Lavoratrici in gravidanza: dalla valutazione dei rischi con il Medico Competente ai diritti sul cambio mansione e il divieto di licenziamento.
La gravidanza è un periodo fisiologico delicato che richiede particolari attenzioni anche nel contesto lavorativo.
In Italia, la legge riconosce una tutela specifica per le lavoratrici in gravidanza, non solo sotto il profilo previdenziale e contrattuale, ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Una corretta gestione di questo periodo passa necessariamente attraverso la medicina del lavoro, la valutazione dei rischi e il ruolo fondamentale del medico competente.È essenziale comprendere quali sono le mansioni a rischio e come si attiva il sistema di protezione previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e dal Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001).
QUALI SONO LE MANSIONI A RISCHIO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA?
È POSSIBILE RICHIEDERE UN CAMBIO MANSIONE IN GRAVIDANZA?
LA VISITA DEL MEDICO COMPETENTE IN GRAVIDANZA È OBBLIGATORIA?
SE LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA SI RIFIUTA LA VISITA?
LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA PUÒ LAVORARE FINO AL PARTO?
SI PUÒ LICENZIARE UNA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA?
CONCLUSIONI: LAVORATRICE IN GRAVIDANZA
Quali sono le mansioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza?
La gravidanza è un periodo fisiologico delicato che richiede particolari attenzioni anche nel contesto lavorativo.
In Italia, la legge riconosce una tutela specifica per le lavoratrici in gravidanza, non solo sotto il profilo previdenziale e contrattuale, ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Una corretta gestione di questo periodo passa necessariamente attraverso la medicina del lavoro, la valutazione dei rischi e il ruolo fondamentale del medico competente.
Ma quali sono, concretamente, le mansioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza? E come si attiva il sistema di protezione previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e dal Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001)?
Il ruolo della valutazione dei rischi e del medico competente
Non appena una lavoratrice comunica ufficialmente al datore di lavoro lo stato di gravidanza (con relativa certificazione medica), scatta un obbligo giuridico: il datore deve riesaminare la valutazione dei rischi specificamente in relazione alla sua condizione.
Questo passaggio è cruciale, perché alcune mansioni, pur non pericolose per la popolazione generale, possono rappresentare un rischio per la salute della gestante o del nascituro.
Il medico competente, figura centrale nella sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008, svolge un ruolo attivo in questa fase. È infatti chiamato a:
- valutare l’idoneità della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- collaborare con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per identificare eventuali fattori di rischio specifici;
- proporre, se necessario, misure di prevenzione, come il cambio temporaneo di mansione o l’adattamento del posto di lavoro.
La sorveglianza sanitaria non si limita a controlli periodici, ma si trasforma in un monitoraggio dinamico della condizione della lavoratrice, con particolare attenzione all’evoluzione della gravidanza e alle esigenze cliniche emergenti.
Mansioni a rischio: quali attività devono essere evitate?
Il legislatore ha individuato, in modo puntuale, una serie di agenti, processi e condizioni lavorative che possono risultare pericolosi per le lavoratrici in gravidanza. L’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche) elenca i fattori di rischio vietati o comunque da valutare con estrema cautela.
Tra questi rientrano:
- Esposizione ad agenti chimici: sostanze tossiche, cancerogene, mutagene o teratogene (ad esempio solventi organici, piombo, mercurio, anestetici inalatori). Anche basse concentrazioni, normalmente tollerate, possono attraversare la barriera placentare e danneggiare il feto.
- Agenti fisici: radiazioni ionizzanti (comuni in ambito sanitario o industriale), campi elettromagnetici ad alta frequenza, rumore eccessivo o vibrazioni meccaniche prolungate, che possono influire negativamente sullo sviluppo fetale o aumentare il rischio di parto prematuro.
- Agenti biologici: virus, batteri o parassiti (come il citomegalovirus, la toxoplasmosi o il virus della rosolia) rappresentano un pericolo concreto, soprattutto per chi lavora in ambito sanitario, veterinario, laboratoristico o nell’assistenza a persone vulnerabili.
- Mansioni fisicamente gravose: sollevamento e trasporto di carichi pesanti, lavori in posizioni forzate (prolungata stazione eretta o seduta senza possibilità di movimento), movimenti ripetitivi o sforzi eccessivi. Queste attività possono aumentare il rischio di complicanze ostetriche, come il distacco di placenta o il parto pretermine.
- Lavoro notturno, straordinari o turni irregolari: il D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno dalle 24:00 alle 6:00 per le lavoratrici in gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo specifiche deroghe motivate e concordate.
