Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS : La guida definitiva per navigare con competenza nel mondo della sicurezza e salute sul lavoro, dai compiti alla formazione, fino ai rapporti con il medico competente e la normativa di riferimento.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura cruciale nel sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro, come definito dal D.Lgs. 81/08.
Agisce come un ponte tra i lavoratori e il datore di lavoro per tutte le questioni che riguardano la prevenzione, la protezione e la tutela della salute in azienda.
L’RLS non è un semplice “vigilante”, ma un promotore della cultura della sicurezza, contribuendo a rendere l’ambiente di lavoro più sano e sicuro.
Il suo ruolo si integra con quello del medico competente e di altre figure della medicina del lavoro, con l’obiettivo comune di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti.
CHI È L'RLS E DA CHI VIENE NOMINATO?
QUALI SONO I COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?
QUALE NORMATIVA DEFINISCE IL RUOLO DELL’RLS?
QUANDO È OBBLIGATORIO RLS IN AZIENDA?
QUANTO VIENE PAGATO UN RLS?
CHI NON PUÒ ESSERE NOMINATO RLS?
QUALI SONO I 3 TIPI DI RLS/RLST/RLSSP?
QUANTO DURA IN CARICA RLS?
QUAL È LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL RLS?
COSA RISCHIA RLS IN AZIENDA?
CONCLUSIONI: IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2025
A partire dal 1 gennaio 2026 l'aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante.
Chi è l’RLS e da chi viene nominato?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura chiave nel sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. La sua presenza è sancita dal D.Lgs. 81/08 e rappresenta un punto di contatto fondamentale tra i lavoratori e il datore di lavoro per tutte le questioni che riguardano la prevenzione, la protezione e la tutela della salute in azienda.
L’RLS non è un semplice “vigilante”, ma un vero e proprio promotore della cultura della sicurezza, contribuendo attivamente a rendere l’ambiente lavorativo più sano e sicuro
Ha una serie di diritti e doveri specifici. Ad esempio, ha il diritto di essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e di partecipare alla riunione periodica di sicurezza, un incontro cruciale in cui si discutono i risultati della sorveglianza sanitaria e le attività del medico competente.
Un aspetto cruciale del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la sua interazione con altre figure professionali, in particolare con il medico competente, anche chiamato medico del lavoro. Sebbene i loro ruoli siano distinti, collaborano per un obiettivo comune: la tutela della salute dei lavoratori. L’RLS si occupa della prevenzione generale e della vigilanza, mentre il medico competente si concentra sulla sorveglianza sanitaria, effettuando visite mediche e monitorando lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi specifici del loro impiego.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza , fornendo informazioni sui rischi, elaborando il protocollo di sorveglianza sanitaria e partecipando alla riunione periodica. Il RLS, in qualità di portavoce dei lavoratori, può e deve interfacciarsi con il medico per segnalare problematiche o chiedere chiarimenti relativi alle condizioni di lavoro e ai rischi per la salute.
In sintesi, questa figura è il punto di riferimento per i lavoratori, garantendo che le loro istanze in materia di sicurezza siano ascoltate e gestite in modo efficace, e collaborando attivamente con tutte le figure coinvolte per creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro.

Quali sono i compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS è una figura cruciale per garantire un ambiente di lavoro sicuro. I suoi compiti, dettagliati nel D.Lgs. 81/08, vanno ben oltre la semplice segnalazione di rischi. L’RLS agisce come un ponte tra i lavoratori, il datore di lavoro e le altre figure professionali come il medico competente, il cui ruolo è fondamentale nella medicina del lavoro e nella sorveglianza sanitaria.
Diritti e doveri: i principali compiti
I compiti principali del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza possono essere suddivisi in tre aree: informazione, consultazione e controllo.
1. Diritto all’informazione e alla consultazione
- Valutazione dei rischi: ha il diritto di essere consultato, in via preventiva, su ogni decisione che riguarda la sicurezza. Questo include la valutazione dei rischi e l’implementazione delle relative misure di prevenzione.
- Documentazione: Può accedere a documenti chiave come il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ricevere informazioni sui rischi specifici dell’azienda.
- Formazione: deve essere consultato sull’organizzazione della formazione del personale in materia di sicurezza.
- Ruolo del Medico Competente: Ha il diritto di conoscere il nominativo del medico del lavoro e di essere informato sui risultati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria, ovvero le attività di controllo della salute dei lavoratori.
2. Promozione e controllo
- Vigilanza: Controlla l’applicazione delle misure di sicurezza e la loro efficacia. Segnala al datore di lavoro eventuali carenze o situazioni di rischio.
