La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 (art. 8, comma 2).
Le linee guida risultanti dalla conferenza unificata del 18 settembre 2008 chiariscono a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento, in particolare:
- Attivazione della procedura: trasmissione dell’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte dei datori di lavoro;
- Modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;
- Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente;
- Procedure di laboratorio per l’effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello;
- Procedure di diagnosi accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti;
- Metodologia dell’accertamento da parte del medico competente;
- Metodologia dell’accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti;
- Requisiti di qualità dei laboratori di analisi.
Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente
1. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il medico competente stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.
Entro i medesimi 30 giorni il medico competente trasmette formalmente al datore di lavoro il cronogramma degli accessi per gli accertamenti. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento.
2. In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari”.Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il lavoratore non si presenti all’accertamento per giustificati e validi motivi debitamente documentati lo stesso dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di primo livello, dovranno tenere conto di questa precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base al situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente. In caso di rifiuto invece, il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione per “impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti”.
3. L’accertamento comprende la visita medica orientata all’identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale visita, dovrà essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello. Questo potrà essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla Regione o Provincia Autonoma o presso il laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell’Intesa del 30 ottobre 2007, a tale specifico scopo,comportando, pertanto, la sola raccolta del campione contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche immunochimiche rapide, pur che siano note e vengano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite nelle presenti linee guida e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di seguito dettagliato) una conferma di risultati mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa.
4. In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente conclude l’accertamento con giudizio certificato di “idoneità” allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
5. In caso di positività degli accertamenti di primo livello, si procederà come di seguito:
a. il lavoratore viene giudicato “temporaneamente inidoneo alla mansione”,
b. viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di
lavoro che provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio.
c. Viene comunicata al lavoratore la possibilità di una revisione del risultato in base al quale è stato espresso il giudizio di non idoneità, che dovrà essere richiesta entro i 10 giorni dalla comunicazione dell’esito di cui sopra.
d. Il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l’effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. L’invio è previsto in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all’art. 5, comma 3 dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007).
Procedure di laboratorio per l’effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello
1. Fermo restando la possibilità di eseguire test analitici immunochimici rapidi contestualmente alla visita medica (“on site”) nel rispetto, comunque, dei criteri di sensibilità ed oggettivazione del risultato sopra riportati, è da prevedere, da parte del medico competente, il ricorso a laboratori autorizzati dalle Regioni o Province Autonome (fatte salve ulteriori specifiche e determinazioni) o presso il laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 e 6 dell’Intesa del 30 ottobre 2007 a cui i medici competenti potranno far riferimento anche per i test analitici immunochimici (o di primo livello) di cui al presente atto. Il laboratorio, ricevute dal medico competente le aliquote del campione prelevato, provvede alla identificazione, all’esecuzione delle analisi per il rilevamento delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti.
2. Gli accertamenti analitici dovranno basarsi su metodi automatizzati di screening immunochimico, prevedendo, in caso di positività, una conferma mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa (impiegando l’aliquota “B” del campione successivamente specificato).
3. La comunicazione dell’esito da parte del laboratorio al medico competente dovrà avvenire entro un periodo indicativamente non superiore ai 10 giorni.
4. In caso di positività, è da prevedere l’idonea conservazione per un periodo minimo di 90 giorni (aliquota “C” del campione come successivamente specificato) del campione per l’eventuale test di revisione che può essere richiesto dal lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’accertamento.
5. Il lavoratore potrà chiedere la ripetizione dell’analisi sullo stesso campione precedentemente prelevato (secondo la procedura di seguito riportata) dalla struttura sanitaria competente. Il lavoratore ha facoltà di richiedere che la ripetizione dell’analisi avvenga alla sua presenza o alla presenza di un proprio consulente tecnico con onere economico a suo carico.
6. Le concentrazioni urinarie di cutoff da adottarsi nelle procedure di laboratorio del primo livello di accertamenti sono le medesime di quelle adottate anche nel secondo livello.
Procedure diagnostiche–accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti
1. Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente, viene inviato dallo stesso alla struttura sanitaria competente per la visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostico-medico legali e chimico- tossicologiche di seguito riportate.. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga agli accertamenti si rimanda all’art. 5 di cui all’Intesa C.U. del 30 ottobre 2008.
2. I Sert, in particolare, dovranno accertare, oltre alle modalità e frequenza di assunzione delle sostanze, anche la presenza o assenza di tossicodipendenza. Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, indipendentemente dalla modalità e frequenza d’uso delle sostanze riferite dal lavoratore, verrà data comunicazione scritta al medico competente, corredata degli esiti degli esami di laboratorio effettuati e i riscontri clinici rilevati, il quale, a sua volta, certificherà l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall’espletamento della mansione il lavoratore interessato.
3. Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o un’idonea terapia, dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con la conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 124 del D.P.R. n. 309, 3 ottobre 1990 e successive modificazioni. Anche la presenza di stato di tossicodipendenza andrà comunicato per iscritto al medico competente.
4. Monitoraggio Cautelativo: il soggetto per il quale sia stata certificata l’assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente (SERT) ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati completamente e costantemente negativi. Per le persone in cui è stato diagnosticato e certificato uno stato di tossicodipendenza, tale periodo di osservazione inizierà al termine del periodo di riabilitazione, dichiarato e certificato dal SerT come “remissione completa” secondo i criteri dell’OMS . Le modalità di monitoraggio dovranno prevedere almeno un test tossicologico mensile su matrice urinaria con raccolta del campione senza preavviso (cioè non programmabile dal lavoratore) e, alla conclusione del periodo, un test su matrice pilifera, eseguiti secondo le medesime procedure e metodologie richieste per il secondo livello diagnostico accertativo.
Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o impossibile determinazione con i test di screening di primo livello (es. LSD e altri allucinogeni) che, tuttavia, sono in grado di alterare profondamente le condizioni psicofisiche del soggetto. Pertanto, e’ necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre correlato ad un riscontro clinico e/o strumentale specifico (valutazione della capacità di reattività e cognitiva in generale), se necessario, teso a verificare lo stato di idoneità psicofisica anche in assenza di positività dei test tossicologici ma in presenza di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all’uso di sostanze non facilmente rilevabili con i normali test. In caso di fondato sospetto, al fine del contenimento della spesa, si potranno richiedere test tossicologici specifici orientati alla determinazione delle sostanze di cui si ipotizza l’uso da parte del lavoratore.