PREPOSTO E SICUREZZA SUL LAVORO: COMPITI, RESPONSABILITÀ E NOVITÀ 2025

Preposto: Un Preposto che indica un cartello di sicurezza o un'area a rischio a un lavoratore, sottolineando l'importanza della segnaletica e della vigilanza.

Chi è il preposto aziendale, quali sono i suoi compiti e come tutela la salute in azienda


Nel complesso panorama della sicurezza sul lavoro, il Preposto emerge come una figura chiave, fondamentale per garantire l’applicazione delle normative e la tutela della salute dei lavoratori. 

Ma chi è il Preposto e quali sono i suoi compiti del preposto all’interno dell’organizzazione aziendale?

Indice:

CHI È IL PREPOSTO IN AMBITO MEDICINA DEL LAVORO?
QUAL È IL RUOLO PRINCIPALE DI UN PREPOSTO?
CHI È IL PREPOSTO “DI FATTO”?
IN QUALE ARTICOLO DEL D. LSG 81/08 È DEFINITO IL RUOLO DEL PREPOSTO?
QUALI SONO I 3 OBBLIGHI DEL PREPOSTO PREVISTI DAL TESTO UNICO?
QUALI CORSI DI FORMAZIONE BISOGNA SEGUIRE PER DIVENTARE PREPOSTO?
OGNI QUANTO IL PREPOSTO DEVE FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE?
COSA RISCHIA IL PREPOSTO IN AZIENDA, QUALI RESPONSABILITÀ PENALI?
UN PREPOSTO PUO' RIFIUTARE L'INCARICO?
A QUANTO CORRISPONDE LA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA DI UN PREPOSTO?
IL PREPOSTO È IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN AZIENDA?
COSA FA IL PREPOSTO IN CASO DI INOSSERVANZA DEL LAVORATORE?
E IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO?
QUAL'È LA DIFFERENZA TRA UN RSPP E UN PREPOSTO?
UN PREPOSTO E UN RSPP POSSONO COINCIDERE?
QUANTO DURA L'INCARICO DA PREPOSTO?
QUAL È LA DIFFERENZA TRA UN RLS E UN PREPOSTO?
CONCLUSIONI: IL PREPOSTO UNA FIGURA FONDAMENTALE NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Chi è il preposto in ambito medicina del lavoro?

Il Preposto, come definito dal D.Lgs 81/08 (il Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro), è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. 

In pratica, il Preposto è il “capo squadra” o il “supervisore” che opera a diretto contatto con i lavoratori, fungendo da anello di congiunzione tra la direzione aziendale e l’operatività quotidiana. 

La sua nomina è obbligatoria in molte realtà ed è un chiaro segnale della sua importanza strategica.

I compiti del preposto sono molteplici e cruciali per prevenire infortuni e malattie professionali. Tra i principali rientrano:

  • Vigilare: Controllare che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza e utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Informare e Formare: Assicurarsi che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate informazioni e una formazione specifica sui rischi della loro mansione. Se un lavoratore ha bisogno di chiarimenti, il preposto è il primo punto di riferimento.
  • Segnalare: Riportare immediatamente al datore di lavoro e, se necessario, al Medico Competente eventuali carenze nei mezzi, nelle attrezzature, nei DPI o situazioni di pericolo.
  • Interrompere: In caso di pericolo grave e imminente, il preposto ha il potere e l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa.

Le sue responsabilità sono elevate, e le sanzioni possono essere significative in caso di inadempienza, soprattutto in situazioni di infortunio sul lavoro.

Il collegamento tra il Preposto e la medicina del lavoro è stretto e imprescindibile. Il Medico del Lavoro, o più correttamente il Medico Competente, nominato dal datore di lavoro, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, giudicandone l’idoneità alla mansione specifica.

Essendo a stretto contatto con i lavoratori, può fornire al Medico Competente informazioni preziose sulle condizioni di lavoro, sui rischi specifici delle mansioni e su eventuali problematiche emerse tra i lavoratori. 

Questo scambio di informazioni è vitale per una sorveglianza sanitaria efficace e per l’individuazione tempestiva di eventuali criticità legate alla salute dei dipendenti.

Inoltre, il Preposto è spesso il primo a notare segnali di malessere o difficoltà nei lavoratori che potrebbero essere collegati all’ambiente di lavoro, indirizzandoli al medico competente per le opportune valutazioni.

Qual è il ruolo principale di un preposto?

Il ruolo principale del preposto può essere riassunto nella vigilanza diretta e costante sull’attuazione delle direttive di sicurezza e nel controllo della corretta esecuzione delle attività lavorative.

Questo significa che è la persona che, sul campo, assicura che le procedure di sicurezza vengano rispettate, che i lavoratori utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e che l’ambiente di lavoro sia il più sicuro possibile.

La sua presenza è una garanzia per la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori.