- Partecipazione: Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione, dove può esprimere il proprio parere e fare proposte per migliorare le condizioni di lavoro.
- Informazione dei lavoratori: Contribuisce a informare i lavoratori sui potenziali rischi e sulle misure di prevenzione adottate dall’azienda.
3. Interazione con le altre figure della sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non lavora da solo. Interagisce costantemente con diverse figure, tra cui:
- Datore di Lavoro: Collabora per l’implementazione delle misure di sicurezza.
- RSPP: Lavora a stretto contatto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’analisi dei rischi e la stesura del DVR.
- Medico Competente: Collabora con il medico competente per garantire che la sorveglianza sanitaria sia svolta in modo appropriato e che i lavoratori ricevano la tutela necessaria, in particolare per quanto riguarda i rischi legati alla loro mansione.
In sintesi, svolge un ruolo proattivo e di fondamentale importanza, assicurando che la sicurezza non sia solo un obbligo normativo, ma una pratica quotidiana condivisa da tutti in azienda.

Quale normativa definisce il ruolo dell’RLS?
Il ruolo, i compiti e i diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono definiti in modo chiaro e dettagliato dal D.Lgs. 81/08, noto anche come “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro“.
Questa è la principale normativa di riferimento che disciplina l’intero sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.
All’interno del D.Lgs. 81/08, diverse sezioni sono dedicate a questa figura, ma l’articolo più importante è sicuramente l’art. 50.
Questo articolo elenca in modo esplicito i diritti e le sue facoltà, confermandone il ruolo centrale. Tra questi:
- Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e di consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi.
- La possibilità di fare proposte e osservazioni in merito alle attività di prevenzione.
- Il diritto di accedere ai documenti relativi alla sicurezza, come il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- La partecipazione alla riunione periodica di sicurezza, un momento di confronto cruciale tra datore di lavoro, RSPP, medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
La normativa stabilisce anche l’obbligo di formazione per l’RLS, specificando le ore minime di corso formazione RLS e l’esigenza di un aggiornamento periodico, garantendo che il rappresentante sia sempre preparato ad affrontare le sfide della sicurezza aziendale.
Quando è obbligatorio RLS in azienda?
La risposta è semplice e diretta: questa figura deve essere presente in ogni azienda che abbia almeno un dipendente. Questo principio è uno dei capisaldi della normativa sulla sicurezza. L’assenza di un RLS non esime il datore di lavoro dai suoi doveri e non pregiudica il diritto dei lavoratori di essere rappresentati in materia di salute e sicurezza.
Tuttavia, il processo di nomina cambiano a seconda del numero di dipendenti:
- Aziende fino a 15 dipendenti: In queste realtà, i lavoratori eleggono un unico Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra di loro. Non è prevista una rappresentanza sindacale interna, quindi la scelta avviene direttamente tra i colleghi.
- Aziende con più di 15 dipendenti: In questo caso, il numero minimo aumenta. La normativa prevede un numero minimo in base al numero di lavoratori, ma la scelta avviene preferibilmente all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA).
Cosa succede se non viene nominato un RLS interno?
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i lavoratori non eleggono un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno, la rappresentanza non viene meno. Le sue funzioni sono assunte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), una figura esterna che tutela i lavoratori di più aziende non dotate di un RLS interno.
È importante ricordare che la mancata nomina non comporta sanzioni dirette per il datore di lavoro, in quanto l’elezione è un diritto-dovere dei lavoratori. Tuttavia, l’azienda ha l’obbligo di assicurare la presenza di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sia esso interno o territoriale, e deve garantire che quest’ultimo riceva la formazione adeguata. Il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’ eletto.

Quanto viene pagato un RLS?
Spesso, chi si avvicina per la prima volta al ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS si chiede se questa figura professionale riceva un compenso aggiuntivo o uno stipendio specifico. La risposta, secondo la normativa di riferimento, ovvero il D.Lgs. 81/08, è chiara: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non percepisce una retribuzione extra, ma ha diritto a un monte ore di permessi retribuiti per lo svolgimento delle sue funzioni.
Nessuno stipendio aggiuntivo per l’RLS
A differenza di altre figure professionali come il medico competente o il medico del lavoro, che vengono retribuiti per le loro specifiche attività (ad esempio la sorveglianza sanitaria), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un lavoratore che svolge un ruolo di rappresentanza dei colleghi. La legge stabilisce che il tempo impiegato per espletare i compiti non debba comportare una perdita economica per il lavoratore.
