Il Visiotest: cos’è, come funziona e perché è centrale nella sorveglianza sanitaria

Ultimo aggiornamento: 04/07/2026

Ci sono esami che, nella nostra esperienza di Medico Competente, i lavoratori sottovalutano sistematicamente, il Visiotest  è uno di questi.

Dura pochi minuti, non fa male, non richiede prelievi, e proprio per questo viene percepito come una formalità.

Eppure, dopo anni di attività sul campo, posso dire che è uno degli esami che più spesso fa emergere problemi di cui il lavoratore era del tutto ignaro.

Chi passa otto ore davanti a uno schermo raramente si accorge, da solo, che la propria vista sta cambiando: se ne accorge il Visiotest.

Su questi temi i chiarimenti normativi sono intervenuti più volte di recente, da ultimo con la Circolare INAIL n. 11 del marzo 2023 sui dispositivi di correzione visiva, di cui parlo più avanti.

Indice:
CHE COS’È IL VISIOTEST E A CHI SI RIVOLGE
COME SI INTERPRETANO I RISULTATI
OGNI QUANTO SI RIPETE: LA PERIODICITÀ CORRETTA SECONDO L’ART. 176
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE
IL VISIOTEST NEL QUADRO COMPLESSIVO DELLA SORVEGLIANZA
FAQ

Che cos’è il Visiotest e a chi si rivolge

Il Visiotest è un esame di screening della funzionalità visiva che si effettua tramite un apposito strumento ottico, il visiotester, nel quale il lavoratore guarda una serie di tavole e immagini di prova: non è una visita oculistica, ma un test rapido e non invasivo, pensato per individuare in modo oggettivo eventuali difetti visivi che possano interferire con la mansione.

Il Visiotest si rivolge in particolare ai videoterminalisti, cioè ai lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno 20 ore settimanali. È questa la soglia che fa scattare gli obblighi di sorveglianza sanitaria specifica.

Ho già trattato in dettaglio chi rientra in questa categoria nel nostro articolo sulla “Salute degli occhi sul Lavoro” e vale la pena ricordare che la soglia si calcola sull’uso effettivo, non sulle ore di presenza in ufficio.

Secondo una review sistematica pubblicata l’8 marzo 2025 su Future Science OA stima che la Computer Vision Syndrome interessi circa il 69% di chi utilizza abitualmente schermi, con punte fino al 74% nel periodo di massima diffusione dello smart working. Numeri che mi confermano perché questo esame non sia affatto una formalità.

Visiotest © Medicolavoro.org
 Visiotest effettuato presso il nostro studio medico di Pavia © Medicolavoro.org

Come si interpretano i risultati

Qui arriva un equivoco molto comune da chiarire: il Visiotest non produce una diagnosi, è uno strumento di screening. Il suo esito va letto e interpretato dal Medico Competente.

Noi di Medicolavoro.org abbiamo dedicato un’intera guida a questa figura, Il Medico Competente Aziendale, e la conclusione era chiara: è il medico, non la macchina, a esprimere il giudizio.

Se il test evidenzia un’anomalia, la mia scelta è quasi sempre indirizzare il lavoratore a una visita oculistica specialistica di secondo livello: il Visiotest mi dice dove guardare, non cosa fare. Su questa base formulo il giudizio di idoneità alla mansione, che può essere pieno, con prescrizioni o con limitazioni — tema che abbiamo approfondito in Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere.

Tutti gli esiti confluiscono poi nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, che accompagna la persona lungo tutta la sua storia lavorativa.

Ogni quanto si ripete: la periodicità corretta secondo l’art. 176

La periodicità della sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti è disciplinata dall’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 (Titolo VII, Capo II), non dall’Allegato XXXIV, che riguarda invece i soli requisiti tecnici delle postazioni — su questo punto voglio essere netto, perché circola parecchia confusione. La norma prevede:

  • Periodicità biennale: ogni 2 anni per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni;
  • Periodicità quinquennale: ogni 5 anni in tutti gli altri casi.

Il Medico Competente può stabilire una periodicità diversa in presenza di rischi individuali particolari, ma non esiste una “visita annuale” per i videoterminalisti: se ve la propongono come regola generale, è un errore.

I principi generali della sorveglianza sanitaria — visita preventiva, periodica, su richiesta, al cambio mansione, al rientro dopo assenza superiore a 60 giorni — sono invece fissati dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina anche il diritto del lavoratore a ricorrere avverso il giudizio entro 30 giorni. Per il quadro completo rimando a Sorveglianza Sanitaria: quando è obbligatoria e per chi e a Visita Medica Periodica: 10 punti chiave.