Il D.Lgs 81/08, il Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, definisce chiaramente i suoi compiti, sottolineando la sua posizione chiave tra il datore di lavoro e gli operativi. Non si tratta solo di un ruolo burocratico; la sua funzione è attiva e dinamica, volta a prevenire incidenti e infortuni.

Oltre alla vigilanza, ha il compito fondamentale di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al Medico Competente (spesso chiamato anche Medico del Lavoro) qualsiasi condizione di pericolo, carenza o non conformità riscontrata. 

Questa capacità di identificare e riportare le problematiche è cruciale per l’efficacia delle misure preventive aziendali.

Nel contesto della medicina del lavoro svolge un ruolo indiretto ma significativo. 

Pur non essendo un professionista sanitario, la sua osservazione quotidiana dei lavoratori può rilevare segnali importanti che richiedono l’intervento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

 Ad esempio, il Preposto può notare se un lavoratore manifesta difficoltà in una mansione specifica o se le condizioni ambientali stanno influendo sul benessere, informazioni preziose per il medico del lavoro nell’aggiornamento dei protocolli sanitari.

Chi è il preposto “di fatto”?

Il Preposto “di fatto” è colui che, pur non avendo ricevuto un incarico scritto o una nomina ufficiale dal datore di lavoro, esercita concretamente le funzioni e i poteri tipici di questo ruolo. Questo significa che è la persona che, sul campo, impartisce direttive, sovrintende all’attività lavorativa e controlla la corretta esecuzione delle mansioni da parte dei lavoratori.

Il principio che sta alla base del riconoscimento del Preposto “di fatto” è quello dell’effettività, sancito dall’Articolo 299 del D.Lgs 81/08.

Questo articolo stabilisce che le posizioni di garanzia in materia di sicurezza gravano anche su chi, pur privo di una formale investitura, esercita di fatto i poteri giuridici riferiti a tali soggetti.

La giurisprudenza ha ampiamente confermato questa interpretazione, riconoscendo come Preposto “di fatto” chiunque abbia effettive capacità di controllo e direzione sui lavoratori, indipendentemente dal titolo o dall’inquadramento formale.

Un esempio tipico potrebbe essere un capo squadra non formalmente nominato Preposto, ma che in realtà coordina, dà istruzioni e supervisiona il lavoro dei colleghi più giovani o meno esperti.

La rilevanza del Preposto “di fatto” risiede nel fatto che, per la legge, assume le medesime responsabilità, sia civili che penali, del Preposto “di diritto”.

Questo significa che la mancanza di una nomina formale non lo esonera dalle sanzioni previste in caso di violazioni delle norme di sicurezza o, ancor più grave, in caso di infortunio sul lavoro dovuto alla sua negligenza o omissione.

Pertanto, anche il Preposto “di fatto” è tenuto a:

  • Vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
  • Controllare l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle attrezzature.
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature o situazioni di pericolo.
  • Interrompere l’attività del lavoratore in caso di grave e immediato pericolo, informando i superiori.

Anche se il Preposto “di fatto” non ha un ruolo diretto nella medicina del lavoro come il Medico Competente (o Medico del Lavoro), le sue osservazioni sul campo sono comunque fondamentali per un approccio globale alla sicurezza.

Un Preposto “di fatto” attento può cogliere segnali di malessere o difficoltà nei lavoratori che potrebbero essere collegati all’ambiente lavorativo.

Queste informazioni, seppur non formalizzate, possono indirettamente contribuire alla sorveglianza sanitaria, fornendo spunti utili al medico competente per valutazioni approfondite.

In quale articolo del D. Lsg 81/08 è definito il ruolo del preposto?

La risposta è chiara e precisa: il ruolo del preposto è dettagliatamente definito nell’Articolo 19 del D.Lgs 81/08. Questo articolo è il riferimento normativo cruciale che stabilisce i sui obblighi, le sue mansioni e la sua posizione all’interno del sistema di gestione della sicurezza aziendale.

L’Articolo 19, in particolare, chiarisce che deve:

  • Sovrintendere e vigilare: Assicurare che i lavoratori osservino gli obblighi e le disposizioni impartite dal datore di lavoro, nonché le norme di sicurezza e l’uso corretto dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI. Questa è la sua funzione primaria di controllo.
  • Informare: Segnalare ai lavoratori le eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, dei DPI e ogni altra condizione di pericolo, anche tramite il Ricorso all’intervento delle funzioni aziendali competenti.
  • Interrompere: In caso di grave e immediato pericolo, qualora non possa intervenire diversamente, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
  • Segnalare anomalie: Rilevare le non conformità e le situazioni pericolose, comunicandole ai superiori.

Comprendere a fondo l’art. 19 D.Lgs 81/08 è quindi essenziale per qualsiasi azienda che voglia garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa.

Il Preposto non opera in isolamento. La sua figura si inserisce in un sistema più ampio che include il datore di lavoro, i lavoratori e, in particolare, il Medico Competente (spesso indicato come Medico del Lavoro).