Questo significa che tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08, come le consultazioni, la partecipazione alla riunione periodica o i sopralluoghi, devono essere svolte durante l’orario di lavoro e non possono essere sottratte dalla retribuzione. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di fatto, continua a ricevere il suo normale stipendio, ma il tempo dedicato alla sicurezza viene considerato come tempo di lavoro a tutti gli effetti.
Monte ore e permessi retribuiti: il vero “compenso”
Il vero “riconoscimento economico” per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si traduce in un monte ore di permessi retribuiti. Il numero di ore a disposizione non è fissato rigidamente dal D.Lgs. 81/08, ma è demandato alla contrattazione collettiva di settore. In linea di massima, il monte ore aumenta con il numero di dipendenti dell’azienda. Ad esempio:
- Nelle aziende con un numero ridotto di dipendenti, il monte ore annuale può essere di 12 ore.
- In realtà più grandi, con oltre 15 o 50 dipendenti, il numero di ore a disposizione può salire fino a 30 o 40 ore annue.
È importante notare che la formazione iniziale (corso formazione ) e l’aggiornamento annuale non rientrano in questo monte ore, in quanto rappresentano un obbligo del datore di lavoro e devono essere svolti in orario di lavoro e a spese dell’azienda.
Chi non può essere nominato RLS?
Il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di fondamentale importanza nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, come sancito dal D.Lgs. 81/08. Essendo una figura di rappresentanza dei lavoratori, ci sono specifiche condizioni e figure professionali che, per ragioni di potenziale conflitto d’interesse, non possono essere elette o designate a ricoprire questo incarico.
Incompatibilità del ruolo: le figure escluse
La normativa non elenca esplicitamente una lista di persone “non idonee”, ma stabilisce un principio cardine: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere un lavoratore dell’azienda che non abbia un ruolo di gestione o responsabilità diretta sulle misure di sicurezza. Per questo motivo, le figure che non possono essere nominate RLS sono:
- Il Datore di Lavoro: La figura che ha l’obbligo di garantire la sicurezza non può, al contempo, rappresentare i lavoratori. Sarebbe un evidente conflitto d’interessi.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): L’RSPP è il consulente del datore di lavoro per la sicurezza. Anche in questo caso, i ruoli sono distinti e incompatibili: l’uno propone le misure di sicurezza, l’altro le verifica e rappresenta i lavoratori.
- Il Dirigente e il Preposto: Figure che, pur non essendo il datore di lavoro, hanno poteri di gestione e organizzativi e quindi sono già parte del sistema di prevenzione aziendale. Se fossero anche RLS, la loro capacità di rappresentare in modo indipendente i lavoratori sarebbe compromessa.
- Il medico competente, o medico del lavoro, che si occupa della sorveglianza sanitaria dei dipendenti, non può essere eletto RLS. La sua funzione è quella di tutelare la salute dei lavoratori da un punto di vista medico e scientifico, collaborando con l’RLS, ma i ruoli rimangono separati e con obiettivi complementari ma non sovrapponibili.
Quali sono i 3 tipi di RLS/RLST/RLSSP?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS è una figura centrale nella medicina del lavoro, ma la sua forma e le sue funzioni possono cambiare a seconda del contesto lavorativo. La normativa di riferimento, il D.Lgs. 81/08, individua tre tipi principali di rappresentanza per la sicurezza, ognuno con un ruolo specifico per garantire la tutela dei lavoratori.
1. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Questo è il tipo più comune e diretto di RLS. Viene eletto o designato all’interno dell’azienda dai lavoratori stessi. L’RLS interno ha il compito di rappresentare i suoi colleghi su tutte le questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
- Ruolo principale: Interagisce direttamente con il datore di lavoro, partecipa alla riunione periodica di sicurezza e collabora con il medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria.
- Obbligo di nomina: È una figura obbligatoria in ogni azienda con almeno un dipendente. La sua nomina e formazione, attraverso un apposito corso formazione RLS, sono un dovere per il datore di lavoro.
2. RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
L’RLST entra in gioco quando non è stato eletto un RLS interno. È una figura esterna che fornisce rappresentanza ai lavoratori di più aziende che si trovano nella stessa area geografica, specialmente in realtà più piccole o dove, per svariate ragioni, non è stato possibile eleggere un RLS interno.
- Ruolo principale: Svolge le stesse funzioni dell’RLS interno, ma su un piano territoriale, visitando le diverse aziende per cui è responsabile. Agisce come punto di riferimento per i lavoratori e interagisce con i datori di lavoro di più realtà.
