Ultimo aggiornamento: 03/07/26
Il VDT, o rischio lavoro al videoterminale, è un rischio lavorativo molto diffuso e riconosciuto ampiamente dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Nella nostra esperienza di medico competente, poche categorie di lavoratori sottovalutano il proprio rischio quanto i videoterminalisti.
Chi lavora in un cantiere sa di essere esposto; chi passa otto ore davanti a uno schermo tende invece a pensare “in fondo sto seduto in ufficio, cosa vuoi che mi succeda?”.
Eppure un dato mi colpisce ogni volta che riguardo le statistiche: nel 2025 l’INAIL ha registrato 98.463 denunce di malattia professionale, in crescita dell’11,3% rispetto alle 88.499 del 2024.
E la fetta più grande, oltre il 70% del totale (74% nel 2024), riguarda proprio le patologie muscolo-scheletriche quelle che il lavoro al computer alimenta silenziosamente, giorno dopo giorno.
Si tratta di un tema su cui la normativa è cambiata di recente, da ultimo con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che dal 7 aprile 2026 ha introdotto nuove regole per il lavoro agile.
Indice:
COS'È IL RISCHIO VDT E CHI È IL VIDEOTERMINALISTA
IL QUADRO NORMATIVO: DAL TITOLO VII ALLA LEGGE 34/2026
I RISCHI PER LA SALUTE: NON SOLO OCCHI STANCHI
REQUISITI MINIMI DELLA POSTAZIONE
VDT: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
FAQ
Cos’è il rischio VDT e chi è il videoterminalista
Il videoterminale (VDT) è, secondo l’art. 173 del D.Lgs. 81/2008, semplicemente uno schermo alfanumerico o grafico, ma non tutti coloro che usano un computer sono, giuridicamente, videoterminalisti: lo stesso articolo definisce lavoratore videoterminalista solo chi utilizza un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge.
È una soglia che va calcolata con onestà: nella pratica vedo spesso datori di lavoro che escludono dipendenti chiaramente sopra le 20 ore per non attivare la sorveglianza sanitaria un errore che oggi ha conseguenze penali precise.
Il quadro normativo: dal Titolo VII alla Legge 34/2026
La materia del rischio VDT è disciplinata dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, “Attrezzature munite di videoterminali”, articoli 172-179 (l’art. 179 è stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009).
I pilastri normativi sono quattro:
– requisiti della valutazione dei rischi (art. 174), che impone al datore la valutazione dei rischi visivi, posturali e mentali secondo i requisiti minimi dell’Allegato XXXIV;
– diritto alla pausa (art. 175), con interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa;
– obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 176);
– definizioni normative (art. 173) già richiamate sopra.
La novità è la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la “Legge annuale PMI”), in vigore dal 7 aprile 2026.
Il suo art. 11 introduce il comma 7-bis all’art. 3 del Testo Unico: per il lavoro agile in ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza sul VDT si considerano assolti con un’informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS.
Attenzione però: resta fermo l’obbligo di sorveglianza sanitaria se l’uso del VDT supera le 20 ore settimanali (in media mensile), e l’omissione è sanzionata penalmente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 7.403,96 euro).
Noi di Medicolavoro.org ne abbiamo parlato in Legge 34/2026 e smart working: novità cruciali: molti datori hanno frainteso l’informativa come una “liberatoria” dalla sorveglianza, ma non lo è.

I rischi per la salute: non solo occhi stanchi
Disturbi visivi (astenopia): bruciore, secchezza, visione annebbiata, cefalea. L’astenopia è l’affaticamento visivo da uso prolungato del videoterminale, reversibile ma fastidiosissimo. Come Medicolavoro.org ha già illustrato in Salute degli occhi sul lavoro, la regola 20-20-20 (ogni 20 minuti, guardare a 20 piedi per 20 secondi) resta il consiglio più semplice che diamo ai nostri pazienti.
Disturbi muscolo-scheletrici: cervicalgia, lombalgia, tendiniti. Gli studi trasversali europei raccolti da EU-OSHA indicano una prevalenza tra il 30% e il 62% di sintomi a collo e spalle tra gli utilizzatori di VDT, con circa 3 lavoratori europei su 5 che riferiscono disturbi muscolo-scheletrici.