La sua attività di vigilanza e segnalazione è fondamentale anche per la medicina del lavoro.

Ad esempio, può notare problematiche legate alla postura, all’esposizione a specifici agenti o a sintomi di affaticamento nei lavoratori, informazioni che possono essere cruciali per il medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Il medico del lavoro, infatti, si avvale anche delle osservazioni sul campo per valutare l’idoneità alla mansione dei lavoratori e suggerire interventi di miglioramento.

Preposto: Un Preposto che compila un modulo di segnalazione di un quasi-incidente o di una non conformità, evidenziando il suo ruolo di reportistica.

Quali sono i 3 obblighi del preposto previsti dal Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro?

Nel complesso universo della sicurezza sul lavoro, la sua figura è un cardine indispensabile, con compiti sono ben definiti dalla normativa vigente. 

Ma quali sono i tre obblighi del preposto previsti espressamente dal Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (il D.Lgs 81/08), che lo rendono un attore chiave anche in relazione alla medicina del lavoro e alla sorveglianza sanitaria?

Il ruolo del preposto è delineato principalmente dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08, che stabilisce le sue mansioni e le sue responsabilità.

Vediamo i tre obblighi principali che ogni Preposto deve conoscere e applicare quotidianamente.

1. Vigilare sull’osservanza delle norme e delle procedure

Questo è forse l’obbligo più noto e centrale del Preposto. Egli deve vigilare affinché i lavoratori che operano sotto la sua direzione o supervisione rispettino gli obblighi in materia di sicurezza e le disposizioni aziendali. Ciò include:

  • Verificare l’uso corretto dei DPI: Il Preposto deve assicurarsi che i lavoratori indossino e utilizzino correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale forniti, come caschi, guanti o occhiali di protezione.
  • Controllare l’applicazione delle procedure di sicurezza: Deve garantire che le istruzioni operative e le procedure stabilite per determinate attività pericolose siano seguite alla lettera.
  • Segnalare comportamenti a rischio: Il Preposto ha il dovere di intervenire immediatamente su eventuali comportamenti pericolosi o non conformi, richiamando il lavoratore e, se necessario, informando i superiori.

Questa attività di vigilanza costante è fondamentale per prevenire infortuni sul lavoro e garantire un ambiente sicuro.

2. Informare i Lavoratori sui Rischi e Segnalare le Non Conformità

Un altro obbligo cruciale del Preposto è la comunicazione attiva e la segnalazione. Egli deve:

  • Informare i lavoratori: Segnalare prontamente ai lavoratori le carenze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI, così come le condizioni di pericolo che si possano verificare durante l’attività.
  • Segnalare le non conformità ai superiori: È tenuto a informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente sulle deficienze riscontrate nei mezzi, nelle attrezzature, nei DPI, nonché su ogni altra condizione di pericolo grave e imminente di cui sia venuto a conoscenza. Questo include anche il segnalare eventuali inefficienze che potrebbero avere un impatto sulla salute, fungendo da ponte informativo anche per il medico competente o medico del lavoro.

Questa funzione di “sentinella” è essenziale per attivare i canali di intervento e risolvere tempestivamente le problematiche.

3. Interrompere le Attività in Caso di Pericolo Grave e Imminente

Questo obbligo evidenzia la responsabilità diretta e l’autorità del Preposto in situazioni critiche. Qualora riscontri un grave e immediato pericolo e non sia in grado di intervenire diversamente, il Preposto ha il dovere di interrompere l’attività del lavoratore e allontanarlo dal luogo di pericolo, informando contestualmente il superiore diretto.

Questa capacità di agire con prontezza è vitale per prevenire conseguenze disastrose, riflettendo l’importanza di una solida formazione che includa anche la gestione delle emergenze.

Il corso e l’aggiornamento sono quindi strumenti imprescindibili per dotare il Preposto delle competenze necessarie a prendere decisioni rapide e corrette.

In sintesi, i tre obblighi principali del Preposto — vigilare, informare/segnalare e intervenire in caso di pericolo grave — lo rendono una figura proattiva e indispensabile per l’efficacia del sistema di gestione della sicurezza aziendale, operando in stretta collaborazione con la medicina del lavoro per la tutela della salute e sicurezza di ogni dipendente.

Preposto: Un Preposto che indica un cartello di sicurezza o un'area a rischio a un lavoratore, sottolineando l'importanza della segnaletica e della vigilanza.

Quali corsi di formazione bisogna seguire per diventare preposto?

Per diventare Preposto, non basta la designazione da parte del datore di lavoro; è necessario un percorso formativo specifico che garantisca le competenze necessarie per svolgere al meglio le mansioni e gestire le responsabilità.