- Quando è previsto: L’RLST è la soluzione quando i lavoratori non eleggono un proprio RLS interno. In questo caso, le aziende sono tenute a comunicare all’INAIL il nominativo del RLST di riferimento.
3. RLSSP (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo)
Questo tipo di RLS è previsto in contesti molto specifici e complessi, come i porti, i cantieri edili e i siti industriali dove operano più aziende contemporaneamente. L’RLSSP è nominato per garantire una gestione unitaria e coordinata della sicurezza in un’area dove diversi datori di lavoro e i loro dipendenti condividono lo stesso ambiente.
- Ruolo principale: Si coordina con i vari RLS delle singole aziende e con i rispettivi datori di lavoro per gestire i rischi specifici del sito produttivo. È un punto di riferimento per tutte le attività di prevenzione che coinvolgono l’intera area.
- Quando è previsto: Viene nominato in contesti ad alto rischio e complessità, come stabilito dalla normativa, dove è essenziale un approccio condiviso alla sicurezza.
In sintesi, la figura del RLS si adatta al contesto aziendale per garantire una rappresentanza efficace, sia che si tratti di un’azienda singola, di un’area geografica o di un complesso sito produttivo

Quanto dura in carica RLS?
In generale, se i contratti collettivi non prevedono diversamente, la durata dell’incarico dell’RLS è di tre anni.
Dopo questo periodo, l’RLS può essere rieletto per un nuovo mandato.
Questo periodo di tre anni è stato scelto per bilanciare due esigenze fondamentali:
- Stabilità e competenza: Un mandato di tre anni permette all’RLS di acquisire esperienza e di familiarizzare con tutti gli aspetti della sicurezza aziendale, inclusa la collaborazione con il medico competente e la gestione della sorveglianza sanitaria.
- Rinnovamento della rappresentanza: Alla scadenza del mandato, i lavoratori hanno la possibilità di riconfermare l’RLS uscente o di eleggere un nuovo rappresentante, assicurando che la figura sia sempre espressione delle loro esigenze.
Ruolo dell’RLS in caso di variazioni aziendali
La durata dell’incarico può essere influenzata da specifiche situazioni aziendali:
- Dimissioni o revoca: L’RLS può dimettersi dal suo incarico in qualsiasi momento. Se la revoca avviene per volontà dei lavoratori, deve essere seguita da una nuova elezione.
- Cessazione del rapporto di lavoro: Se l’RLS lascia l’azienda, il suo incarico termina automaticamente e si dovrà procedere a una nuova elezione.
È importante notare che, per garantire la continuità, le aziende devono attivarsi per una nuova nomina prima della scadenza del mandato o in caso di cessazione anticipata. La mancata elezione di un RLS non esonera l’azienda dall’obbligo di garantire la rappresentanza, che sarà in quel caso affidata al RLS Territoriale (RLST).
Formazione e aggiornamento continuo
Indipendentemente dalla durata in carica, l’RLS ha l’obbligo di frequentare un corso formazione RLS iniziale e un aggiornamento annuale, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Questo obbligo non è legato al mandato triennale, ma è un requisito essenziale per poter svolgere efficacemente il ruolo e rimanere aggiornato sulle evoluzioni della normativa e sulle best practice in materia di sicurezza.
Qual è la formazione obbligatoria per il RLS?
La formazione del RLS è un aspetto fondamentale, previsto dal D.Lgs. 81/08, per garantire che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza possa svolgere il proprio ruolo in modo efficace. La normativa stabilisce un obbligo formativo sia iniziale che di aggiornamento, con contenuti e durate specifiche, che sono a totale carico del datore di lavoro.
Corso formazione RLS: durata e contenuti
Il primo passo per un RLS neo-eletto è frequentare un corso formazione RLS. La durata di questo corso varia a seconda del numero di dipendenti dell’azienda:
- Aziende fino a 50 dipendenti: il corso ha una durata minima di 32 ore.
- Aziende con più di 50 dipendenti: il corso ha una durata minima di 32 ore.
I contenuti del corso sono pensati per fornire all’RLS tutte le competenze necessarie per il suo ruolo. Tra gli argomenti principali si trovano:
- La normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con un focus sul D.Lgs. 81/08.
- I rischi specifici presenti in azienda e le relative misure di prevenzione e protezione.
- Le modalità di consultazione con il datore di lavoro, l’RSPP e il medico competente.
- Le basi della medicina del lavoro e della sorveglianza sanitaria.
- I diritti e i doveri del RLS.
