Visita Medica Periodica: La Sorveglianza Sanitaria in Medicina del Lavoro tra obblighi del Medico Competente, rischi e giudizi di idoneità.
La visita medica periodica è l’appuntamento centrale della Sorveglianza Sanitaria, il sistema di controlli obbligatori previsto dalla Medicina del Lavoro per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici.
Gestita dal Medico Competente, questa valutazione non è un controllo generico, ma un esame mirato a verificare l’idoneità alla mansione nel tempo, prevenendo malattie professionali e garantendo la sicurezza in azienda.
COSA SI INTENDE PER VISITA MEDICA PERIODICA?
LA SCADENZA DELLA VISITA MEDICA PERIODICA SUL LAVORO È UGUALE PER TUTTI?
E’ OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA PERIODICA?
QUALI SONO LE VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PER I LAVORATORI?
QUALI ESAMI VENGONO SVOLTI DURANTE LA VISITA MEDICA PERIODICA?
VENGONO EFFETTUATI ESAMI TEST ANTIDROGA DURANTE LA VISITA MEDICA PERIODICA?
QUALI SONO I GIUDIZI DEL MEDICO DEL LAVORO?
E’ POSSIBILE CONTESTARE IL GIUDIZIO DEL MEDICO DEL LAVORO?
CHI PAGA LA VISITA MEDICA PERIODICA?
CI SI PUO' RIFIUTARE DI FARE LA VISITA MEDICA PERIODICA?
QUALI SANZIONI IN CASO DI MANCATA VISITA MEDICA PERIODICA?
CONCLUSIONI: VISITA MEDICA PERIODICA
Cosa si intende per visita medica periodica?
La visita medica periodica è un controllo sanitario obbligatorio previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), finalizzato a tutelare la salute dei lavoratori esposti a specifici rischi professionali.
Si tratta di un momento fondamentale all’interno della sorveglianza sanitaria, un processo continuo gestito dal medico competente – figura professionale specializzata in medicina del lavoro – con l’obiettivo di prevenire malattie professionali e garantire il benessere psicofisico dei dipendenti.
La visita medica periodica non è un semplice check-up generico, ma un esame mirato, programmato in base al tipo di mansione svolta, ai rischi presenti in azienda e al profilo di salute del lavoratore.
Durante l’incontro, il medico del lavoro valuta:
- L’idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- L’eventuale insorgenza di patologie legate all’ambiente o alle attività lavorative;
- L’efficacia delle misure di prevenzione adottate dall’azienda.
Questa valutazione periodica permette di intervenire tempestivamente in caso di alterazioni dello stato di salute, riducendo il rischio sul lavoro di infortuni o malattie professionali.
Le visite mediche periodiche vengono programmate con cadenza stabilita dalla normativa (annuale, biennale o triennale), a seconda del livello di rischio associato all’attività lavorativa.
In alcuni casi – come esposizione ad agenti chimici, rumore, videoterminali o stress lavoro-correlato – la periodicità è più frequente.

La scadenza della visita medica periodica sul lavoro è uguale per tutti?
La periodicità della visita medica periodica non è standardizzata per tutti i lavoratori e non segue una regola fissa valida ovunque, ma è strettamente legata alla valutazione personalizzata del rischio a cui è sottoposto il lavoratore.
La sua frequenza è flessibile e dipende da una serie di fattori specifici, tutti stabiliti dal Medico Competente aziendale.
Ecco i tre elementi principali che determinano la scadenza:
La Tipologia di Rischio e la Mansione
Il fattore determinante è l’esposizione del lavoratore a rischi specifici individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda.
- Rischio Elevato: Per i lavoratori esposti a rischi particolarmente gravosi (es. amianto, radiazioni, agenti cancerogeni), la normativa può imporre una cadenza fissa (ad esempio, annuale) o il Medico Competente può disporre controlli più ravvicinati.