Il percorso formativo si compone generalmente di due fasi principali:

  1. Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori: Prima di accedere al corso dedicato, il futuro Preposto deve aver già completato la formazione base prevista per tutti i lavoratori, sia quella generale che quella specifica in base al settore di rischio dell’azienda (rischio basso, medio o alto). Questa formazione iniziale fornisce le conoscenze fondamentali sui concetti di base della sicurezza, sui rischi comuni e sulle misure di prevenzione e protezione.
  2. Corso di Formazione Particolare Aggiuntiva per Preposti: Questa è la formazione vera e propria, con contenuti e durata definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e aggiornato con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025)
  3. Il corso ha una durata minima di 12 ore e si concentra su argomenti specifici, tra cui:
    • Principi giuridici e legislazione: Approfondimento del D.Lgs 81/08, in particolare l’Articolo 19 del D.Lgs 81/08 che definisce i suoi obblighi.
    • Ruolo e funzioni del Preposto: Analisi dettagliata del suo ruolo di vigilanza, controllo e garanzia dell’attuazione delle direttive di sicurezza.
    • Definizione e individuazione dei fattori di rischio: Comprensione dei rischi specifici del contesto lavorativo e delle relative misure di prevenzione e protezione.
    • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione: Come interagire efficacemente con i lavoratori, i neoassunti, i lavoratori somministrati e stranieri, per promuovere una cultura della sicurezza.
    • Gestione degli incidenti e infortuni mancati: Come riconoscere, segnalare e agire in caso di eventi pericolosi.
    • Relazione tra i vari soggetti del sistema di prevenzione: Comprendere l’interazione con il datore di lavoro, il RSPP, il RLS e, naturalmente, il Medico Competente o Medico del Lavoro.
L’Importanza della Formazione Continua: L’Aggiornamento Preposto

Una volta conseguito l’attestato, la validità della formazione del Preposto non è illimitata. È previsto un aggiornamento periodico, attualmente a cadenza biennale, con una durata minima di 6 ore (aggiornato all’Accordo Stato Regioni del 17/4/25 ).

Questo corso aggiornamento è fondamentale per mantenere le competenze aggiornate rispetto a nuove normative, tecnologie o rischi emergenti, garantendo che sia sempre in grado di svolgere al meglio le sue funzioni di controllo e supporto.

Preposto: Un gruppo di lavoratori seduti in aula, con un Preposto che illustra slide su un proiettore, a simboleggiare un corso di formazione sulla sicurezza.

Ogni quanto il preposto deve frequentare corsi di formazione?

Per assumere il ruolo di Preposto, è innanzitutto necessario aver completato la formazione specifica, che si aggiunge a quella generale e specifica prevista per tutti i lavoratori. Questo corso iniziale ha una durata minima di 12 ore e copre argomenti essenziali come gli obblighi , le mansioni, la valutazione dei rischi e le tecniche di comunicazione, come dettagliato dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08.

Tuttavia, la sicurezza sul lavoro è un campo in continua evoluzione, con nuove normative, tecnologie e rischi emergenti. Per questo motivo, il legislatore ha previsto un obbligo di aggiornamento periodico.

La Cadenza dell’Aggiornamento del Preposto: Ogni Due Anni

Secondo l’attuale normativa di riferimento, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, l’aggiornamento della formazione dei preposti deve avvenire con cadenza biennale. La durata minima di questo corso aggiornamento è di 6 ore.

Perché l’Aggiornamento è Cruciale per il Preposto e la Medicina del Lavoro

L’obbligo di frequentare regolarmente i corsi di formazione e di aggiornamento non è una mera formalità, ma una necessità per garantire che il Preposto mantenga un elevato livello di competenza e consapevolezza. Questo è fondamentale per:

  • Vigilanza Efficace: Un Preposto aggiornato è più in grado di identificare nuovi rischi o di applicare procedure di sicurezza riviste, adempiendo al meglio alle sue responsabilità.
  • Interazione con il Medico Competente: Conoscere le evoluzioni normative e le nuove sfide in materia di salute e sicurezza permette al Preposto di collaborare più efficacemente con il Medico Competente (o Medico del Lavoro). Le sue osservazioni sul campo, aggiornate e pertinenti, sono preziose per la sorveglianza sanitaria e per l’identificazione precoce di problematiche legate alla salute dei lavoratori.
  • Prevenzione degli Infortuni: Un Preposto costantemente formato è una risorsa inestimabile per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, contribuendo attivamente a un ambiente di lavoro più sicuro e sano.

In conclusione, il Preposto deve frequentare corsi di formazione iniziale e, successivamente, un aggiornamento con cadenza biennale della durata di 6 ore.

Questo percorso formativo continuo è indispensabile per garantire che questa figura chiave operi con la massima efficacia, a beneficio della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori e in stretta sinergia con la medicina del lavoro.

Cosa rischia il preposto in azienda, quali responsabilità penali?

Il Preposto è investito di una “posizione di garanzia”, il che significa che ha il dovere giuridico di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sottoposti alla sua vigilanza.

