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OBBLIGO SUPER GREEN PASS SUL LAVORO OVER-50

Dal 15 febbraio tutti i cittadini over50 saranno obbligati a possedere il super Green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Obbligo Super Green pass sul lavoro: sarà richiesto il Green pass “rafforzato”, il quale si ottiene soltanto con avvenuta vaccinazione oppure certificato di guarigione da Covid-19, a tutti i cittadini ultracinquantenni, per accedere a lavoro.

Il provvedimento è stato deciso con il Decreto Legge 1/2022 del 7 Gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli:

Indice:
IL DECRETO LEGGE 1/2022 
TEMPI DI VALIDITÀ
I CONTROLLI
LE SANZIONI
DOMANDE FREQUENTI..
- L’OBBLIGO RIGUARDA UN SOLO VACCINO O IL CICLO VACCINALE COMPLETO?
- COME FUNZIONA PER CHI è IN POSSESSO DI ESENZIONE?
- L’OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO VALE ANCHE PER FORNITORI E LAVORATORI ESTERNI?
- COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO CHE SORPRENDE UN DIPENDETE SENZA SUPER GREEN PASS?

Il Decreto Legge 1/2022

Il Decreto Legge n.1 del 7 Gennaio 2022 stabilisce importanti normative che riguardano tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Sono due le novità fondamentali:

  1. l’estensione dell’obbligo vaccinale (inizialmente valido solo per operatori sanitari, oggi coinvolge personale scolastico, personale universitario, forze dell’ordine, militari e personale amministrativo sanitario)
  2. l’obbligo di possesso di Green pass rafforzato (o Super Green pass) per l’accesso al luogo di lavoro, indistintamente tra pubblico e privato.

Il 1° febbraio infatti è la data in cui sono partite le sanzioni (effettuate a campione e basate sull’incrocio dei dati tra Anagrafe e Ministero della Salute) per tutti i cittadini over50 che non hanno ancora provveduto alla somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid, e il 15 febbraio è la prossima scadenza: a partire da questa data infatti tutti i cittadini appartenenti a questa fascia d’età saranno obbligati a esibire il Super Green pass per entrare a lavoro.

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Tempi di validità 

Come stabilito dal Decreto Legge n.1 del 7 Gennaio 2022 l’obbligo di Super Green pass sul luogo di lavoro per tutti gli over50 avrà validità a partire dal 15 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022.

Per tutti i cittadini di età inferiore a 50 anni resta valido l’obbligo di esibizione del Green pass “base” per accedere a lavoro.

Aggiornamento 01/04/2022:

Attenzione: con il Decreto legge del 24 marzo termina ufficialmente l’obbligo di Super Green Pass sul lavoro per tutti gli over50, dal 1° aprile!
Ciò significa che gli over50 non vaccinati che erano stati sospesi, possono tornare a riprendere la propria attività lavorativa: basterà mostrare un certificato di tampone negativo per accedere al luogo di lavoro.

Per tutte le novità più recenti leggi anche: Green Pass sul lavoro: cosa cambia dal 1 aprile.

I controlli

La verifica del Super Green pass dei lavoratori spetterà al Datore di lavoro.

In particolare la verifica dovrà essere più precisa e più approfondita rispetto a quello che accadeva fino ad oggi: il Green pass dovrà essere verificato non solo per quanto riguarda la validità, ma anche per quanto riguarda l’origine.

Il Super Green pass (o Green pass rafforzato) infatti si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione dalla malattia.

Le verifiche possono essere svolte grazie all’App Verifica C19, che è stata recentemente aggiornata e permette già di riconoscere la differenza tra Green pass “base” e Super Green pass, oppure tramite il Servizio di INPS “GreenPass50+”.

Il lavoratore che non esibirà quindi la propria certificazione verde “rafforzata” sarà considerato assente ingiustificato e sospeso dall’incarico senza retribuzione dovuta.

Le sanzioni

Si applicano le sanzioni precedentemente stabilite con il decreto dello scorso 15 ottobre, che prevedeva l’obbligo di Green pass sul luogo di lavoro.

Come già detto, è il datore di lavoro che ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi di legge e quindi predisporre i dovuti controlli ai propri dipendenti. 

Qualora il datore di lavoro ometta di eseguire i controlli rischierà una sanzione da 400 a 1.000euro.

Per quanto riguarda i dipendenti invece, nel caso in cui fossero sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza Green pass rafforzato si applicherà una sanzione da 600 a 1.500euro.

Ricordiamo che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro ha la facoltà di sospendere il lavoratore. Nonostante questo il lavoratore mantiene il proprio diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e la sospensione non avrà conseguenze disciplinari.

Il datore di lavoro potrà sostituire il lavoratore assente (tramite contratto di sostituzione), per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Domande frequenti..

L’obbligo riguarda un solo vaccino o il ciclo vaccinale completo?

Facciamo chiarezza: l’obbligo di vaccinazione si riferisce al ciclo vaccinale completo nei termini e nelle scadenze riportate dal Ministero della Salute.

La sanzione coinvolgerà tutti coloro che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano ancora provveduto a iniziare il ciclo vaccinale primario (quindi non abbiamo ancora effettuato la prima dose) ma anche a chi non abbia completato le altre dosi del ciclo vaccinale secondo i tempi minimi stabiliti dal Ministero, senza le quali poi si verifica la scadenza del Green pass.

