LAVORATORE MINORENNE: LE REGOLE IMPRESCINDIBILI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEL 2025.

Lavoratore minorenne:Scatto vivido e ottimista di un gruppo di giovani tirocinanti che sorridono, indossando DPI basilari, mentre un formatore adulto indica un cartello sulla sicurezza. Simbolo di formazione professionale in deroga ai divieti.

Lavoratore Minorenne: Tutti gli Obblighi di Sorveglianza Sanitaria, Visite Periodiche e Mansioni Vietate secondo il Medico Competente.


Il lavoratore minorenne deve essere tutelato dalla medicina del lavoro e della normativa italiana in materia di sicurezza. 

Alcune regolamentazioni specifiche, come la Legge 977/1967 e il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), stabiliscono requisiti rigorosi. 

Tali norme definiscono l’obbligo di sorveglianza sanitaria con la valutazione del Medico Competente e impongono il divieto assoluto di adibire i giovani a mansioni considerate pericolose, insalubri o pregiudizievoli per il loro sviluppo psicofisico. 

Comprendere appieno questi obblighi è essenziale per il datore di lavoro, a partire dall’obbligatorietà della visita medica preventiva.

QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER I MINORI?
VISITA MEDICA PREASSUNTIVA MINORI È OBBLIGATORIA?
OGNI QUANTO VA FATTA LA VISITA MEDICA PERIODICA PER I LAVORATORI MINORENNI?
UN LAVORATORE MINORENNE TIROCINANTE È SOGGETTO A SORVEGLIANZA SANITARIA?
CI SONO ESAMI SPECIFICI PER IL LAVORATORE MINORENNE?
COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE MINORENNE VIENE GIUDICATO NON IDONEO AL LAVORO?
QUALI SONO LE MANSIONI VIETATE AI MINORI SECONDO LA LEGGE 977/67?
CONCLUSIONI: LAVORATORE MINORENNE

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i minori?

La tutela del lavoratore minorenne è un pilastro della medicina del lavoro in Italia. La normativa, in particolare la Legge 977/1967 e il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), stabilisce precise protezioni sanitarie.

Per il lavoratore minorenne (adolescenti, ovvero chi ha compiuto i 15 anni e ha assolto l’obbligo scolastico), la sorveglianza sanitaria scatta in due momenti fondamentali.

L’obbligo di sorveglianza sanitaria gestita dal Medico Competente aziendale è certamente attivo quando il minorenne viene adibito a mansioni che, in base al Documento di  Valutazione dei Rischi (DVR), espongono a pericoli per la salute.

Questi includono i rischi previsti dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 (come rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, ecc.), con una particolare attenzione:

  • Soglie ribassate: Per i minorenni, le soglie di rischio (ad esempio, per il rumore) sono spesso più restrittive rispetto ai lavoratori adulti. Il medico del lavoro deve applicare protocolli sanitari più cautelativi.
  • Visita preventiva e periodica: In questi casi è obbligatoria la visita medica preventiva (prima dell’assunzione) e le visite periodiche con cadenza almeno annuale, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Nelle Attività Non a Rischio

Sebbene il Decreto Legge 69/2013 abbia abrogato l’obbligo di certificazione sanitaria per i minori adibiti ad attività “non a rischio” (cioè, non soggette a Sorveglianza Sanitaria secondo il D.Lgs. 81/08), la giurisprudenza successiva ha ribadito la permanenza di un obbligo di visita medica ai sensi della L. 977/1967.

Per le mansioni considerate “non a rischio specifico”, la visita preventiva (e, se necessario, la periodica) è il caso di chiedere al medico del lavoro aziendale se è necessario effettuarla.

Lavoratore minorenne:Lavoratore minorenne: Un Medico Competente (uomo o donna di mezza età con camice) è seduto di fronte a un lavoratore minorenne (adolescente), entrambi impegnati in un colloquio di anamnesi professionale. Luce naturale e messa a fuoco sul dialogo.