Le sue mansioni non sono solo operative, ma anche di controllo e prevenzione. L’Articolo 19 del D.Lgs 81/08 elenca in modo specifico i suoi compiti, e la loro inosservanza può portare a gravi conseguenze.

Le responsabilità penali del Preposto scattano principalmente quando la sua condotta negligente, imprudente o imperita, o la sua omissione, è la causa di un evento dannoso, come un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. Si parla in questi casi di reati colposi di evento.

I principali reati per cui un Preposto può essere chiamato a rispondere penalmente sono:

  1. Omicidio Colposo (Art. 589 c.p.): Se, a causa dell’inosservanza dei suoi obblighi in materia di sicurezza, un lavoratore perde la vita. Ad esempio, se il Preposto omette di vigilare sull’uso dei DPI e il lavoratore muore a seguito di un incidente evitabile con tali protezioni.
  2. Lesioni Personali Colpose (Art. 590 c.p.): Se la condotta del Preposto causa lesioni personali a un lavoratore. L’esempio precedente si applica anche in questo caso, se l’incidente provoca lesioni invece del decesso.

Questi reati si configurano a titolo di colpa, ovvero quando l’evento dannoso non è voluto, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Le sanzioni per questi reati possono includere pene detentive e pecuniarie, la cui entità varia in base alla gravità dell’evento e al grado di colpa.

Le Sanzioni Amministrative e Penali Specifiche del D.Lgs 81/08

Oltre ai reati previsti dal Codice Penale, il D.Lgs 81/08 prevede sanzioni specifiche per l’inosservanza degli obblighi del preposto. Queste possono essere di natura amministrativa (ammende) o penale (arresto e ammende), a seconda della gravità della violazione.

Ad esempio, l’omissione di alcuni dei compiti previsti dall’Articolo 19, come la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza o la segnalazione di carenze, può comportare l’arresto fino a due mesi o un’ammenda salata.

Le sanzioni aumentano in caso di recidiva o di particolare gravità della violazione.

Il Preposto “Di Fatto”: Responsabilità Senza Nomina

È fondamentale ricordare il concetto di Preposto “di fatto”: chiunque, pur senza una formale nomina eserciti concretamente i poteri e le funzioni di controllo e direzione sui lavoratori, ne assume le medesime responsabilità, incluse quelle penali.

Il principio di effettività prevale sulla formalità dell’incarico

Preposto: Una scena in cui il Preposto discute con un RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in un ufficio, a rappresentare la distinzione e la collaborazione tra i due ruoli.

Un preposto può rifiutare l’incarico?

In linea di principio, la posizione di Preposto non è una mera facoltà del lavoratore, ma un incarico che deriva dalla sua posizione gerarchica o funzionale e dai poteri di fatto che gli vengono attribuiti o che esercita. Il D.Lgs 81/08 non prevede esplicitamente un “diritto al rifiuto” dell’incarico di Preposto.

Infatti, il ruolo di Preposto è strettamente legato ai poteri direttivi e di controllo che una persona esercita su altri lavoratori.

Se un dipendente è in una posizione che gli consente di impartire ordini, vigilare e organizzare il lavoro di altri, secondo il principio di effettività (Art. 299 D.Lgs 81/08), potrebbe essere considerato un Preposto “di fatto” anche senza una nomina formale. In questo caso, le responsabilità penali ricadrebbero su di lui a prescindere da una sua accettazione esplicita.

Tuttavia, è prassi aziendale che la nomina sia formalizzata e accettata. La possibilità di rifiutare l’incarico dipende da diversi fattori, tra cui il proprio inquadramento contrattuale, la presenza di clausole specifiche nel contratto di lavoro o nel CCNL, e il modo in cui l’incarico viene proposto.

Quando il Rifiuto Potrebbe Essere Legittimo (o Complicato)

Il rifiuto potrebbe essere legittimo in situazioni specifiche:

  1. Mancanza di Requisiti o Poteri: Se il lavoratore ritiene di non avere i requisiti professionali, le competenze o i poteri gerarchici necessari per svolgere efficacemente le mansioni (come la vigilanza, la segnalazione o l’interruzione di attività pericolose), potrebbe opporsi alla nomina. Questo è particolarmente rilevante se l’azienda non ha fornito la necessaria formazione (il corso specifico) o un adeguato aggiornamento. Senza la corretta formazione, un Preposto non è messo nelle condizioni di adempiere ai suoi obblighi, esponendosi a rischi significativi e a potenziali sanzioni.
  2. Modifica Sostanziale delle Mansioni: Se l’incarico di Preposto comporta una modifica sostanziale delle mansioni originali e del livello di responsabilità tale da non essere contemplata dal suo inquadramento o contratto, il lavoratore potrebbe avere ragioni per rifiutare.
  3. Mancanza di Formazione: Un lavoratore non può essere costretto ad assumere un ruolo che richiede competenze specifiche (come quelle fornite dal corso) se queste non gli sono state previamente impartite o garantite.
  4. Assenza di Risorse o Strumenti: Se il Preposto non viene messo nelle condizioni di operare (ad esempio, mancanza di risorse, poteri decisionali limitati, etc.), il suo rifiuto potrebbe essere giustificato dalla palese impossibilità di adempiere agli obblighi.