L’indagine OSH Pulse 2025 di EU-OSHA, condotta su oltre 28.000 lavoratori UE (più Islanda, Norvegia e Svizzera) tra marzo e aprile 2025, rileva che il 28% ha dichiarato negli ultimi 12 mesi problemi osteoarticolari o muscolari causati o aggravati dal lavoro.
Uno studio 2024 su La Medicina del Lavoro (Roquelaure e colleghi) evidenzia inoltre come il lavoro ibrido generi posture statiche prolungate, aumentando il rischio di cervicalgia e lombalgia cronica un tema che la crescita dello smart working rende oggi più attuale che mai.
Altri disturbi correlati alla sedentarietà: stress, disturbi del sonno, cali di concentrazione. Ne parliamo in I rischi di un lavoro sedentario.
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Prevenzione
Per prevenire o ridurre i rischi associati all’uso del videoterminale (VDT), è consigliabile adottare alcune misure preventive, tra cui:
- Ergonomia della postazione di lavoro: Assicurarsi che la postazione di lavoro sia adeguata, con una sedia ergonomica, un monitor posizionato correttamente e una tastiera e un mouse che favoriscano una postura corretta.
- Pausa dagli schermi: Fare delle pause regolari (ad esempio, ogni 20 minuti) per riposare gli occhi e sgranchire i muscoli.
- Esercizi per gli occhi: Eseguire esercizi di rilassamento per gli occhi, come guardare lontano o cambiare la messa a fuoco.
- Illuminazione adeguata: Assicurarsi che l’ambiente di lavoro sia ben illuminato, senza riflessi sullo schermo.
Requisiti minimi della postazione al videoterminale
Riassumendo per quanto riguarda la postazione al videoterminale vi sono dei requisiti minimi essenziali che garantiscono al lavoratore di svolgere la sua attività in maniera idonea e sicura.
Essi riguardano:
Schermo:
- Deve essere regolabile e orientabile in base alle esigenze del lavoratore,
- Deve essere posto a distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm,
- Deve avere buona risoluzione e privo di riflessi,
- L’immagine deve essere stabile, non essere suscettibile di farfallamento,
- Contrasto e brillantezza devono essere regolabili dall’utente in base alle condizioni ambientali.
Tastiera e dispositivi di puntamento:
- La tastiera deve essere regolabile e posizionata in maniera che il lavoratore mantenga una posizione confortevole tale da non affaticare le braccia,
- Deve inoltre essere leggibile,
- Il mouse o altri dispositivi di puntamento devono essere posizionati sullo stesso piano della tastiera e facilmente utilizzabili.
Piano di lavoro:
- Deve essere stabile, di dimensioni sufficienti per posizionare videoterminale e strumenti accessori, e permettere al lavoratore di assumere una posizione confortevole di braccia e gambe,
- Solitamente l’altezza del piano lavoro deve essere compresa tra i 70 e gli 80 cm,
- Deve essere abbastanza profondo per garantire al lavoratore la distanza tra monitor e occhi.
Seduta:
- La seduta deve essere confortevole, stabile e permettere libertà nei movimenti,
- Deve essere dotato di schienale che fornisca un adeguato supporto dorso-lombare,
- Deve essere regolabile nell’altezza e nell’inclinazione dello schienale,
- Il sedile deve essere dotato di meccanismo girevole per facilitare gli spostamenti e i movimenti del lavoratore,
- Se richiesto deve essere fornito un poggiapiedi per permettere una postura adeguata degli arti inferiori.
Per l’ergonomia complessiva rimando a Rischio ergonomico: 8 aspetti da sapere. L’errore che vedo più spesso? Postazioni perfette sulla carta e monitor appoggiato su una risma di fogli per alzarlo: l’ergonomia è quotidiana, non solo documentale.

Gli obblighi del datore di lavoro
La sorveglianza sanitaria è il complesso di controlli medici periodici finalizzati a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica e a intercettare precocemente eventuali effetti dannosi dell’esposizione lavorativa.