Visita medica preassuntiva per i lavoratori minori è obbligatoria?

La tutela della salute del lavoratore minorenne è un punto nevralgico della medicina del lavoro in Italia. Uno dei dubbi più frequenti per i datori di lavoro riguarda l’obbligatorietà della visita medica preventiva o preassuntiva prima dell’inizio del rapporto di lavoro.

La risposta è sì, la visita medica preventiva è un obbligo inderogabile per l’assunzione di un lavoratore minorenne.

Nonostante l’Art. 42 del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) abbia abrogato l’obbligo di alcune certificazioni sanitarie, la visita medica preassuntiva (o preventiva) per i minori ai sensi della Legge 977/1967 è stata mantenuta, come ribadito anche dalla Cassazione (sentenza n. 51907/2016).

L’obiettivo è duplice e riflette la necessità di una sorveglianza sanitaria rafforzata:

  • Verifica di Idoneità: Accertare che il minore sia fisicamente e psicologicamente idoneo a svolgere la mansione specifica, tenendo conto del suo sviluppo non ancora completo.
  • Prevenzione Rischi: Assicurare che il giovane non sia adibito a lavorazioni che rientrano nei divieti assoluti per la minore età (come specificato nell’Allegato I della L. 977/1967).

L’esito della visita porta al rilascio di un certificato di idoneità che attesta la condizione di salute del lavoratore minorenne in relazione ai compiti che dovrà svolgere.

La sorveglianza sanitaria per i minori adibiti a mansioni a rischio sul lavoro specifico prevede protocolli spesso più stringenti rispetto agli adulti. 

Ad esempio, l’esposizione a rumore richiede la sorveglianza sanitaria per i minori già tra 80 e 85 dB(A). 

Affidarsi al Medico Competente è essenziale per adempiere correttamente a questi obblighi.

L’inosservanza dell’obbligo di visita preventiva e periodica per il lavoratore minorenne costituisce una grave violazione della normativa di sicurezza con conseguenti sanzioni per il datore di lavoro.

Ogni quanto va fatta la visita medica periodica per i lavoratori minorenni?

La sorveglianza sanitaria dei giovani in ambito lavorativo rappresenta una priorità assoluta per la medicina del lavoro, data la particolare vulnerabilità del lavoratore minorenne. Oltre alla visita preventiva (obbligatoria prima dell’assunzione), è fondamentale comprendere la cadenza della successiva visita medica periodica.

La normativa cardine a tutela dei minori, la Legge 977/1967, stabilisce in modo esplicito che l’idoneità dei minori all’attività lavorativa deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare a intervalli non superiori a un anno.

Questo principio di massima cautela e monitoraggio costante si applica a tutti i minorenni (adolescenti, ovvero tra i 15 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico) inquadrati in un rapporto di lavoro.

La frequenza delle visite, pur avendo un limite massimo annuale, è gestita e modulata dal Medico Competente aziendale, in stretta applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla  salute e sicurezza sul lavoro).

Per il lavoratore minorenne esposto a rischi specifici individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il medico del lavoro opera come segue:

  1. Frequenza Standard: La visita periodica viene fissata di norma ogni 12 mesi.
  2. Modulazione in Base al Rischio: Il Medico Competente ha la facoltà e il dovere di stabilire una cadenza più ravvicinata (ad esempio, semestrale o trimestrale) se:
    • La mansione comporta un rischio elevato o specifico, soprattutto considerando i limiti più cautelativi imposti ai minori (es. esposizione a rumore, sostanze chimiche irritanti).
    • L’esito di una precedente visita (idoneità con prescrizioni) richiede un monitoraggio clinico più frequente per tutelare lo sviluppo psicofisico del giovane.
  3. Protocollo Sanitario: La cadenza viene definita all’interno del Protocollo Sanitario, che fa parte integrante del DVR aziendale e tiene conto della specifica mansione e dell’età del lavoratore.
Lavoratore minorenne:Scatto vivido e ottimista di un gruppo di giovani tirocinanti che sorridono, indossando DPI basilari, mentre un formatore adulto indica un cartello sulla sicurezza. Simbolo di formazione professionale in deroga ai divieti.

