VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO: 6 COSE CHE DEVI SAPERE ASSOLUTAMENTE

visita medica del lavoro in ritardo: Lavoratore con medico competente dopo una visita medica del lavoro in ritardo

Visita medica del lavoro in ritardo: responsabilità, sanzioni e misure immediate per il Datore di Lavoro e il Medico Competente.


La corretta e puntuale esecuzione della Sorveglianza Sanitaria è un obbligo di legge fondamentale per la tutela della salute del lavoratore, non un’opzione. 

Quando si verifica una visita medica del lavoro in ritardo, le conseguenze per l’azienda e per il dipendente sono immediate e severe. 

Il semplice superamento della data di scadenza prevista per la visita periodica genera automaticamente una condizione di non conformità. 

Questo articolo analizza le responsabilità, le sanzioni e i passi da compiere quando la visita del Medico Competente non viene rinnovata nei tempi.

VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO: QUALI SONO LE IMMEDIATE CONSEGUENZE ALLA SCADENZA?
QUANTO RITARDO È TOLLERATO PER IL RINNOVO DELLA VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO?
CI SI PUÒ RIFIUTARE DI SOTTOPORSI ALLA VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO PER IMPEGNI AZIENDALI?
IL LAVORATORE PUÒ SVOLGERE LA MANSIONE IN CASO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO O SCADUTA?
CHI VIENE SANZIONATO IN CASO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO (SCADUTA E NON RINNOVATA)?
GIUDIZIO DEL MEDICO DEL LAVORO: È POSSIBILE CONTESTARLO ANCHE IN CASO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO?
CONCLUSIONI: VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO.

Visita medica del lavoro in ritardo: Quali sono le immediate conseguenze alla scadenza?

La corretta e puntuale esecuzione della Sorveglianza Sanitaria non è un optional, ma un obbligo di legge previsto dal D.Lgs. 81/08

Quando si verifica una visita medica del lavoro in ritardo, le conseguenze per l’azienda e, in misura diversa, per il lavoratore, sono immediate e severe. 

Il solo superamento della data di scadenza prevista per la visita periodica fa scattare un’automatica condizione di non conformità.

La responsabilità principale ricade sul Datore di Lavoro, in base all‘Art. 18, comma 1, lettera g), del Testo Unico sulla Sicurezza il D.Lgs. 81/08

Il mancato invio del lavoratore alla visita entro la scadenza è un reato di tipo omissivo.

Le immediate conseguenze legali sono:

  1. Sanzioni Pecuniarie Elevate: Il ritardo visita medica del lavoro è equiparato alla mancata Sorveglianza Sanitaria. Per un singolo lavoratore, si parte da una multa considerevole che può arrivare a migliaia di euro. Se la violazione riguarda un numero elevato di dipendenti, l’importo viene raddoppiato o addirittura triplicato.
  2. Responsabilità Penale: In caso di controllo da parte degli Organi di Vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro) che riscontrino una visita medica del lavoro in ritardo, il datore di lavoro può essere perseguito anche penalmente, in quanto viene meno a uno degli obblighi fondamentali di tutela della salute.
  3. Sospensione dell’Attività (Nei casi più gravi): Se l’omissione della Sorveglianza Sanitaria coinvolge un numero critico di lavoratori, l’autorità può disporre la sospensione dell’attività aziendale fino alla regolarizzazione.

È importante sottolineare che l’organizzazione e la schedulazione delle visite periodiche sono gestite dal Medico Competente, il quale coadiuva il datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo formale di “inviare” il lavoratore rimane in capo al Datore di Lavoro. 

Un ritardo nella programmazione della visita da parte del Medico del Lavoro non esonera l’azienda dalla responsabilità ultima.

Per il lavoratore:

La conseguenza più delicata e operativa riguarda il lavoratore. Il Giudizio di Idoneità alla mansione specifica rilasciato in precedenza ha una data di scadenza precisa.

  • Idoneità Sospesa: Allo scadere della visita, il Giudizio di Idoneità decade. Tecnicamente, il lavoratore non è più in possesso della certificazione che attesta la sua compatibilità sanitaria con i rischi specifici della mansione.

Impossibilità di Svolgere la Mansione a Rischio: In assenza di un certificato di idoneità valido, il datore di lavoro non può e non deve adibire il dipendente a mansioni per le quali è richiesta la Sorveglianza Sanitaria, poiché metterebbe a rischio la salute del lavoratore e la sicurezza generale. In attesa che venga effettuata la visita medica del lavoro in ritardo, l’azienda è tenuta a ricollocare il lavoratore in mansioni che non prevedano un rischio specifico (se possibile) o, in extremis, disporne la sospensione cautelare dal lavoro (spesso in regime di aspettativa non retribuita) fino all’ottenimento del nuovo giudizio di idoneità.