Per il rischio VDT, l’art. 176 affida la sorveglianza sanitaria al medico competente, con cadenza biennale per chi ha prescrizioni o limitazioni e per gli over 50, quinquennale negli altri casi, salvo periodicità diversa motivata dal medico (richiamo all’art. 41 del Testo Unico). Per il quadro completo rimando a Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria e per chi e a Il Medico Competente Aziendale.
In sintesi, il datore di lavoro deve:
- valutare i rischi,
- adeguare le postazioni all’Allegato XXXIV,
- garantire le pause dell’art. 175,
- attivare la sorveglianza sanitaria,
- gestire correttamente l’informativa per lo smart working (dal 2026).
Dopo anni sul campo, la lezione è sempre la stessa: il rischio VDT non è drammatico nel singolo giorno, ma devastante nella cronicità.
La crescita delle malattie muscolo-scheletriche nelle statistiche INAIL non è un’astrazione: sono le cervicalgie e le lombalgie dei nostri colleghi di scrivania.
La buona notizia è che qui la prevenzione funziona davvero, e costa poco: una postazione corretta, pause rispettate e una sorveglianza sanitaria seria valgono più di qualsiasi terapia successiva.
FAQ
Chi è considerato videoterminalista secondo la legge?
È videoterminalista chi usa il VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge (art. 173, D.Lgs. 81/2008).
Ogni quanto spetta la pausa al videoterminale?
Spetta un’interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale (art. 175, D.Lgs. 81/2008).
Ogni quanto si effettua la sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti?
La sorveglianza sanitaria ha cadenza biennale per i lavoratori over 50 o con prescrizioni/limitazioni, e quinquennale negli altri casi, salvo periodicità diversa motivata dal medico competente (art. 176, D.Lgs. 81/2008).
Lo smart working cambia gli obblighi sul rischio VDT?
Sì. Dal 7 aprile 2026, con la Legge 34/2026, per il lavoro agile svolto fuori dai locali del datore di lavoro gli obblighi si considerano assolti con un’informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS. La sorveglianza sanitaria resta però obbligatoria se l’uso del VDT supera le 20 ore settimanali in media mensile, e l’omissione è sanzionata penalmente.
Quali sono i disturbi più comuni legati al lavoro al videoterminale?
I disturbi più comuni sono l’astenopia (affaticamento visivo con bruciore, secchezza, visione annebbiata e cefalea) e i disturbi muscolo-scheletrici come cervicalgia, lombalgia e tendiniti, aggravati da sedentarietà e posture statiche prolungate.
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16 commenti su “VDT: RISCHIO LAVORO AL VIDEOTERMINALE (novità 2026)”
Lavoro PT 30 ore/settimana al videoterminale. Fino al 2014 ho fatto visite mediche di sorveglianza. Quest’anno ho chiesto una visita “su richiesta”. Il medico non mi ha nemmeno visitata nè ha raccolto la documentazione che avevo portato. La risposta che ho avuto, tramite l’ufficio prevenzione è che “non sono dal terminalista e dal colloquio è emerso che la richiesta di visita medica non è attinente a quanto previsto dall’ art.41 del Dlgs 81/08”. L’azienda dice che rientrano tra i “videoterminalisti” solo quelli con orario di lavoro superiore alle 32,5 ore a settimana. Sono monocola funzionale, ho diabete con anticorpi GAD (ben controllato con alimentazione) dal 2014 (post visita medica), ho stenosi 50% alle carotidi (in trattamento con cardioaspirina e ezateros) ed emicrania cronica. E’ corretto il comportamento dell’azienda e del medico?
La posizione di videoterminalista è definita dall’Art 173 del D.Lgs 81/08. Se lo ritiene necessario, entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio di idoneità, può fare ricorso all’Ufficio SPRESAL dell’ASL.
L’ufficio mi ha risposto che il medico ha scritto che mi ha incontrato, che non sono videoterminalista e che dal colloquio è emerso che la richiesta di visita medica non è attinente a quanto previsto dall’ art.41 del Dlgs 81/08. Posso comunque fare ricorso?