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Il datore di lavoro deve garantire la sorveglianza sanitaria ai videoterminalisti e fornire a proprie spese i Dispositivi Speciali di Correzione Visiva (DSCV) quando io li indico come necessari per la mansione (art. 176, comma 6). È importante ricordare che i normali occhiali da vista non sono a carico dell’azienda.

La Circolare INAIL n. 11 del 24 marzo 2023 lo ha chiarito definitivamente: solo i DSCV veri e propri — ad esempio le lenti “office” prescritte su mia indicazione — sono a carico del datore; gli occhiali per un difetto visivo personale restano una spesa del lavoratore.

Il lavoratore, dal canto suo, ha l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria: non è una gentilezza verso l’azienda, ma uno strumento di tutela della propria salute. Lo studio italiano di validazione del Questionario CVS-Q©, condotto a Padova su un campione di 40 videoterminalisti, ha rilevato una prevalenza di Computer Vision Syndrome del 62,5%; è un campione ridotto, ma è l’unico dato quantitativo italiano diretto di cui disponiamo. Sul versante della prevenzione quotidiana consiglio la lettura di Salute degli occhi sul lavoro: 10 semplici regole per preservare la vista.

visiotest - lavoratrice

Il Visiotest nel quadro complessivo della sorveglianza

Il Visiotest non viaggia mai da solo.

A seconda dei rischi, lo affianco ad altri accertamenti del protocollo sanitario: la Spirometria, l’Audiometria e l’ECG. E va ricordato che il lavoro al videoterminale è spesso anche un lavoro sedentario: ne abbiamo parlato in I rischi di un lavoro sedentario. Tutto parte dalla corretta valutazione dei rischi, come spieghiamo nel Documento Valutazione dei Rischi (DVR), restando la fonte istituzionale di riferimento il documento INAIL “Conoscere il rischio: Videoterminali”

FAQ

1. Ogni quanto va ripetuto il Visiotest per un videoterminalista?

Secondo l’art. 176 del D.Lgs. 81/2008, ogni 2 anni per chi ha più di 50 anni o è idoneo con prescrizioni/limitazioni, ogni 5 anni negli altri casi. Il Medico Competente può ridurre l’intervallo per rischi individuali particolari, ma non esiste una periodicità annuale di regola.

2. Gli occhiali da vista me li paga il datore di lavoro?

No, non i normali occhiali. La Circolare INAIL n. 11/2023 chiarisce che solo i Dispositivi Speciali di Correzione Visiva (DSCV), prescritti dal Medico Competente per la specifica mansione al videoterminale, sono a carico dell’azienda.

3. Cosa succede se il Visiotest risulta negativo, cioè evidenzia un problema?

Il Visiotest non fornisce una diagnosi: se emerge un’anomalia, il Medico Competente indirizza il lavoratore a una visita oculistica specialistica di approfondimento prima di esprimere il giudizio di idoneità.

4. Che differenza c’è tra il Visiotest e la visita oculistica?

Il Visiotest è un test di screening rapido eseguito nell’ambito della sorveglianza sanitaria. La visita oculistica è un esame specialistico approfondito, cui si accede in un secondo momento se il Visiotest o il Medico Competente lo ritengono necessario.

5. Sono obbligato a fare il Visiotest?

Sì, se rientri tra i videoterminalisti soggetti a sorveglianza sanitaria. Sottoporsi agli accertamenti è un obbligo del lavoratore ed è, prima di tutto, uno strumento di tutela della tua salute visiva.


Nel caso in cui la tua azienda necessiti della consulenza di un Medico Competente, e i tuoi lavoratori avessero necessità di visite mediche specialistiche, non esitare a contattarci al numero telefonico 0262066373 per ogni informazione!

Visiotest
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Oppure non esitare a contattarci per una consulenza professionale sul tema.

2 commenti su “IL VISIOTEST”

  1. Buongiorno , vorrei sapere come può un comune autista di autobus risultato non idoneo alle visite mediche presso la struttura RFI a sottoporsi personalmente e privatamente a visite mediche per DM 88/99 senza dover ricorrere alle ferrovie.
    In attesa di cortese riscontro , porgo distinti saluti

    1. Buongiorno, le consiglio di fare ricorso all’ASL Ufficio SPresal entro 30 giorni dalla ricezione dell’Inidoneità al Lavoro. Sarà istituita una commissione esterna ai medici di RFI che valuteranno il caso e decideranno se darle idoneità o confermare il giudizio del Medico RFI.

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