Quanto ritardo è tollerato per il rinnovo della visita medica del lavoro in ritardo?

Una delle domande più frequenti che riceve la medicina del lavoro riguarda il margine di tolleranza concesso per il rinnovo di una visita medica periodica. 

La risposta, dal punto di vista strettamente normativo, è perentoria: non esiste alcuna tolleranza ufficiale per la visita medica del lavoro in ritardo.

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) non prevede margini temporali di flessibilità. L’obbligo del Datore di Lavoro, sancito dall’Art. 18, è quello di inviare i lavoratori alla Sorveglianza Sanitaria entro le scadenze previste dal programma.

  • Il Ritardo è una Violazione: Giuridicamente, un giorno di ritardo della visita medica del lavoro è sufficiente a far scattare la violazione dell’obbligo di Sorveglianza Sanitaria. Questo espone immediatamente il datore di lavoro alle sanzioni amministrative e penali previste dall’Art. 55 del D.Lgs. 81/08.

In realtà non è prevista una “tolleranza legale”, in genere la gestione delle scadenze deve sempre rispettare il buon senso e il principio di tutela della salute del lavoratore:

  • Flessibilità Organizzativa (Non Legale): È prassi comune che il Medico Competente e l’azienda pianifichino le visite con un minimo anticipo o un lieve slittamento che però non è legale, ma una gestione interna per motivi logistici (assenze, malattia del lavoratore o del medico, ecc.). In caso di ispezione, il solo elemento che conta è la scadenza ufficiale.
  • Obbligo di Ottemperare “Quanto Prima”: Se il termine è scaduto e ci si trova in una situazione di visita medica del lavoro in ritardo, l’unico imperativo per il Datore di Lavoro è quello di ottemperare all’obbligo quanto prima. Ogni giorno in più aumenta l’entità della violazione e il rischio sanzionatorio.

È cruciale ricordare che l’assenza di una certificazione di idoneità valida espone l’azienda a un rischio legale enorme in caso di infortunio. 

visita medica del lavoro in ritardo: lavoratori impegnati in una riunione

Ci si può rifiutare di sottoporsi alla visita medica del lavoro in ritardo per impegni aziendali?

No, il lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi alla visita medica del lavoro in ritardo adducendo come motivazione gli impegni aziendali.

Questo punto è cruciale nell’ambito della medicina del lavoro e della Sorveglianza Sanitaria. 

L’obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari spetta al lavoratore ed è sancito dall’Art. 20, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 81/08.

Priorità della Sorveglianza Sanitaria

L’obbligo della visita medica periodica, anche se organizzata con una visita medica del lavoro in ritardo, ha una priorità assoluta rispetto alle esigenze produttive o agli impegni interni dell’azienda. Il principio fondamentale della normativa sulla sicurezza è la tutela della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore.

  1. Obbligo del Lavoratore: Una volta che il Datore di Lavoro, su indicazione del Medico Competente (o Medico del Lavoro), convoca il dipendente per l’accertamento, il lavoratore è obbligato a presentarsi. L’eventuale rifiuto non solo mette a rischio la sua idoneità alla mansione, ma costituisce una violazione dei doveri contrattuali e di legge.
  2. Rischio Disciplinare: Il rifiuto ingiustificato da parte del dipendente, anche se motivato da un carico di lavoro elevato, può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi e reiterati possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa.

È fondamentale ricordare che, secondo la normativa, la visita medica deve essere effettuata durante l’orario di lavoro e le ore dedicate sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative, quindi retribuite. Questo principio rafforza l’impossibilità per il dipendente di rifiutarsi per motivi lavorativi: l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria è parte integrante del suo lavoro e della sua sicurezza.

Il lavoratore può svolgere la mansione in caso di visita medica del lavoro in ritardo o scaduta?

No, in linea di massima, il lavoratore non dovrebbe svolgere la mansione specifica in presenza di una visita medica del lavoro in ritardo o scaduta. 

La continuazione dell’attività lavorativa in queste condizioni rappresenta una grave non conformità e un rischio legale sia per il dipendente che, soprattutto, per il Datore di Lavoro.

La ragione di questo divieto risiede nel cuore della Sorveglianza Sanitaria prevista dalla medicina del lavoro. L’obiettivo primario della visita, svolta dal Medico Competente, è quello di esprimere un Giudizio di Idoneità alla mansione specifica.