- Rischio Medio/Basso: Per mansioni che comportano rischi meno impattanti (come i videoterminalisti, che utilizzano il VDT per più di 20 ore settimanali), la periodicità è spesso stabilita ogni due anni, in linea con le indicazioni normative.
Il Giudizio e le Condizioni del Lavoratore
Dopo ogni visita medica periodica, il Medico Competente (o Medico del Lavoro) emette un giudizio di idoneità. Questo giudizio influisce direttamente sulla tempistica del controllo successivo
Idoneità con Prescrizioni/Limitazioni: Se il lavoratore presenta condizioni di salute che richiedono maggiore cautela o se manifesta una particolare sensibilità al rischio sul lavoro, il medico può ridurre la cadenza della visita (ad esempio, passare da una periodicità biennale a una annuale o semestrale) per un monitoraggio più attento.
Il D.Lgs 81/08 affida al Medico Competente la libertà di stabilire la periodicità più appropriata, tenendo conto dei risultati degli accertamenti clinici e biologici e del Protocollo Sanitario aziendale.
Nonostante l’orientamento generale sia di una scadenza annuale o biennale, il medico è l’unica figura autorizzata a modificarla, sia aumentarne la frequenza, sia per dilazionarla, a seconda della situazione individuale e ambientale.
E’ obbligatoria la visita medica periodica?
Sì, è obbligatoria, ma solo in presenza di determinate condizioni previste dalla legge italiana.
L’obbligo rientra nel complesso della Sorveglianza Sanitaria, il sistema di controlli sanitari volto a tutelare la salute dei dipendenti, come stabilito dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).
La visita medica periodica diventa obbligatoria non in base al numero di dipendenti o alla dimensione dell’azienda, ma in base all’esposizione a rischi specifici legati alla mansione.
L’obbligo scatta quando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale evidenzia la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori che richiedono un monitoraggio sanitario nel tempo.
È il Medico Competente (spesso chiamato anche Medico del Lavoro), una volta nominato dal datore di lavoro, a stabilire il Protocollo Sanitario e a disporre le visite.
La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria, ad esempio, per i lavoratori esposti a rischi come:
- Rischio Chimico, Fisico o Biologico: Esposizione a sostanze pericolose, rumore, vibrazioni o agenti biologici.
- Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): Lavori che richiedono un notevole sforzo fisico o posture incongrue.
- Lavoro al Videoterminale (VDT): Se l’utilizzo supera le 20 ore settimanali.
- Lavori Notturni o in Quota: Mansioni che presentano rischi specifici per la sicurezza o l’equilibrio biologico del lavoratore.
L’obbligo di garantire la visita medica periodica ricade sul datore di lavoro, il quale deve nominare il Medico Competente e assicurare che tutti i dipendenti esposti a rischio siano sottoposti a controllo.
I costi sono interamente a carico dell’azienda e la visita deve avvenire in orario di lavoro.
Parallelamente, il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dal Medico Competente.
Un rifiuto ingiustificato del lavoratore può portare all’impossibilità di emettere il Giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica e, di conseguenza, all’allontanamento temporaneo o permanente dalla mansione stessa.
La visita medica periodica non è solo un adempimento legale, ma è lo strumento essenziale della Medicina del Lavoro per:
- Prevenire l’insorgenza di malattie professionali.
- Verificare che il lavoratore mantenga l’idoneità alla mansione nel tempo.
- Adottare eventuali prescrizioni o limitazioni per la tutela della salute.
Assicurarsi che la Sorveglianza Sanitaria sia attiva e ben gestita non è solo un obbligo, ma un investimento nella salute del personale e nella produttività aziendale.
Quali sono le visite mediche obbligatorie per i lavoratori?
Quando si parla di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, la visita medica periodica è l’accertamento più noto, ma non è l’unico obbligo sanitario per i lavoratori esposti a rischi.
La legge (D.Lgs 81/08, Art. 41) prevede diverse tipologie di visite, ognuna con uno scopo specifico e mirato. È il Medico Competente (spesso chiamato Medico del Lavoro), su incarico del datore di lavoro, a doverle pianificare e gestire.