Non avendo emesso un vero e proprio giudizio di idoneità in teoria non può fare ricorso perchè non avrebbe un “giudizio” al quale fare ricorso, a mio avviso può provare a rvolgersi all’Ispettorato del Lavoro della sua zona e chiedere informazioni.
Buongiorno. Ormai è una normativa inapplicabile perchè non esistono più i monitor che sono stati sostituiti dagli schermi. Gli addetti alla videosorvaglianza non penso rientrino nella definizione di videoterminalista
Giovanni, se la posizione del lavoratore è “fissa” davanti a uno schermo (di qualsiasi tipo), i rischi di assumere posizioni incongrue e di forzare la vista sono innegabili. Non capisco perché non dovrebbe essere più così.
Buongiorno esistono dei Dispositivi di protezion e individuali registrati per l utilizzo videoterminalista?
Vincenzo, la postazione di lavoro e il monitor stesso devono avere dei requisiti specifici.
Chiedi a chi si occupa della sicurezza nella tua azienda.
Il dottore controlla “gli effetti” del lavoro sul lavoratore, ad esempio: perdita della vista, problemi alla schiena, stress e sovrappeso…
Buongiorno ho una miopia severa meno 7.75 occhio sinistro e meno 5.50 occhio destro sono a video terminale dalle 8.45 alle 16 e ho 60 anni a fine giornata i miei occhi sono rossi e ho problemi alla schiena dopo 40 anni di banca posso chiedere un’ altro lavoro? Questa miopia è troppo alta per effettuare questo tipo di lavoro in banca? Grazie per Una Vs gentile risposta
Alberta, devi parlarne col medico competente aziendale (chiedi una visita urgente senza aspettare la prossima scadenza).
Io, per esempio, ti darei delle limitazioni e delle prescrizioni relative al tempo passato seduta e davanti al monitor.
Poi col datore di lavoro si vede insieme quali sono le attività adeguate alla tua situazione…
Buonasera,
Ho bisogno di capire perché la mia azienda vuole sottopormi alla visita medica di sorveglianza sanitaria dopo assermi assentata per 15 gg ad aprile causa cervicobrachialgia… a me terminerà il contratto il 30/giugno e vorrei capire se tale visita è finalizzata al non rinnovo a tempo indeterminato del contratto. Aspetto vostre,
Serenella
Serenella, non conosciamo le intenzioni del tuo datore di lavoro. Che mansione hai? Da quanto tempo lavori in quella azienda? E’ la prima visita che fai?… Sono tante le variabili. La cosa migliore è chiedere di che visita si tratti: visita preassuntiva o visita periodica? Non esistono altre visite mediche; solo dopo assenze di 60 o più giorni c’è la visita per il rientro al lavoro https://medicolavoro.org/60-giorni-di-assenza/ ).
I danni da videoterminale possono riguardare anche i medici che esguono esami ecografici?
Grazie.
Giuseppe
Giuseppe, tutte le mansioni che prevedono l’uso prolungato di videoterminali/monitor o che stressano la vista, vanno tenute sotto controllo per verificare che non ci siano rischi per la salute del lavoratore.
Parlane con il vostro medico competente aziendale.
Buongiorno, bisognerebbe aggiornare la definizione di video terminalista, oggi con l’avvento di nuove tecnologie si fa un largo uso di tablet e palmari che affaticano molto di più la vista è creano molto stres psicologico dato il facile utilizzo vengono imposti sul lavoro dalle aziende per fare tutto e ci si ritrova ad usarli costantemente senza un minuto di pausa procurando al lavoratore grave disaggio, sono molto polifunzionali a differenza dei pc io che consentì di integrare grazie alle app tutto il lavoro che si faceva sui videoterminali ed aggiungere molte altre funzionalità io che a comportato un aggravamento del uso del terminale senza però che venisse opportunamente normato.
Dici benissimo Mario! Il lavoro “intelligente”, unito alle abitudini del tempo libero, stanno creando una popolazione che avrà tra pochi anni seri problemi di postura, obesità e problemi alla vista…
Non parliamo dei problemi di relazione interpersonale e dello stress…