- Stress lavoro-correlato elevato: condizioni di forte pressione psicologica, conflitti relazionali, mancanza di supporto o carichi cognitivi eccessivi possono influire negativamente sul benessere psicofisico della gestante, con ripercussioni anche sul feto.
Cosa succede se la mansione è a rischio?
Se, a seguito della valutazione congiunta tra datore di lavoro, RSPP e medico del lavoro, si accerta che la mansione attuale comporta un rischio incompatibile con la gravidanza, la legge prevede due opzioni prioritarie:
- Adattamento del posto di lavoro: modifiche tecniche o organizzative per eliminare o ridurre il rischio (es. fornitura di sedie ergonomiche, riduzione dell’orario, eliminazione di compiti pericolosi).
- Cambio temporaneo di mansione: assegnazione a un’attività compatibile con lo stato di gravidanza, senza penalizzazioni retributive.
Solo in assenza di entrambe le soluzioni, è possibile ricorrere al congedo anticipato per gravidanza a rischio, con indennità a carico dell’INPS.
La collaborazione tra lavoratrice, datore e medico competente
La tutela efficace delle lavoratrici in gravidanza si basa su un approccio collaborativo. La lavoratrice ha il dovere di comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza e di segnalare eventuali cambiamenti nella propria condizione di salute.
Il datore di lavoro deve garantire un ambiente sicuro e attivare le procedure previste. Il medico competente, infine, funge da garante della salute, fornendo pareri tecnico-sanitari vincolanti per la gestione del rischio.
In sintesi, non esiste un elenco statico di “mansioni vietate”, ma una valutazione dinamica e personalizzata, fondata sui principi della medicina del lavoro e sulla sorveglianza sanitaria mirata. Solo così è possibile conciliare il diritto al lavoro con il diritto alla salute, tutelando sia la madre che il nascituro.

È possibile richiedere un cambio mansione in gravidanza?
Sì, è possibile – e in molti casi è un vero e proprio diritto – richiedere un cambio di mansione durante la gravidanza.
La legge italiana riconosce alle lavoratrici in gravidanza una tutela specifica non solo sotto il profilo economico e previdenziale, ma anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Questo diritto si inserisce a pieno titolo nel quadro della medicina del lavoro, dove il medico competente svolge un ruolo centrale nella valutazione dei rischi e nella protezione della salute della gestante.
Ma in quali casi si può chiedere il cambio mansione? Chi lo decide? E quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Vediamo punto per punto come funziona questo importante strumento di tutela.
Il diritto al cambio mansione
Il cambio di mansione in gravidanza non è una semplice agevolazione, ma una misura di prevenzione obbligatoria prevista dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e dal Testo Unico in materia di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).
L’obiettivo è evitare che la lavoratrice sia esposta a fattori di rischio che potrebbero compromettere la sua salute o quella del nascituro.
Non è necessario che la gravidanza presenti complicanze: basta che la mansione attualmente svolta comporti rischi potenziali riconosciuti dalla normativa.
In questi casi, il datore di lavoro deve valutare l’opportunità di assegnare temporaneamente mansioni diverse, compatibili con lo stato fisiologico della gestante.
Come si richiede il cambio mansione?
La procedura è semplice:
- La lavoratrice comunica per iscritto al datore di lavoro lo stato di gravidanza, allegando il certificato medico.
- Il datore, d’intesa con il medico competente e il RSPP, valuta i rischi legati alla mansione attuale.
- Se dovessero emergere delle incompatibilità con la mansione ricoperta dalla gestante, si propone un’attività alternativa, senza alcuna penalizzazione retributiva (il trattamento economico deve rimanere invariato).
- In assenza di mansioni compatibili, si attiva il congedo anticipato per gravidanza a rischio, con indennità a carico dell’INPS.
Importante: non è la lavoratrice a dover dimostrare il rischio, ma il datore a doverlo escludere attraverso una corretta valutazione.

La visita del medico competente in gravidanza è obbligatoria?
Sì, la visita del medico competente in gravidanza è obbligatoria – non tanto per la lavoratrice in quanto tale, quanto per il datore di lavoro, che ha il dovere legale di garantire un ambiente di lavoro sicuro e adatto alla condizione fisiologica della gestante.
Questo obbligo rientra a pieno titolo nel sistema di sorveglianza sanitaria previsto dal D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ed è uno dei pilastri della medicina del lavoro in Italia.
Perché la visita è obbligatoria? Il ruolo del medico competente
Il medico competente (spesso definito anche medico del lavoro) è la figura sanitaria designata dal datore di lavoro per attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.
Nel caso delle lavoratrici in gravidanza, il suo ruolo diventa ancora più centrale, perché la gravidanza stessa è considerata una condizione che può modificare la suscettibilità ai rischi professionali.