Quando la visita è scaduta, viene meno l’attestazione medico-legale che certifica l’assenza di controindicazioni alla mansione stessa, in relazione ai rischi lavorativi specifici valutati. Senza un giudizio di idoneità valido, si crea un vuoto normativo e di sicurezza:

  1. Rischio di Tutela: Il Datore di Lavoro non ha più la prova di aver adempiuto al suo obbligo di tutelare la salute del lavoratore.
  2. Rischio Legale: L’eventuale infortunio o malattia professionale che si verifichi in presenza di una visita medica del lavoro in ritardo può aggravare la responsabilità civile e penale del Datore di Lavoro per mancata Sorveglianza Sanitaria.
Cosa deve fare il Datore di Lavoro:

In caso di visita medica del lavoro in ritardo, il Datore di Lavoro è obbligato ad agire immediatamente per eliminare la condizione di rischio, in attesa che il Medico Competente effettui l’accertamento:

  • Ricollocazione Temporanea: Se possibile, il dipendente dovrebbe essere adibito temporaneamente a mansioni che non prevedono rischio specifico e per le quali la Sorveglianza Sanitaria non è obbligatoria.
  • Sospensione Cautelare: Se la ricollocazione non è praticabile, l’unica alternativa è la sospensione cautelare dall’attività lavorativa (spesso in regime di aspettativa non retribuita) fino all’esecuzione della visita e al rilascio del nuovo giudizio di idoneità.

Consentire al lavoratore di continuare a svolgere la mansione in regime di visita medica del lavoro in ritardo significa persistere nella violazione dell’Art. 18, esponendo l’azienda a sanzioni e a pesanti responsabilità in caso di ispezione o incidente

visita medica del lavoro in ritardo: datore di lavoro e medico competente che discutono

Chi viene sanzionato in caso di visita medica del lavoro in ritardo (scaduta e non rinnovata)?

La responsabilità e le relative sanzioni in caso di visita medica del lavoro in ritardo ricadono principalmente su due figure chiave del sistema di prevenzione aziendale, con un ruolo predominante per la prima: il Datore di Lavoro e il Medico Competente.

1. Il Datore di Lavoro

Il soggetto maggiormente sanzionato è il Datore di Lavoro (e il Dirigente delegato). La legge è chiara nell’attribuirgli la responsabilità primaria di garantire l’attuazione della Sorveglianza Sanitaria.

La Violazione (Art. 18, c. 1, lett. g, D.Lgs. 81/08): L’obbligo del Datore di Lavoro è quello di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste”. Il mancato rispetto di questa scadenza, anche di un solo giorno, configura un reato omissivo che ricade direttamente sul Datore di Lavoro.

Le Sanzioni: Le sanzioni sono di natura penale (arresto) o pecuniaria (ammenda) e sono tra le più severe previste dal Testo Unico:

  • Ammende salate: Le multe partono da un importo significativo per singolo lavoratore e possono essere raddoppiate o triplicate se la visita medica del lavoro in ritardo riguarda rispettivamente più di cinque o più di dieci dipendenti.
  • Reato Penale: Il mancato adempimento è un reato che, oltre all’ammenda, può portare all’arresto, sottolineando la gravità dell’omissione.

Il Datore di Lavoro è quindi il primo a rispondere del ritardo della visita medica del lavoro, anche se la causa scatenante (ad esempio, un errore di programmazione) è stata interamente gestita dal Medico del Lavoro.

2. Il Medico Competente

Anche il Medico Competente è soggetto a sanzioni specifiche qualora la causa del ritardo visita medica del lavoro sia imputabile alla sua negligenza o inadempienza nella gestione del protocollo di medicina del lavoro.

Le Violazioni (Art. 25, c. 1, D.Lgs. 81/08): Il Medico Competente è sanzionabile se:

  • Non collabora con il Datore di Lavoro all’attuazione del piano di Sorveglianza Sanitaria.
  • Non fornisce le informazioni necessarie per la gestione delle scadenze.
  • Non effettua la visita con la periodicità stabilita nel protocollo.

Le sanzioni per il Medico Competente sono spesso meno onerose di quelle del datore di lavoro, ma possono includere l’arresto o un’ammenda, a seconda della specifica inosservanza.

3. Il Lavoratore

Il lavoratore, di norma, non è sanzionato per la visita medica del lavoro in ritardo se la colpa è aziendale. Tuttavia, è sanzionabile (disciplinarmente, fino al licenziamento per giusta causa) solo nel caso in cui si rifiuti senza giustificato motivo di sottoporsi alla visita, dopo essere stato regolarmente convocato. In questo scenario, il datore di lavoro deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per organizzare l’accertamento.

Giudizio del Medico del Lavoro: È possibile contestarlo anche in caso di visita medica del lavoro in ritardo?