Ecco quali sono le visite mediche obbligatorie previste dalla normativa:
Visita Medica Preventiva (o Pre-Assuntiva)
Accertare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica prima che l’attività lavorativa abbia inizio. Serve a verificare che lo stato di salute del neoassunto sia compatibile con i rischi a cui sarà esposto.
Visita Medica Periodica (La Visita di Controllo)
Controllare lo stato di salute del lavoratore nel tempo, per accertare che l’esposizione ai rischi lavorativi non abbia causato danni e per confermare (o aggiornare) il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La visita medica periodica è l’essenza della Sorveglianza Sanitaria e la sua frequenza è stabilita dal Medico Competente in base al Protocollo Sanitario aziendale e alla gravità dei rischi (solitamente annuale o biennale).
Visita Medica per Cambio Mansione
La visita medica per cambio mansione è utile a verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione assegnata. Questo tipo di visita è necessario perché il cambio di ruolo potrebbe comportare l’esposizione a rischi diversi, che richiedono nuove valutazioni cliniche e strumentali.
Visita Medica al Rientro dalla Malattia (Dopo Lunghe Assenze)
Questa visita è obbligatoria per i lavoratori che si sono assentati per motivi di salute per un periodo superiore ai 60 giorni continuativi. Il suo scopo è accertare l’idoneità alla ripresa del lavoro nella mansione specifica, garantendo che il lavoratore sia pienamente recuperato e non aggravi la sua condizione al rientro.
Visita Medica su Richiesta del Lavoratore
Il lavoratore ha il diritto di richiedere una visita al Medico Competente se ritiene che la sua condizione di salute sia peggiorata a causa dei rischi professionali. La visita viene effettuata se il Medico del Lavoro la ritiene correlata ai rischi lavorativi.
Visita Medica alla Cessazione del Rapporto di Lavoro (Solo in Casi Specifici)
È prevista solo per mansioni o rischi specifici (es. esposizione ad agenti chimici o cancerogeni) e serve per documentare lo stato di salute del lavoratore al termine del rapporto, fornendo un riferimento per eventuali future patologie di origine professionale.
Quali esami vengono svolti durante la visita medica periodica?
Gli esami da svolgere sono stabiliti unicamente dal Medico Competente che agisce sulla base di tre fattori cruciali:
- La valutazione dei rischi specifici della mansione (Rumore, Chimico, Movimentazione Carichi, VDT, ecc.) presente nel DVR aziendale.
- Le indicazioni normative specifiche per quel rischio.
- Le condizioni di salute individuali del lavoratore.
La visita medica periodica si articola generalmente in due momenti: una valutazione clinica generale e una serie di accertamenti strumentali e di laboratorio mirati se richiesti in base alla mansione.
1. Valutazione Clinica Generale e Anamnesi
Ogni visita inizia con il colloquio con il Medico Competente. Questa fase è fondamentale:
- Anamnesi Lavorativa e Personale: Il medico raccoglie informazioni dettagliate sulla storia clinica, patologie pregresse, abitudini di vita (fumo, alcol) e la tua esposizione ai rischi lavorativi nel tempo.
- Esame Obiettivo: Include controlli di base come misurazione della pressione arteriosa, auscultazione e valutazione generale dello stato di salute.
- Giudizio di Idoneità: Al termine di tutti gli accertamenti, il medico esprime il giudizio che attesta la tua compatibilità con la mansione.