L’obbligo di aggiornamento annuale
Oltre alla formazione iniziale, l’RLS deve frequentare un aggiornamento periodico per mantenersi al passo con l’evoluzione della normativa e delle procedure aziendali. Anche in questo caso, la durata dell’aggiornamento dipende dalle dimensioni dell’azienda:
- Aziende da 15 a 50 dipendenti: aggiornamento annuale di 4 ore.
- Aziende con più di 50 dipendenti: aggiornamento annuale di 8 ore.
Questo obbligo è essenziale perché la sicurezza non è un concetto statico, ma in continua evoluzione.
L’aggiornamento permette all’RLS di essere sempre informato sulle novità e di svolgere al meglio il proprio ruolo di collegamento con le altre figure, come il medico del lavoro, per la tutela della salute e della sicurezza in azienda.

Cosa rischia RLS in azienda?
Spesso ci si chiede cosa rischia un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS in azienda. La risposta, disciplinata dal D.Lgs. 81/08, è fondamentale per comprendere la natura di questo ruolo. A differenza di altre figure professionali come il datore di lavoro o il dirigente, l’RLS non ha compiti di gestione o di prevenzione diretta, ma di rappresentanza e consultazione. Questo significa che, dal punto di vista penale, l’RLS non è perseguibile per reati di infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Assenza di responsabilità penale
Il suo ruolo non prevede una responsabilità penale legata agli infortuni. I suoi compiti principali, come partecipare alla riunione periodica o essere consultato sulla valutazione dei rischi, non lo mettono in una posizione di dover intervenire direttamente per prevenire un evento dannoso. La responsabilità di implementare le misure di sicurezza ricade sempre e solo sul datore di lavoro e sui suoi delegati. L’RLS, infatti, è un portavoce, non un esecutore.
I veri “rischi” per l’RLS: civili e sindacali
Tuttavia, l’RLS non è completamente esente da conseguenze, sebbene si tratti di rischi di natura civile o sindacale, non penale.
- Danno d’immagine e conflitti: lavora a stretto contatto con il datore di lavoro e il medico competente per gestire questioni delicate come la sorveglianza sanitaria o le segnalazioni dei lavoratori. Se non agisce con la dovuta riservatezza o diligenza, può compromettere la fiducia dei colleghi e creare tensioni con la direzione aziendale.
- Sospensione del mandato: Se un RLS si macchia di gravi violazioni dei suoi doveri, ad esempio non rispettando la privacy dei lavoratori o agendo in modo non etico, può essere revocato dal suo incarico dai colleghi o dalla rappresentanza sindacale.
- Mancata formazione: L’RLS ha l’obbligo di frequentare il corso formazione RLS e l’aggiornamento annuale. La mancata partecipazione a questi percorsi formativi può compromettere la sua capacità di svolgere il ruolo in modo efficace, esponendolo a critiche e, in casi estremi, alla revoca del mandato.
In sintesi, il principale rischio per un RLS non è di natura penale, ma piuttosto legato alla sua credibilità e all’efficacia del suo operato. L’RLS ha un ruolo di grande responsabilità morale e sindacale, ma è legalmente tutelato in quanto non è un datore di lavoro o un preposto.
Conclusioni: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura indispensabile all’interno del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 81/08.
L’RLS agisce come il principale punto di riferimento per i lavoratori, garantendo che le loro istanze e le loro preoccupazioni in materia di sicurezza siano ascoltate e prese in considerazione.
Non è un semplice “vigilante”, ma un vero e proprio promotore della cultura della sicurezza in azienda.
Il suo ruolo, definito dalla legge, si basa su principi di consultazione, informazione e controllo, ha il diritto di essere consultato sulla valutazione dei rischi, di partecipare alle riunioni periodiche e di collaborare con figure chiave come il medico competente.
Quest’ultimo, nel contesto della medicina del lavoro, si occupa della sorveglianza sanitaria, mentre si concentra sulla prevenzione generale e sulla vigilanza.
Nonostante non riceva una retribuzione aggiuntiva, questa figura ha diritto a permessi retribuiti per svolgere il suo incarico, che ha una durata di tre anni, salvo diversa disposizione contrattuale.
È fondamentale ricordare che l’RLS non ha responsabilità penali dirette per infortuni sul lavoro, in quanto la responsabilità ricade sul datore di lavoro.
Tuttavia, il suo operato ha una grande responsabilità morale e sindacale, che richiede una formazione adeguata e un aggiornamento costante per essere efficace. La sua presenza è essenziale per un ambiente di lavoro sano e sicuro, dove la salute dei dipendenti è sempre la priorità.

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