoro.

Come richiedere il congedo per malattie invalidanti con la nuova legge?

Il processo per richiedere il congedo per malattie invalidanti con la nuova Legge 106 del 2025 è stato semplificato per garantire ai lavoratori un accesso più rapido alle tutele. 

La procedura coinvolge attivamente il medico del lavoro, che ha un ruolo cruciale nel certificare le condizioni sanitarie necessarie.

1 – Certificazione del Medico Specialista

Il primo passo per accedere ai benefici della Legge 106 del 2025 è ottenere una certificazione medica. 

La certificazione deve essere rilasciata da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da una struttura convenzionata, e deve attestare la diagnosi e la necessità di un congedo per cure o terapie. 

La richiesta non può essere fatta in autonomia, ma deve sempre essere supportata da questa documentazione ufficiale.

2. Il Ruolo del Medico Competente nella Sorveglianza Sanitaria 

Una volta ottenuta la certificazione, il lavoratore deve consultare il medico competente aziendale. Questo professionista, esperto di medicina del lavoro, ha il compito di:

  • Valutare la condizione del lavoratore: In base alla certificazione specialistica, il medico del lavoro valuta se la patologia rientra nel campo di applicazione della Legge 106 del 2025
  • Supportare la richiesta: Il medico competente può produrre un’ulteriore certificazione o un parere che rafforza la richiesta di congedo. Questa documentazione è fondamentale per facilitare il processo con l’azienda e l’INPS.
  • Proporre misure di tutela: In alcuni casi, il medico del lavoro può suggerire al datore di lavoro soluzioni alternative al congedo completo, come la conversione a lavoro agile o l’adattamento delle mansioni, in linea con i principi di tutela della Legge 106 del 2025.
3. Presentazione della Domanda all’Azienda 

Dopo aver ricevuto il supporto del medico competente, il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro. La richiesta deve includere:

  • La certificazione del medico specialista.
  • Il parere del medico competente (se disponibile).
  • L’indicazione del periodo di congedo richiesto.

Il datore di lavoro, in base agli obblighi imposti dalla Legge 106 del 2025, ha il dovere di accogliere la domanda e di attivare le procedure necessarie per garantire il congedo e la conservazione del posto di lavoro, in accordo con la medicina del lavoro.

E’ possibile fare smart working se si ha una malattia cronica?

Sì, è possibile fare smart working se si ha una malattia cronica. La Legge 106 del 2025 introduce il diritto di accesso prioritario al lavoro agile per i dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, con un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%.

La nuova normativa non impone il lavoro agile in ogni circostanza, ma lo promuove come strumento di tutela. 

La Legge 106 del 2025 riconosce al lavoratore il diritto di accedere in via prioritaria a questa modalità lavorativa, a patto che la natura delle sue mansioni lo consenta.

  • Dopo il Congedo: La priorità per lo smart working scatta al termine di un eventuale periodo di congedo (fino a 24 mesi) previsto dalla stessa legge. Questo permette un rientro graduale e sostenibile al lavoro.
  • Condizione Sanitaria: La possibilità di accedere al lavoro agile è strettamente legata alla condizione di salute certificata.
  • Compatibilità delle Mansioni: Il datore di lavoro deve valutare la compatibilità del lavoro da remoto con le attività del lavoratore. Questo aspetto è fondamentale e deve essere discusso tra lavoratore, datore di lavoro e medico competente.
Legge 106 del 2025:Una donna lavoratrice, con un'espressione serena, che utilizza un laptop in modalità smart working da casa, con luce naturale che entra da una finestra.

Cosa cambia per i lavoratori autonomi con la Legge 106 del 2025?

Purtroppo, la Legge 106 del 2025 non apporta modifiche significative per i lavoratori autonomi, poiché le sue tutele si rivolgono principalmente ai dipendenti. La norma si concentra sulla medicina del lavoro e sugli obblighi di datori di lavoro e medico competente, figure che non sono previste per i professionisti indipendenti.

Perché la Legge 106 del 2025 non si applica ai lavoratori autonomi?

La Legge 106 del 2025 è stata concepita come un’estensione delle tutele previste dal D.Lgs. 81/08. 

Quest’ultimo, noto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si applica ai rapporti di lavoro subordinato. La Legge 106 del 2025 si basa su questo stesso principio e introduce misure specifiche che riguardano aspetti come:

  • Permessi retribuiti: Un concetto che non esiste nel lavoro autonomo.
  • Conservazione del posto di lavoro: Non si applica a chi non ha un posto di lavoro da conservare.
  • Ruolo del medico competente: La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i dipendenti in base ai rischi lavorativi, non per i lavoratori autonomi.