2. Accertamenti strumentali e di laboratorio mirati
Gli esami complementari vengono eseguiti solo se strettamente necessari in relazione al rischio. Ecco alcuni esempi comuni:
| Rischio Specifico | Accertamento Sanitario Tipico | Obiettivo del Controllo |
| Rumore | Audiometria | Valutare la capacità uditiva e monitorare eventuali danni causati dal rumore sul lavoro. |
| Videoterminale (VDT) | Visiotest | Controllare l’acutezza visiva, la visione dei colori e la funzionalità binoculare. |
| Sostanze Chimiche | Analisi del Sangue/Urine | Ricercare indicatori biologici specifici di assorbimento o effetto delle sostanze. |
| Movimentazione Carichi | Valutazione Funzionale | Esami specifici per la colonna vertebrale e l’apparato muscolo-scheletrico. |
| Rischio Polveri/Fumi | Spirometria | Misurare la capacità respiratoria e monitorare la funzionalità polmonare. |
| Idoneità alla Guida/Macchinari | Test Alcol-Droga (se previsto) | Accertare l’assenza di dipendenze che compromettano la sicurezza. |
Vengono effettuati esami test antidroga durante la visita medica periodica?
La domanda se vengano effettuati test antidroga durante la visita medica periodica è molto comune e la risposta non è un semplice “sì” o “no”. L’effettuazione di questi esami dipende strettamente dalla mansione specifica e dal rischio che essa comporta per la sicurezza di terzi.
Il tema rientra nel quadro della Sorveglianza Sanitaria e risponde a una normativa specifica della Medicina del Lavoro.
L’esecuzione del test antidroga e dell’accertamento sull’abuso di alcol non è standard per tutti i lavoratori. Tali accertamenti sono previsti solo per le mansioni a rischio particolare, ovvero quelle che, se svolte in stato di alterazione psicofisica, possono causare incidenti gravi a sé stessi o a terzi.
È il Medico Competente, basandosi sul Protocollo Sanitario, a includere o meno tali esami nella visita medica periodica. Questa decisione è vincolata dalla normativa e non è a discrezione del datore di lavoro o del medico stesso.
Le categorie di lavoratori per cui è obbligatoria la verifica di assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze stupefacenti sono principalmente quelle elencate dall’Accordo Stato-Regioni (ad es. la Circolare 18 novembre 2008):
- Conducenti di veicoli per il trasporto di merci (patenti C, D, E) o di persone.
- Personale addetto al controllo e alla conduzione di mezzi di trasporto aereo, ferroviario o marittimo.
- Lavoratori che svolgono attività in quota (superiore a 2 metri).
- Addetti alla conduzione di macchine operatrici complesse (es. gru, carrelli elevatori).
- In generale, tutte le mansioni che rientrano nella lista delle “attività a rischio particolare” per la sicurezza.
L’obiettivo della Sorveglianza Sanitaria e dell’accertamento tossicologico, condotto dal Medico Competente, serve a tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Se il test antidroga viene effettuato durante la visita medica periodica e risulta positivo, il Medico del Lavoro emetterà un giudizio di Inidoneità Temporanea alla mansione, avviando contestualmente un percorso di recupero (con il sostegno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale) per consentire al lavoratore di recuperare l’idoneità.

Quali sono i giudizi del Medico del Lavoro?
La visita medica periodica culmina sempre con l’emissione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) stabilisce che il Medico Competente può esprimere quattro tipologie di giudizio, ognuna delle quali valuta la tua compatibilità tra lo stato di salute e i rischi specifici della mansione.
1. Idoneità
- Significato: Il lavoratore è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per svolgere pienamente la mansione assegnata, senza che questa comporti rischi per la sua salute o per quella dei colleghi.
- Conseguenza: Puoi continuare a svolgere la tua attività senza limitazioni. Questo è l’esito più comune della visita medica periodica.
2. Idoneità Parziale (con Prescrizioni o Limitazioni)
- Significato: Il lavoratore può svolgere la mansione, ma solo a condizione che vengano adottate specifiche misure cautelative (prescrizioni) o che vengano escluse alcune attività (limitazioni).
- Esempi:
- Prescrizione: “Obbligo di pausa ogni 30 minuti al VDT” o “Obbligo di utilizzare guanti specifici”.
- Limitazione: “Vietato sollevare carichi superiori a 5 kg” o “Esclusione dal lavoro notturno”.