Come funziona per chi è in possesso di esenzione alla vaccinazione?

L’esenzione dal Green pass viene data solo in presenza di particolari patologie o fragilità, attestate dal medico generale o dal medico vaccinatore, che impediscono all’individuo di ricevere la somministrazione del vaccino in forza di un alto rischio per le sue condizioni cliniche.

In questi casi il datore di lavoro non può sospendere il lavoratore che per giusta causa si ritrova senza Green pass, ma è tenuto ad assegnargli mansioni diverse, oppure a garantire la modalità di lavoro in smart working, per permettere all’individuo di svolgere la mansione senza costituire rischio per la sua salute.

L’obbligo di Green pass rafforzato sul lavoro per gli over 50 vale anche per fornitori e lavoratori esterni?

Sì, l’obbligo sussiste per tutti coloro che accedono al luogo di lavoro per motivi professionali, compresi quindi i collaboratori esterni, i dipendenti di ditte in somministrazione o anche i professionisti con partita IVA.

Cosa deve fare il Datore di lavoro che sorprende un suo dipendente senza Super Green pass?

Il Datore di lavoro ha il dovere di allontanare subito il dipendente dall’azienda e ha la possibilità di applicare un provvedimento disciplinare, poiché il lavoratore ha agito contro la legge e contro le regole dell’Azienda stessa, eludendo i controlli all’entrata.

Inoltre il Datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Prefettura che provvederà alla sanzione amministrativa.

Si può consegnare il proprio Green pass al Datore di lavoro?

Sì, nonostante le perplessità espresse del Garante per la privacy il lavoratore che lo desidera ha la possibilità di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19, per evitare il controllo giornaliero all’ingresso dell’Azienda.

La certificazione verde del dipendente sarà conservata fino alla data della sua scadenza e non oltre.


Per qualsiasi altra domanda non esitare a lasciare un commento sotto a questo articolo.

12 commenti su “OBBLIGO SUPER GREEN PASS SUL LAVORO OVER-50”

  1. Lavoro in uno studio dentistico come segretaria, over 50, non sono vaccinata ma in possesso di green pass per guarigione. Posso rientrare al lavoro? Se non potessi basterebbe una dose di vaccino? Grazie. Claudia

    1. Claudia, la lettura dei vari decreti sull’obbligo vaccinale è diventata sempre più difficile da “interpretare”… Però, stando al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del DL n° 24 del 2022, sembrerebbe che l’obbligo vaccinale (COMPLETO) sia prorogato anche per il personale amministrativo:
      “il personale delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”,
      si riferisce a tutte le strutture che devono richiedere l’autorizzazione sanitaria.
      Quindi obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022.
      Non una sola dose: tutte (due dosi + booster).

  2. Buongiorno, sono un operatore amministrativo AUSL, lavoro in un ufficio individuale e non ho contatti con pazienti/utenti (faccio contabilità), se non volessi sottopormi alla terza dose di vaccino entro il 31/12/2022 chiedo in cosa consisterebbero le mansioni alternative? Attendo riscontro e ringrazio

  3. Avrei bisogno di capire meglio ….mio marito sospeso dal lavoro perche’50enne e senza super grenn pass …ma se nel periodo si ammala ……il certificato.medico.viene accettato o no?

    1. Lo, non so dirtelo, non siamo esperti di queste questioni; chiedi a chi gestisce le paghe per i lavoratori o l’ASL di competenza.

    2. Buongiorno. Volevo chiede in base al vostro articolo sui 5 giorni prima della sospensione per non i vaccinati oltre 50 anni. Chiedo cortesemente di indicarmi il decreto legge che prevede questa sanzione. Grazie

      1. Naralia, il DL 1/22 estende (estendeva perché dal 1/4/22 non è più così) l’obbligo vaccinale “per i sanitari” a tutti i lavoratori over 50
        quindi come descritto nel DL 44 del 2021.
        Qui trova i riferimenti: leggi e decreti covid.

  4. Sono un’insegnante over 50 con obbligo vaccinale.
    Ho due certificati specialistici che attestano che, per varie problematiche, sono a serio rischio di inoculazione di qualsiasi tipo di vaccino anti SARS-COVID-19.
    Il medico di medicina generale non vuole farmi l’esenzione perchè scrive che ‘essa va contro i suoi principi’ e nemmeno gli hub vaccinali me la rilasciano.
    A giorni sono a rischio di sospensione….

    Che fare?

    1. Barbara, se non si fida del giudizio dei medici che l’hanno assistita, lasci che la sospendano. Rientrerà al lavoro quando sarà finita l’emergenza.

  5. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al
    SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
    somministrazione della relativa dose di richiamo, e’ rilasciata,
    altresi’, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
    c-bis), che ha validita’ a decorrere dall’avvenuta guarigione senza
    necessita’ di ulteriori dosi di richiamo.»

    Vorrei da voi capire cosa significa questa parte dell’ultimo decreto è se tali soggetti avranno un green pass senza più limiti !

    Per chi ha fatto 2 dosi di vaccino e contratto il virus successivamente, cosa significa “ senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”? Grazie anticipatamente

    1. Mina, grazie della segnalazione… In effetti si direbbe che dal 5/2/22 dopo aver fatto le due dosi, se prendi l’infezione, non devi più fare il booster…
      Cerco di capire meglio e poi ti darò conferma se è vero.

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