È cruciale che qualsiasi obiezione o rifiuto venga formalizzato per iscritto, motivando chiaramente le ragioni.

A quanto corrisponde la retribuzione aggiuntiva di un preposto?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il D.Lgs 81/08 non stabilisce direttamente un obbligo generale per le aziende di erogare una retribuzione aggiuntiva specifica per il ruolo di Preposto.

La Legge 215/2021 ha introdotto una modifica all’Articolo 18 del D.Lgs 81/08 (lettera b-bis), che recita: “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo“.

Questo significa che la decisione di riconoscere un compenso aggiuntivo, e la sua entità, è demandata alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) dei vari settori professionali.

Non è quindi un diritto acquisito automaticamente per tutti i Preposti, ma dipende da quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all’azienda.

Esempi e Considerazioni sui CCNL

Alcuni CCNL hanno già recepito questa possibilità, prevedendo un’indennità di funzione o una maggiorazione della retribuzione tabellare per i lavoratori che ricoprono il ruolo di Preposto.

Ad esempio, in alcuni settori si è vista l’introduzione di una maggiorazione pari al 5% della retribuzione tabellare per l’incarico di Preposto.

È quindi essenziale che il Preposto o chi aspira a diventarlo verifichi il CCNL applicato alla propria azienda. La ricerca di “indennità preposto CCNL” può aiutare a trovare informazioni specifiche relative al proprio settore.

La previsione di un’eventuale retribuzione aggiuntiva per il Preposto è un riconoscimento della crescente importanza delle sue mansioni e delle elevate responsabilità penali che derivano dalla sua posizione di garanzia.

Il Preposto, infatti, ha il compito di vigilare attivamente, intervenire in caso di pericolo e segnalare ogni non conformità, come previsto dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08. Queste attività richiedono attenzione costante, competenze specifiche e la capacità di gestire situazioni complesse.

La formazione (con il corso iniziale di 12 ore e l’aggiornamento biennale di 6 ore) è obbligatoria proprio per dotare il Preposto delle competenze necessarie a svolgere questo ruolo critico e prevenire infortuni sul lavoro.

Il preposto è il responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda?

No, il Preposto non è il responsabile ultimo della sicurezza sul lavoro in azienda.

La responsabilità generale e l’obbligo non delegabile di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre ricadono sempre e comunque sul Datore di Lavoro.

È il Datore di Lavoro che ha il dovere di valutare tutti i rischi, predisporre le misure di prevenzione e protezione, nominare le figure del sistema di sicurezza (RSPP, Medico Competente) e fornire le risorse necessarie.

Il Preposto, così come il Dirigente, è una figura di garanzia che coopera con il Datore di Lavoro nell’attuazione delle misure di sicurezza, ma non lo sostituisce nella responsabilità finale.

Cosa fa il preposto in caso di inosservanza del lavoratore?

L’Articolo 19 del D.Lgs 81/08 attribuisce al Preposto il potere e l’obbligo di “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.

Questo si traduce in azioni concrete:

  1. Richiamo Immediato: Se il Preposto rileva un’inosservanza (es. mancato utilizzo dei DPI, comportamento pericoloso, procedura non rispettata), il suo primo compito è richiamare immediatamente il lavoratore, spiegando il rischio e la norma violata.
  2. Riesecuzione Corretta: Deve assicurarsi che il lavoratore adotti il comportamento o la procedura corretta.
  3. Segnalazione ai Superiori: Qualora il richiamo non sortisca effetto, o se l’inosservanza è grave o reiterata, il Preposto ha l’obbligo di segnalare l’accaduto senza indugio al Datore di Lavoro o al Dirigente. Questa segnalazione è cruciale per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari o per un intervento formativo correttivo specifico.
  4. Interruzione dell’Attività (se necessario): In caso di pericolo grave e imminente derivante dall’inosservanza, qualora non sia possibile intervenire diversamente, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e allontanarlo dal luogo di pericolo, informando contestualmente il superiore diretto.

La formazione (attraverso un corso specifico e l’aggiornamento periodico) è fondamentale per prepararlo a gestire queste situazioni con prontezza e autorità.

E in caso di infortunio sul lavoro?