Un lavoratore minorenne tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria?

Si, anche se tirocinante e non retribuito è un lavoratore a tutti gli effetti.

è soggetto ai rischi dei lavoratori aziendali assunti e quindi, se previsto dal protocollo sanitario e dal DVR aziendale, deve sottoporsi alla visita medica del lavoro con il Medico competente.

Ci sono esami specifici per il lavoratore minorenne?

La tutela del lavoratore minorenne è un obbligo primario della medicina del lavoro. Quando si parla di visite mediche per i giovani, la domanda cruciale riguarda la necessità di esami specifici.

La risposta è che non esiste un set di esami standard valido per tutti i minorenni, ma la necessità di accertamenti diagnostici è strettamente correlata alla mansione specifica e ai rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La normativa (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che tutti gli accertamenti sanitari, inclusi esami clinici, biologici e indagini diagnostiche, devono essere:

  1. Mirati al Rischio: Gli esami devono essere specifici per la mansione e l’esposizione professionale. Non si possono richiedere accertamenti non correlati ai rischi lavorativi.

Meno Invasivi Possibili: Devono rispettare i principi etici e professionali della medicina del lavoro, optando per le indagini meno invasive.

Lavoratore minorenne:Immagine ravvicinata e realistica del braccio di un adolescente su cui il Medico del Lavoro sta misurando la pressione sanguigna. L'ambiente è clinico ma accogliente. Dettagli sul monitor digitale.

Cosa succede se un lavoratore minorenne viene giudicato non idoneo al lavoro?

Quando un lavoratore minorenne viene sottoposto a sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) e il Medico Competente esprime un giudizio di non idoneità (totale o parziale, temporanea o permanente) alla mansione specifica, si attivano una serie di tutele legali e pratiche immediate.

La medicina del lavoro ha come scopo primario la protezione del giovane, specialmente considerando la sua particolare vulnerabilità e il processo di sviluppo.

Le Conseguenze Immediate del Giudizio di Non Idoneità

Il giudizio di inidoneità, formalizzato per iscritto dal medico del lavoro e notificato al datore di lavoro, al lavoratore minorenne e, obbligatoriamente, ai titolari della potestà genitoriale, comporta quanto segue:

  1. Impossibilità di Adibizione: Se il giudizio è di inidoneità totale alla mansione, il minore non può in alcun caso svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato valutato. Il datore di lavoro che non ottempera a questo divieto incorre in sanzioni.
  2. Obbligo di Ricollocazione (Idoneità Parziale): Se il giudizio è di inidoneità parziale (con limitazioni o prescrizioni), il datore di lavoro è tenuto a tentare di ricollocare il lavoratore minorenne in mansioni diverse, che siano compatibili con le indicazioni del Medico Competente. Ad esempio, se è stata prescritta l’astensione dal sollevamento pesi, il minore dovrà essere assegnato a mansioni leggere.
  3. Risoluzione del Rapporto (Ultima Ratio): Se, nel caso di idoneità parziale, l’azienda dimostra di non avere mansioni alternative compatibili con le condizioni di salute del minore (impossibilità di repêchage), o in caso di inidoneità totale permanente, l’inidoneità sopravvenuta può costituire un giustificato motivo oggettivo per il recesso dal contratto di lavoro (licenziamento). Tuttavia, data la maggiore tutela del lavoratore minorenne, questa rappresenta l’ultima risorsa.
Il Diritto di Ricorso

Contro il giudizio del Medico Competente, sia il lavoratore minorenne (anche autonomamente, in quanto soggetto equiparato) sia il datore di lavoro hanno la possibilità di presentare ricorso.

  • A chi si ricorre: All’organo di vigilanza territorialmente competente (generalmente l’ASL/ATS locale).
  • Termine: Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio.