Non appena la lavoratrice comunica ufficialmente lo stato di gravidanza – con un certificato medico rilasciato dal ginecologo o dal medico curante – il datore di lavoro è tenuto a:
- riesaminare la valutazione dei rischi specificamente in relazione alla sua condizione;
- convocare la lavoratrice per una visita medica straordinaria presso il medico competente.
Questa visita non è facoltativa: è un adempimento obbligatorio previsto dall’articolo 28, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, introdotto proprio per rafforzare la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerperio o allattamento.
Cosa succede durante la visita?
Durante l’incontro, il medico del lavoro:
- raccoglie informazioni sulla mansione svolta e sull’ambiente lavorativo;
- valuta la presenza di fattori di rischio (chimici, fisici, biologici, ergonomici o psicosociali);
- esamina la documentazione clinica fornita dalla lavoratrice;
- formula un giudizio di idoneità, che può essere:
- idoneità senza limitazioni;
- idoneità con prescrizioni (es. cambio di mansione, adattamento del posto di lavoro);
- inidoneità temporanea, con conseguente allontanamento dal posto di lavoro.
Questo giudizio ha valore legale e vincola il datore di lavoro a prendere le misure necessarie per tutelare la salute della lavoratrice e del nascituro.

Se la lavoratrice in gravidanza si rifiuta la visita?
Pur essendo la visita parte di un obbligo del datore, la partecipazione della lavoratrice rimane un atto volontario – ma con conseguenze importanti.
Se rifiuta di sottoporsi alla visita del medico competente, il datore non può emettere un giudizio di idoneità e, di conseguenza, non può garantire la sicurezza della mansione assegnata.
In questi casi, l’azienda potrebbe essere costretta a sospendere cautelativamente la lavoratrice dal lavoro, con attivazione del congedo per gravidanza a rischio a carico dell’INPS.
Pertanto, anche se non esiste un obbligo penale per la lavoratrice, rifiutare la visita significa rinunciare a una protezione fondamentale garantita dalla normativa sulla medicina del lavoro.
La lavoratrice in gravidanza può lavorare fino al parto?
Si, ma dipende da una serie di fattori legati alla salute della gestante, alla natura delle mansioni svolte e, soprattutto, alla valutazione del rischio lavorativo effettuata dal medico del lavoro nell’ambito della medicina del lavoro.
In Italia, la legge tutela in modo specifico le lavoratrici in gravidanza, garantendo loro il diritto di proseguire l’attività lavorativa solo se questa non comporta rischi per la propria salute o quella del nascituro. A fare chiarezza su questa compatibilità è il medico competente, figura centrale nella sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Il congedo obbligatorio: i limiti temporali
Prima di entrare nel merito della compatibilità lavorativa, è utile ricordare che la legge prevede un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro:
- 2 mesi prima del parto (fino a 5 mesi in caso di gravidanza a rischio);
- 3 mesi dopo il parto.
Questo congedo di maternità obbligatorio è regolato dal Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) e non può essere derogato, nemmeno su richiesta della lavoratrice.
Tuttavia, fino all’inizio del congedo obbligatorio, la donna può continuare a lavorare – a patto che la mansione sia ritenuta compatibile con lo stato di gravidanza.
È importante distinguere tra:
- gravidanza fisiologica: in assenza di complicanze e con mansioni non a rischio, la lavoratrice può proseguire l’attività fino al termine consentito dalla legge;
- gravidanza a rischio: se il ginecologo o il medico competente rilevano condizioni cliniche particolari (es. minaccia d’aborto, ipertensione, diabete gestazionale), o se il posto di lavoro presenta pericoli, il lavoro può essere interrotto già nei primi mesi.
In entrambi i casi, è la sorveglianza sanitaria mirata – coordinata tra ginecologo, medico curante e medico del lavoro – a garantire una tutela personalizzata e tempestiva.
Cosa succede se la data del parto slitta?
Se la lavoratrice è ancora in servizio al termine dei 2 mesi previsti prima del parto e il parto avviene in ritardo, può continuare a lavorare fino al momento del parto effettivo, purché il medico competente confermi l’idoneità.
In questo caso, il periodo di congedo post partum si prolunga di conseguenza, mantenendo invariata la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi totali).
Si può licenziare una lavoratrice in gravidanza?
La risposta, in linea generale, è no.
Questa protezione non è solo un principio etico, ma un obbligo giuridico sancito dal Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e rafforzato dalla normativa sulla medicina del lavoro e sulla sorveglianza sanitaria.
Vediamo però nel dettaglio quando – e se – è davvero possibile licenziare una lavoratrice in gravidanza, e quali sono i ruoli del medico competente e del medico del lavoro in questo contesto.