- Conseguenza: Il datore di lavoro è obbligato ad attuare immediatamente le prescrizioni e limitazioni indicate dal Medico del Lavoro.
3. Inidoneità Temporanea
- Significato: Il lavoratore non può svolgere la mansione in quel momento, ma si prevede che la sua condizione di salute possa migliorare entro un periodo stabilito dal medico.
- Conseguenza: Il datore di lavoro deve adibire il lavoratore a una mansione diversa e compatibile (se disponibile) per il periodo di inidoneità, oppure gestire l’assenza secondo le norme contrattuali. Il Medico Competente fissa una nuova visita medica periodica per rivalutare il caso.
4. Inidoneità Permanente
- Significato: Il lavoratore non possiede i requisiti fisici o psicofisici per svolgere la mansione e si ritiene che tale condizione sia irreversibile o di lunga durata.
- Conseguenza: Il datore di lavoro è tenuto a tentare il reintegro del lavoratore in una mansione diversa, purché compatibile con il suo stato di salute e la sua professionalità. Se il ricollocamento non è possibile, si applicano le procedure previste dalla legge.
Il datore di lavoro e il lavoratore ricevono copia del giudizio.
Se non si è d’accordo con la valutazione, la legge (Art. 41 D.Lgs 81/08) permette di presentare ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione.

E’ possibile contestare il giudizio del medico del lavoro
Si, è previsto dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) che tutela il lavoratore (e anche il datore di lavoro) concedendo il diritto di ricorrere contro il giudizio espresso dal Medico Competente nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria.
Se il giudizio di idoneità (o inidoneità) rilasciato al termine della visita medica periodica non è ritenuto corretto o appropriato, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, si può avviare una procedura formale di ricorso.
1. Chi può fare Ricorso
Il diritto di ricorso è concesso a:
- Il Lavoratore: Contro un giudizio che ritiene lesivo dei suoi diritti o errato.
- Il Datore di Lavoro: Contro un giudizio che ritiene sproporzionato o non supportato da adeguate motivazioni, e che complica l’organizzazione aziendale.
2. I Termini e le Modalità
Il ricorso deve essere presentato entro un termine perentorio: trenta giorni dalla data di comunicazione scritta del giudizio di idoneità.
Il ricorso deve essere indirizzato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente. Solitamente si tratta dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale) o, per alcuni settori, organi equivalenti.
3. Il Ruolo dell’Organo di Vigilanza
Una volta ricevuto il ricorso, l’Organo di Vigilanza interviene per riesaminare il caso. Il loro compito è:
- Valutare la documentazione prodotta dal Medico del Lavoro.
- Disporre, se ritenuto necessario, ulteriori accertamenti medici e strumentali sul lavoratore.
- Infine, l’Organo emette un proprio parere che può confermare, modificare o revocare il giudizio originario del Medico Competente.
Abbiamo dedicato un articolo completo al tema: “Contestare il giudizio del medico del lavoro”
Ci si può rifiutare di fare la visita medica periodica?
Il lavoratore NON può rifiutare la visita medica periodica, è un preciso obbligo del lavoratore.
Il lavoratore, come previsto dall’Art. 20, comma 2, lettera i del D.Lgs 81/08, deve:
“…sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.”
In sintesi, se la Sorveglianza Sanitaria è stata attivata dal datore di lavoro perché i rischi lo impongono, la visita è obbligatoria.
Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita medica periodica da parte del lavoratore comporta conseguenze immediate e gravi, sia sul piano della sicurezza che su quello disciplinare:
Impossibilità del Giudizio di Idoneità
L’esito della visita è il Giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica. Se il lavoratore si rifiuta, il Medico Competente non può effettuare gli accertamenti necessari e, di conseguenza, non può emettere il giudizio.
Senza il certificato di idoneità valido, il lavoratore è di fatto inidoneo a svolgere quella mansione, poiché non è stata verificata la compatibilità tra il suo stato di salute e i rischi del lavoro.