Sebbene i lavoratori autonomi possano stipulare polizze assicurative private per tutelarsi in caso di malattia, non possono accedere ai benefici previsti dalla Legge 106 del 2025, poiché il loro rapporto non è regolato da un contratto di lavoro subordinato

Qual’è la differenza tra congedo e permessi nella Legge 106 del 2025?

La Legge 106 del 2025 introduce sia i congedi che i permessi, che si distinguono per durata, finalità e retribuzione. I permessi sono assenze brevi e retribuite per visite ed esami, mentre il congedo è un’assenza prolungata e non retribuita, finalizzata alla conservazione del posto di lavoro.

Congedo: Durata e Finalità

Il congedo previsto dalla Legge 106 del 2025 è un periodo di assenza dal lavoro non retribuito che può arrivare fino a un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, da usufruire dopo aver esaurito altri periodi di assenza giustificata, come il “periodo di comporto” previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

La sua finalità principale è la conservazione del posto di lavoro per il dipendente affetto da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, permettendogli di affrontare le cure senza il rischio di licenziamento. Durante questo periodo, il lavoratore non riceve la retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative.

Permessi: Durata e Retribuzione

I permessi, introdotti dall’articolo 2 della Legge 106 del 2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2026, sono 10 ore annue aggiuntive e retribuite. Questi permessi servono a coprire brevi assenze necessarie per visite mediche, esami strumentali, analisi e cure. 

A differenza del congedo, il cui obiettivo è l’assenza prolungata, i permessi mirano a facilitare l’accesso alle terapie e agli accertamenti senza intaccare lo stipendio del lavoratore. 

L’indennità economica viene anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi dovuti all’INPS.

Conclusioni: Legge 106 del 2025

In sintesi, la Legge 106 del 2025 segna un importante passo avanti per la medicina del lavoro in Italia. Più che un semplice aggiornamento, la normativa integra il D.Lgs. 81/08 introducendo tutele mirate per i lavoratori con patologie gravi.

Il ruolo del medico competente diventa ancora più centrale, trasformandolo da semplice esecutore di visite a consulente strategico per la sorveglianza sanitaria aziendale. La legge offre strumenti come il diritto al lavoro agile e specifici permessi o congedi, che permettono ai dipendenti di conciliare al meglio salute e lavoro, con un approccio proattivo da parte del datore di lavoro.

In questo scenario, la collaborazione tra tutte le figure professionali e l’applicazione delle nuove disposizioni sono essenziali per garantire la sicurezza e il benessere di ogni lavoratore.


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14 commenti su “LEGGE 106 del 2025: 5 NOVITÀ PER I LAVORATORI FRAGILI”

  1. Buongiorno, il grado di invalidità per usufruire delle ulteriori 10 ore riguarda solo le malattie invalidanti o deve essere riconosciuta l’invalidità al 74% anche per malattie oncologiche in fase attiva?

    1. Buongiorno, si anche per malattie oncologiche ma deve essere riconosciuta l’invalidità almeno del 74%, per sicurezza chieda al medico del lavoro della sua azienda.

  2. Buongiorno, invierò formalmente allegando una lettera dell’avvocato del lavoro per poter accedere allo smart working per sempre. Sono invalida civile al 75% da 18 anni.

    Il mio lavoro è al telefono e pc, lo posso fare benissimo da casa come già per tre anni durante durante la “pandemia”, ( * un precedente)
    CHIEDO SE HO COMUNQUE DIRITTO AI BUONI PASTO, credo di sì

    Grazie!

    1. Buongiorno, ci dispiace molto per la situazione.
      Purtroppo, trattandosi di una materia che esula dall’ambito della medicina del lavoro, non abbiamo gli strumenti per aiutarla direttamente.
      Le consigliamo di contattare un sindacato, un patronato o un consulente del lavoro: sapranno sicuramente fornirle il supporto tecnico e legale di cui ha bisogno.

  3. Buongiorno, ho trasferito la mia residenza nel Comune e nella casa in cui risiede mio padre novantenne disabile al 100%. Esaurito il periodo di tale congedo, sto fruendo di un periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita ex art. 30 CCNL Gas-Acqua. Chiedo: al termine dell’aspettativa di cui sto godendo, posso fruire di ulteriori 24 mesi di congedo non retribuito ex L. 106/2025 e, se sì, quali sarebbero i requisiti da rispettare in termini di residenza? Io devo necessariamente trasferire la mia residenza nella mia nuova casa a 20 km (per fruire degli sgravi fiscali 1^ casa), quindi mio padre potrebbe trasferire il suo domicilio c/o la mia nuova casa, in modo che io possa continuare ad occuparmi di lui h24 e conservare il mio posto di lavoro? Grazie.