Il divieto di licenziamento: durata e ambito
L’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce un divieto assoluto di licenziamento per le lavoratrici in gravidanza, a partire:
- dal momento in cui la gravidanza è accertata (generalmente con certificato medico),
- fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Questo divieto si applica a tutti i tipi di contratto (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, collaborazioni coordinate e continuative con inquadramento subordinato) e riguarda qualsiasi forma di recesso unilaterale da parte del datore, sia per giustificato motivo oggettivo (es. riduzione di personale) che soggettivo (es. inadempimenti).
Eccezioni al divieto: casi estremamente limitati
Il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza è lecito solo in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge:
- Cessazione dell’attività aziendale: se l’azienda chiude definitivamente e non è possibile il trasferimento o la riassunzione.
- Gravi colpe disciplinari: ad esempio, furto, violenza, frode o comportamenti dolosi che giustificherebbero il licenziamento anche al di fuori della gravidanza.
- Scadenza del contratto a termine: se il rapporto è a tempo determinato e termina naturalmente, senza rinnovo.
In tutti questi casi, il datore deve comunque dimostrare in modo inequivocabile che il licenziamento non è collegato allo stato di gravidanza, pena la sua nullità e l’obbligo di reintegro o risarcimento.
Il ruolo della medicina del lavoro e del medico competente
Anche se il medico del lavoro (o medico competente) non ha un ruolo diretto nella decisione di licenziamento, la sua figura è fondamentale per garantire la corretta gestione della gravidanza in azienda e prevenire situazioni di conflitto.
Infatti, una volta comunicata la gravidanza:
- il datore di lavoro è obbligato a convocare la lavoratrice per una visita straordinaria da parte del medico del lavoro nell’ambito della sorveglianza sanitaria;
- il medico competente valuta l’idoneità alle mansioni e, se necessario, propone adattamenti o cambio di mansione;
- qualsiasi tentativo di “spingere” la lavoratrice a dimettersi o di renderle il lavoro insostenibile (mobbing, isolamento, aumento artificioso del carico) può configurare una violazione del divieto di licenziamento indiretto.
In altre parole, la medicina del lavoro non solo tutela la salute, ma contribuisce a prevenire abusi e a garantire che la gravidanza non diventi un pretesto per discriminazioni o allontanamenti illegittimi.
Conseguenze del licenziamento illegittimo
Se una lavoratrice in gravidanza viene licenziata in violazione del divieto:
- il licenziamento è nullo (non semplicemente annullabile);
- la lavoratrice ha diritto al reintegro immediato nel posto di lavoro;
- in alternativa, può richiedere un risarcimento pari ad almeno 5 mensilità, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di illegittima interruzione.
Inoltre, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, in procedimenti penali per discriminazione.
Conclusioni: il referto della visita medica del lavoro
L’efficace tutela delle lavoratrici in gravidanza in Italia si fonda su un solido impianto normativo che unisce la medicina del lavoro e i diritti previdenziali.
Nonostante la gravidanza sia un periodo fisiologico, essa richiede che il datore di lavoro rianalizzi i rischi professionali e, in collaborazione con il medico competente, garantisca un ambiente di lavoro sicuro per la madre e per il nascituro.
La corretta gestione di questo periodo cruciale poggia su tre pilastri: la comunicazione tempestiva da parte della lavoratrice, l’attivazione immediata delle procedure di sicurezza da parte del datore di lavoro e la sorveglianza sanitaria mirata del medico del lavoro.
Solo attraverso questa sinergia è possibile conciliare pienamente il diritto al lavoro con la protezione della salute della lavoratrice e del nascituro.

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2 commenti su “LAVORATRICI IN GRAVIDANZA: I 5 ASPETTI FONDAMENTALI PER LA TUTELA IN AZIENDA”
Buongiorno un dubbio essendo dipendente estetista se accetto il cambio mansione e il medico del lavoro viene e ritiene tutto idoneo fino a che mese posso lavorare? E soprattutto quando mesi di maternità mi spettano poi al rientro? Sono diversi dai mesi che spettano come lavoro di estetista che non effettua il cambio mansione?
Buongiorno, salvo differenti indicazioni mediche la normativa italiana prevede 5 mesi di maternità che in genere vengono suddivise in 2 prima e 3 dopo il parto, ma se autorizzate dal medico del lavoro e dal ginecologo si possono fare anche nella combinazione 1+4 o addirittura tutti e 5 dopo il parto.
Per altre specifiche contrattuali ti conviene fare riferimento a un patronato o a un CAF che sapranno darti sicuramente informazioni più dettagliate.