Conseguenze sul Lavoro
Senza un giudizio di idoneità, il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- Sospendere il lavoratore dalla mansione: Il dipendente non può essere adibito al lavoro per il quale è prevista la Sorveglianza Sanitaria.
- Sanzioni Disciplinari: Il rifiuto può essere considerato un inadempimento contrattuale e una violazione delle norme sulla sicurezza, esponendo il lavoratore a sanzioni che possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa (a seconda del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della gravità della violazione).
La legge è chiara: il rifiuto di sottoporsi alla visita medica periodica compromette il sistema di prevenzione e può essere equiparato, sul piano pratico e legale, a una inidoneità alla mansione.
Quali sanzioni in caso di mancata visita medica periodica?
l Datore di Lavoro (o il Dirigente delegato) è il principale responsabile dell’invio dei lavoratori alle visite e quindi soggetto a sanzioni in caso di mancata sorveglianza sanitari.
- Mancata effettuazione della visita (omessa sorveglianza): Se il datore di lavoro non invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste, è prevista una sanzione penale (ammenda):
- Ammenda: da 2.192,00€ fino a 4.384,00€.(importi rivalutati secondo le ultime disposizioni).
- Meccanismo di aggravamento:
- Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori, la sanzione è raddoppiata.
- Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori, la sanzione è triplicata.
- Con la reiterazione del reato però si va incontro anche all’arresto da 2 a 4 mesi.
- Adibire il lavoratore alla mansione senza giudizio di idoneità: Se il dipendente lavora senza aver ottenuto l’idoneità (ad esempio prima della visita preventiva o se la periodica è scaduta), scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 € a 5.528,28 €.
2. Medico Competente
Anche il medico ha delle responsabilità precise. Se la mancata visita dipende da una sua negligenza (es. non rispetta la periodicità programmata o non esegue i sopralluoghi):
- Mancata regolarità delle visite: Il medico è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400€ a 2000€ per non aver rispettato gli obblighi di programmazione e sorveglianza.
3. Lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo giuridico di sottoporsi alle visite (Art. 20, comma 2, lettera i – D.Lgs. 81/08). Non può rifiutare la visita medica se questa è prevista dal protocollo sanitario per la sua mansione.
- Sanzione Amministrativa da 200 a 600 € per il rifiuto ingiustificato.
- Conseguenze Disciplinari (la parte più rischiosa): Il rifiuto della visita impedisce al datore di lavoro di verificare l’idoneità alla mansione. Di conseguenza, il datore di lavoro può legittimamente:
- Sospendere il lavoratore dalla mansione (e dallo stipendio) poiché non può utilizzarlo in sicurezza.
- Avviare un procedimento disciplinare che può portare al licenziamento per giusta causa, in quanto il rifiuto rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Chi paga la visita medica periodica?
Il principio è fondamentale e si basa sull’Art. 18, comma 1, lettera l del D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), che impone al datore di lavoro di sostenere integralmente tutte le spese relative alla Sorveglianza Sanitaria.
Conclusioni: Visita medica periodica
La visita medica periodica non è semplicemente un adempimento burocratico da spuntare, ma il cuore pulsante dell’efficace Sorveglianza Sanitaria in azienda. È lo strumento primario della Medicina del Lavoro per trasformare gli obblighi normativi in azioni concrete di prevenzione.
Attraverso la competenza del Medico del Lavoro (o Medico Competente), che valuta i rischi specifici della mansione, questa visita garantisce che ogni lavoratore mantenga nel tempo la piena idoneità alla mansione specifica, proteggendolo dall’insorgenza di malattie professionali.
Ricordiamo che la sua obbligatorietà, la sua periodicità variabile in base al rischio e il costo totalmente a carico del datore di lavoro, sottolineano un principio fondamentale: la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono un investimento cruciale per il benessere del personale e per la produttività aziendale. Sottoporsi alla visita non è solo un dovere legale, ma il modo più efficace per salvaguardare la propria risorsa più preziosa: la salute.

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