Quando si verifica un infortunio sul lavoro, il ruolo del Preposto diventa ancora più critico. Le sue azioni immediate possono fare la differenza:

  1. Primo Soccorso e Sicurezza del Luogo:
    • Mettere in Sicurezza l’Infortunato e l’Area: La priorità assoluta è soccorrere l’infortunato, se possibile e con le dovute competenze (se formato al primo soccorso), e mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori pericoli o infortuni a sé stessi o ad altri.
    • Allertare i Soccorsi: Chiamare immediatamente il personale addetto al primo soccorso aziendale (se presente) o i servizi di emergenza esterni (118, 112), fornendo tutte le informazioni necessarie.
  2. Informazione e Segnalazione:
    • Avvisare Immediatamente i Superiori: Il Preposto deve informare senza indugio il Datore di Lavoro o il Dirigente dell’accaduto.
    • Contattare il Medico Competente: È essenziale informare tempestivamente anche il Medico del Lavoro (o Medico Competente) dell’accaduto, in quanto l’infortunio rientra nell’ambito della medicina del lavoro e della sorveglianza sanitaria. Il medico potrebbe dover intervenire per valutazioni o per successive attività di monitoraggio.
  3. Conservazione della Scena (se richiesto e possibile):
    • Se l’infortunio è grave o mortale, le autorità potrebbero voler ispezionare la scena. Il Preposto deve, per quanto possibile e senza creare ulteriori rischi, cercare di preservare lo stato dei luoghi per le indagini successive, salvo l’esigenza di prestare soccorso.
  4. Collaborazione nell’Indagine:
    • Il Preposto dovrà collaborare con il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS e le autorità competenti (es. SPISAL) per la ricostruzione della dinamica dell’infortunio, fornendo tutte le informazioni in suo possesso. La sua conoscenza delle mansioni e delle procedure operative è fondamentale per identificare le cause e prevenire future recidive.

Le responsabilità penali e le sanzioni sono un aspetto serio. In caso di infortunio sul lavoro, la condotta del Preposto sarà valutata attentamente.

Se l’infortunio è riconducibile a una sua omessa vigilanza, a una mancata segnalazione di pericoli o a un’inosservanza dei suoi obblighi del preposto previsti dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08, potrà essere chiamato a rispondere, ad esempio, per lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, per omicidio colposo.

Qual’è la differenza tra un RSPP e un preposto?

L’RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è il consulente tecnico del Datore di Lavoro in materia di sicurezza

Non ha poteri decisionali diretti, ma supporta il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi, nell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nella definizione delle misure preventive e protettive e nell’organizzazione dei piani di emergenza. 

La sua funzione è prevalentemente di studio, consulenza e supporto, fornendo le conoscenze tecniche e normative necessarie per la gestione complessiva della sicurezza aziendale. L’RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione non è responsabile dell’attuazione operativa delle misure di sicurezza. 

Collabora strettamente anche con il Medico Competente per integrare gli aspetti di sorveglianza sanitaria e i risultati delle visite mediche nella valutazione dei rischi.

Il Preposto, invece, è una figura con poteri direttivi e di vigilanza sul campo. Come definito dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08, i suoi obblighi del preposto riguardano la supervisione diretta dei lavoratori, assicurandosi che questi rispettino le procedure di sicurezza, utilizzino correttamente i DPI e non mettano in atto comportamenti a rischio.

Le mansioni sono attuative: deve intervenire immediatamente in caso di inosservanza, segnalare pericoli e, se necessario, interrompere attività a rischio. Ha responsabilità penali dirette in caso di infortunio causato dalla sua omessa vigilanza.

La sua formazione specifica (tramite un corso e un aggiornamento periodico) lo prepara a questa gestione quotidiana della sicurezza.

Un preposto e un RSPP possono coincidere?

Sì, in linea di principio, un RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può essere anche Preposto, ma con importanti distinzioni e limitazioni:

  1. Potere Gerarchico: La coincidenza è possibile se l’RSPP, oltre al suo ruolo tecnico-consulenziale, detiene anche una posizione gerarchica o funzionale che gli conferisce i poteri di direzione e vigilanza tipici del Preposto. Senza questi poteri, l’RSPP non potrebbe adempiere agli obblighi del preposto di sorveglianza diretta sul campo.
  2. Formazione Specifica: L’RSPP che ricopre anche il ruolo di Preposto deve aver completato entrambe le formazioni obbligatorie: quella specifica per RSPP (che è molto più ampia e articolata) e il corso di 12 ore, inclusivo del successivo aggiornamento biennale
  3. Conflitto di Ruoli (Potenziale): La coincidenza è tecnicamente fattibile, ma può generare un potenziale conflitto di ruoli. L’RSPP, come consulente, valuta e propone; il Preposto esegue e vigila. Se la stessa persona ricopre entrambi i ruoli, potrebbe esserci meno oggettività nell’individuare criticità sull’applicazione delle misure che egli stesso ha contribuito a definire. Nonostante ciò, la normativa non lo vieta esplicitamente se sono rispettate le condizioni di potere e formazione.

Quanto dura l’incarico da preposto?