    1. Buongiorno, ci spiace per la situazione sicuramente molto complicata, ma purtroppo non riguarda strettamente la medicina del lavoro. Per poter avere tutte le informazioni di cui ha bisogno le consiglio di rivolgersi a un sindacato, a un patronato o a un consulente del lavoro per avere maggiori dettagli su come risolvere la sua situazione. Buona giornata

  4. Vengo da un’azienda che ha fatto gravi omissioni di sorveglianza sanitaria nel 2017 era scaduta e mi è stata rinnovata nel 2021 Poi il medico aziendale ha reputato opportuno visita annuale visto il vecchio vulnus ma l’ultima visita medico aziendale l’azienda per ignoranza arroganza e quant’altro non mi ha riconosciuto l’esito del medico competente perché l’ha identificato come un consiglio e non come un obbligo vincolante quando la legge 81 2008 rimarca che ogni forma di espressione del medico aziendale non è una deroga o una scorciatoia per l’azienda Ma è un obbligo vincolante oltre a esserci certificazioni dei medici specialisti del mobbing e quindi le stazioni pregresse e recidivanti Allo stato attuale avendo un invalidità civile superiore al 74%, con invalidità croniche avendo già esercitato dal 2020 al 2024 lo smart working perché rientranti nei fragili quindi avendo una mansione compatibile ho diritto a ricevere i benefici della legge 106/2025? O devo per forza attendere il decorrere del primo gennaio 2026? … Visto tutti i precedenti sopra descritti l’azienda può abusare ancora di negligenze per negarmi anche questa tutela? Preciso oltre a questo che sono anche nei miei limiti del possibile caregiver di genitore con 104 comma 3 articolo 3 … Ultima domanda se il datore di lavoro mi nega anche questo è possibile riassumere tutte le omissioni e portarle davanti a un serio ispettorato del lavoro e richiedere anche il risarcimento all’Inail … E in tutte le sedi opportune ?

    1. Se ha diritto alle agevolazioni previste dalla legge, nel suo caso specifico, deve parlarne con il medico competente aziendale e con l’ufficio del personale, non conosco la sua cartella sanitaria.
      In caso non sia soddisfatto dall’esito del giudizio del medico del lavoro ENTRO 30 GIORNI dal ricevimento dell’esito della visita può fare ricorso rivolgendosi direttamente all’ASL territoriale della sua città. Abbiamo preparato un articolo dedicato qui: https://medicolavoro.org/contestare-il-giudizio-del-medico-del-lavoro/

  5. Buongiorno mio marito invalido 100% e con art.104 art.3 comma 1 lavora come impiegato in Fincantieri e non ha mai potuto prendere permessi per visite mediche perché il Ccnl metalmeccanico non lo prevede e non avendo il comma 3 della legge 104 non ha i 3 giorni di permessi canonici , questa nuova legge 106 può essere utile per le visite?
    Grazie

    1. Buongiorno, la legge 106/2025 come indicato nell’Art. 2 comma 1 prevede 10 ore aggiuntive (ad integrazione) a quelle già previste dal CCNL del lavoratore. Se nell’attuale contratto non sono previste temo che non siano integrabili. Ma le consiglio di consultare un consulente del lavoro o meglio ancora un legale specializzato in diritto del lavoro per valutare con precisione il suo caso.
      Ci tenga aggiornati. Grazie, buona giornata.

  6. Buongiorno sono invalida riconosciuta al 74% e con la 104 art. 3 comma 1. La mia domanda è: in applicazione della nuova legge 106/2025 potrò usufruire anche io dei permessi? E precisamente: a quali?
    Grazie per la Vostra disponibilità aspetto fiduciosa una vostra risposta
    Saluti

    1. Buongiorno, deve chiedere all’ufficio personale dell’azienda dove lavora, per essere sicura di averne diritto.
      Se dovesse averne diritto a partire dal 1° gennaio 2026, la legge 106/2025 riconosce ai lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da patologie croniche/invalidanti con un’invalidità pari o superiore al 74%, un ulteriore periodo di 10 ore annue di permesso retribuito. Questo beneficio è finalizzato a coprire le assenze per: Visite mediche, Esami strumentali, Analisi chimico-cliniche e microbiologiche, Cure mediche frequenti.
      L’indennità per queste ore è gestita in modo simile alla normale indennità di malattia, con il datore di lavoro che anticipa la somma e la recupera tramite conguaglio con l’INPS.
      Buona giornata

      1. Grazie per l’immediata risposta…in merito alla mia domanda ho dimenticato di precisare che sono nel mondo della scuola e pertanto rinnovo la richiesta.
        Buona giornata

        1. Il discorso non cambia, vale sia per il privato che per il pubblico, faccia riferimento al dirigente scolastico o ufficio designato per informazioni in merito al suo caso specifico. Buona giornata

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