Si, come per le visite mediche periodiche è possibile contestare il giudizio del medico del lavoro, ne abbiamo parlato ampiamente nell’articolo: “Contestare il giudizio del medico del lavoro”.

La legislazione italiana prevede meccanismi chiari per contestare il giudizio del medico del lavoro, garantendo il diritto del lavoratore a far valere le proprie ragioni.

Il principale riferimento normativo per contestare il giudizio del Medico del Lavoro è l’articolo 41, comma 9, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

Questo articolo stabilisce esplicitamente la possibilità per il lavoratore (o anche per il datore di lavoro, in casi specifici) di presentare un ricorso  per contestare il giudizio del Medico del Lavoro.

I termini per la contestazione del giudizio

Un aspetto cruciale della normativa riguarda i termini per contestare il giudizio del Medico del Lavoro. Il D.Lgs. 81/08 impone un lasso di tempo limitato per avviare la procedura. 

Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio del medico competente. 

È di fondamentale importanza rispettare questa scadenza per non perdere il diritto di contestare il giudizio del medico del lavoro.

La normativa è stata aggiornata con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 entrata in vigore  alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024.

La modifica elimina ogni possibile ambiguità. 

Non si parla più genericamente di “organo di vigilanza”, ma si indica in modo esplicito l’“azienda sanitaria locale”

Questo significa che il ricorso deve essere indirizzato direttamente e senza dubbi ai servizi preposti all’interno dell’ASL di competenza per il territorio in cui si trova l’azienda o il lavoratore.

Di fatto, questa modifica non stravolge la prassi consolidata. Infatti anche prima per contestare il giudizio del Medico del Lavoro ci si rivolgeva ai S.Pre.S.A.L. (Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle ASL. 

L’aggiornamento, quindi, legittima e cristallizza a livello normativo una prassi già diffusa e corretta.

Nessun cambiamento nei termini o nella procedura sostanziale:

  • termini per la contestazione rimangono invariati: 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio.
  • La procedura una volta presentato il ricorso non subisce modifiche sostanziali: l’ASL valuterà il caso, potrà disporre una nuova visita con un collegio medico (della stessa ASL), e il loro giudizio sarà quello definitivo.

Conclusioni: Visita medica del lavoro in ritardo.

La gestione della visita medica del lavoro in ritardo è un tema che espone l’azienda a rischi legali significativi, sottolineando come la Sorveglianza Sanitaria sia un obbligo inderogabile e non un’opzione logistica.

Dal punto di vista normativo, è fondamentale comprendere che non esiste un margine di tolleranza legale per il ritardo. Un solo giorno di scadenza non rispettata fa scattare l’automatica non conformità, con la possibilità di sanzioni pecuniarie elevate e responsabilità penali per il Datore di Lavoro. 

Questo rischio è amplificato qualora il ritardo coinvolga più dipendenti.

Il ruolo del Medico Competente (Medico del Lavoro) è cruciale nella programmazione, ma la responsabilità di “inviare” il lavoratore entro i termini stabiliti rimane in capo al Datore di Lavoro.

In presenza di una visita scaduta, il lavoratore non può e non deve essere adibito alla mansione specifica, poiché il suo Giudizio di Idoneità decade, creando un vuoto di tutela. L’unica soluzione temporanea e cautelare è la ricollocazione a mansioni senza rischio o, in assenza di alternative, la sospensione dal lavoro fino all’effettuazione della visita medica del lavoro in ritardo.

In sintesi, per evitare conseguenze legali e garantire la sicurezza, l’unica strategia valida è l’anticipo: la medicina del lavoro aziendale deve operare con un sistema di scadenze rigoroso per non incorrere in alcun ritardo.


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2 commenti su “VISITA MEDICA DEL LAVORO IN RITARDO: 6 COSE CHE DEVI SAPERE ASSOLUTAMENTE”

  1. Buongiorno io lavoro in una grande azienda logistica e ho fatto la visita medica il 24/05/2025,(specificò: categoria protetta, invalidità 67% con malattie cardiocircolatorio) e ha scritto sul verbale idoneo con limitazioni fino al 12/2025.Solo che l’azienda ha dimenticato e sono stato io a avvisare che la mia idoneità e in scadenza . Adesso ho la visita a gennaio 2026.E normale?

    1. Buongiorno, la tua idoneità è valida fino alla data indicata dal medico. Teoricamente la visita di revisione dell’idoneità deve essere svolta prima della scadenza. L’importante è che non riprendi la mansione completa prima della revisione dell’idoneità, perchè sarebbe una violazione del D.Lgs 81/08.

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