L’incarico di Preposto non ha una “scadenza” predeterminata dal Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, come invece avviene per la validità dell’attestato di formazione o per la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La posizione di Preposto è una posizione di garanzia che deriva dall’effettivo esercizio di poteri direttivi e di vigilanza su altri lavoratori, come stabilito dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08.

Ciò significa che l’incarico dura finché il lavoratore mantiene la posizione gerarchica o funzionale che lo qualifica come Preposto, sia esso un Preposto “di diritto” (con nomina formale) o un Preposto “di fatto” (che esercita le funzioni concretamente, come descritto dall’Articolo 299 del D.Lgs 81/08).

L’incarico cessa, quindi, al venir meno di tale posizione, per esempio in caso di:

  • Cambiamento di mansione o ruolo: Se il lavoratore viene assegnato a un ruolo che non prevede più la supervisione di altri.
  • Trasferimento: Se viene trasferito in un’altra unità produttiva dove non esercita più la funzione di Preposto.

Cessazione del rapporto di lavoro: Per dimissioni, licenziamento o pensionamento.

Qual è la differenza tra un RLS e un preposto?

Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La sua funzione principale è quella di rappresentare i lavoratori su tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Non ha poteri direttivi o di vigilanza operativa come il Preposto, ma piuttosto diritti di consultazione, informazione e proposta

Il RLS partecipa alle riunioni periodiche, accede ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza, riceve informazioni e documentazione dall’azienda e può presentare proposte o reclami al datore di lavoro. 

La sua nomina deriva da un’elezione o designazione tra i lavoratori, e la sua formazione è specifica. 

Non ha responsabilità penali per infortuni, a meno che non si ravvisi una colpa omissiva nel segnalare rischi specifici di cui era a conoscenza.

Il Preposto, come definito dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08, è la figura che sovrintende e vigila direttamente sull’applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori. 

Ha poteri direttivi e di controllo sulle attività che gli sono affidate. 

Le sue mansioni includono il richiamare i lavoratori che non rispettano le procedure, assicurare l’uso corretto dei DPI e, in caso di grave pericolo, intervenire per interrompere l’attività.

 Le responsabilità sono significative, e può incorrere in responsabilità penali o sanzioni in caso di omessa vigilanza che causi un infortunio sul lavoro. La sua formazione specifica (tramite un corso e un aggiornamento periodico) è volta a fornirgli le competenze per questa funzione operativa.

Conclusioni: Il preposto una figura fondamentale nella sorveglianza sanitaria

In conclusione, il Preposto emerge come una figura assolutamente indispensabile e strategica nel complesso panorama della sicurezza sul lavoro. Lungi dall’essere un semplice “capo squadra”, è il garante operativo che, in virtù dei suoi obblighi del preposto definiti dall’Articolo 19 del D.Lgs 81/08 , assicura la vigilanza diretta e costante sull’applicazione delle normative e delle procedure di sicurezza.

Che si tratti di un Preposto “di diritto” formalmente nominato o di un Preposto “di fatto” riconosciuto per i poteri esercitati , le sue responsabilità sono significative, estendendosi fino a implicazioni penali in caso di inosservanza che porti a un infortunio sul lavoro

Per questo, una formazione adeguata (con il corso iniziale di 12 ore e l’obbligatorio aggiornamento biennale di 6 ore ) è non solo un obbligo, ma la chiave della sua tutela e dell’efficacia del sistema.

Dalle sue mansioni di vigilanza e segnalazione alla capacità di intervenire in caso di pericolo grave o infortunio, il Preposto è una sentinella indispensabile per la prevenzione. 

La sua presenza proattiva contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro e a rafforzare l’impegno complessivo dell’azienda nella tutela della salute e dell’incolumità di ogni lavoratore.


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2 commenti su “PREPOSTO E SICUREZZA SUL LAVORO: COMPITI, RESPONSABILITÀ E NOVITÀ 2025”

  1. Buon giorno sono un capo squadra al cargo city di malpensa. Nn ho mai fatto il corso di 12 ore posso rifiutare il ruolo di preposto,nn essendo mai stato retribuito per questo ruolo tra l’altro?

    1. Buongiorno, anche se non ha accettato formalmente l’incarico è previsto un incarico a “preposto di fatto” una sorta di responsabilità intrinseca nella sua mansione lavorativa.
      Alcune aziende prevedono una maggiorazione in caso di nomina a preposto, altre no, dipende dalla sua azienda, può provare a chiedere a un sindacato o a un consulente del lavoro.
      Tutto questo decade però se non se fanno fare la formazione di 12 ore prevista per legge e obbligatoria.
      Quindi le consiglio di segnalare tramite pec all’ufficio personale questa mancanza di formazione specificando che finchè non sarà effettuata non ha le basi per operare in qualità di preposto, una PEC è valida in sede legale o vertenza sindacale, in caso non le rispondano può fare segnalazione all’Ispettorato del lavoro della vostra zona.

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