L’Organo di Vigilanza, dopo ulteriori accertamenti, ha il potere di confermare, modificare o revocare il giudizio espresso dal medico del lavoro.

Lavoratore minorenne:Foto realistica di un lavoratore minorenne (tirocinante) che esegue un test della vista (visiotest) seduto di fronte a una macchina specifica, con il Medico Competente che osserva i risultati.

Quali sono le mansioni vietate ai minori secondo la Legge 977/67?

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore minorenne è garantita in Italia dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977, più volte aggiornata (in particolare con il D.Lgs. 345/99) per allinearsi alle direttive europee e alle norme del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08).

L’obiettivo fondamentale è evitare che i minori (adolescenti, ovvero ragazzi tra i 15 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico, e bambini in deroga per spettacolo/cultura) siano adibiti a lavori che possano compromettere il loro sviluppo psicofisico.

L’Art. 6 della Legge 977/67 stabilisce il divieto di adibire gli adolescenti a una serie specifica di lavorazioni, processi e lavori elencati nell’Allegato I della stessa legge. Tali divieti riguardano essenzialmente l’esposizione a rischi elevati per la salute e la sicurezza.

Le mansioni vietate si suddividono in tre grandi categorie:

1. Esposizione ad Agenti Fisici, Chimici e Biologici

Il lavoratore minorenne non può essere esposto a:

  • Agenti Fisici: Ad esempio, rumori con un’esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel (dB(A)), e lavorazioni in atmosfera a pressione superiore a quella naturale (es. lavori subacquei).
  • Agenti Chimici: Lavori che comportano l’esposizione a sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sostanze con particolari indicazioni di rischio (es. piombo, amianto).
  • Agenti Biologici: Esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (ad alto rischio di infezione o malattia grave).
2. Lavorazioni, Processi e Ambienti Pericolosi

Sono espressamente vietate le attività che per loro natura mettono a repentaglio l’incolumità fisica, tra cui:

  • Lavori di fabbricazione e manipolazione di esplosivi.
  • Lavori in serragli con animali feroci o velenosi o lavori di mattatoio.
  • Lavori in cave, miniere, gallerie, pozzi e attività di escavazione.
  • Lavori che comportano rischi elettrici da alta tensione.
  • Lavori che espongono a temperature estreme (es. forni a temperatura superiore a 500°C).
  • Lavori con manovra di apparecchi di sollevamento (es. gru) o macchine operatrici semoventi.
  • Lavori con un ritmo determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
3. Limiti Specifici di Carico

In aggiunta ai divieti, il lavoratore minorenne non può essere adibito al trasporto di pesi per un periodo superiore alle 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Conclusioni: Lavoratore minorenne

La disciplina del lavoratore minorenne in Italia è improntata a un principio di massima cautela e tutela rafforzata. La medicina del lavoro, attraverso l’operato del Medico Competente o medico del lavoro, riveste un ruolo cruciale per garantire che lo sviluppo psicofisico dei giovani non sia compromesso dall’attività professionale.

Elementi come l’obbligo di sorveglianza sanitaria con visite preventive (preassuntive) e periodiche con cadenza annuale (o più ravvicinata, se stabilito dal medico) rappresentano presidi irrinunciabili. Questi accertamenti, inclusi gli eventuali esami specifici strettamente correlati al rischio, sono volti a verificare l’idoneità alla mansione, che è valutata con soglie di rischio spesso più restrittive rispetto agli adulti.

Il datore di lavoro è tenuto non solo a rispettare i divieti assoluti (come le mansioni pericolose elencate nell’Allegato I della Legge 977/67), ma anche ad attuare ogni misura di ricollocazione in caso di giudizio di inidoneità, potendo ricorrere al recesso solo come estrema e ultima possibilità.

La salute e la sicurezza dei minori al lavoro non sono solo un adempimento normativo, ma un investimento sociale che ogni azienda deve perseguire con rigore.


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