RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

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L’RSPP o Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, è una delle figure più importanti tra gli addetti alla sicurezza sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: 30/06/25

Indice:
COSA FA L'RSPP: RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ?
COME SI DIVENTA RSPP: REQUISITI, PERCORSO FORMATIVO E CASI SPECIALI
ACCORDO STATO-REGIONI 2025: COSA CAMBIA PER RSPP E DATORE DI LAVORO-RSPP
FAQ

Cosa fa l’RSPP: ruolo, compiti e responsabilità?

Il medico del lavoro collabora in azienda con diverse figure professionali, oltre al Datore di lavoro.

Molto spesso il Medico del lavoro e l’RSPP, ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non interagiscono, ma invece questa collaborazione è fondamentale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, dato che anche l’’RSPP, dopo il medico del Lavoro, è una delle figure più importanti dell’intero sistema di sicurezza aziendale. 

Senza un RSPP competente e attivo, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rimane spesso un documento formale, privo di reale impatto sulla tutela dei lavoratori.

L’RSPP è designato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). 

I suoi compiti principali, definiti dall’art. 33 dello stesso decreto, comprendono:

  • Individuare i fattori di rischio presenti in azienda e valutarne l’entità secondo la classificazione del rischio aziendale
  • Proporre misure preventive e protettive adeguate all’organizzazione e alla normativa vigente
  • Elaborare procedure di sicurezza specifiche per ciascuna attività lavorativa
  • Sviluppare e proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori
  • Implementare sistemi di controllo sull’efficacia delle misure adottate
  • Partecipare alle riunioni periodiche previste dall’art. 35 obbligatorie almeno una volta l’anno nelle aziende con più di 15 dipendenti in collaborazione con il RLS e il medico competente

Nella mia esperienza, uno degli equivoci più comuni è confondere l’RSPP con chi “risolve i problemi di sicurezza”. 

In realtà, l’RSPP supporta il datore di lavoro nella valutazione e nella gestione dei rischi, ma la responsabilità finale rimane in capo al datore. 

Questa distinzione, chiarita anche dalla giurisprudenza in materia, è fondamentale: l’RSPP non può essere nominato capro espiatorio di lacune organizzative che dipendono da scelte aziendali.

Un RSPP efficace, analizza i dati degli infortuni, monitora le segnalazioni dei lavoratori, e propone aggiornamenti al DVR ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o emerge un nuovo rischio.

Cosa sono i rischi in azienda e come si gestiscono sono argomenti che abbiamo approfondito in diversi articoli su Medicolavoro.org come questo “Rischio sul Lavoro”.

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Come si diventa RSPP: requisiti, percorso formativo e casi speciali

Nella mia attività di medico del lavoro, mi capita spesso di incontrare aziende in cui il ruolo di RSPP è ricoperto da figure improvvisate o con una formazione lacunosa. 

È un errore che si paga caro, sia in termini di sicurezza reale che di responsabilità legale. 

Il D.Lgs. 81/2008, agli artt. 32 e 34, è molto preciso su chi può diventare RSPP e quale percorso formativo è obbligatorio seguire.

I requisiti di base: titolo di studio e attitudini

Il punto di partenza è il titolo di studio: per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario possedere almeno un diploma di istruzione secondaria superiore. 

Non è quindi sufficiente la licenza media, e nella pratica i datori di lavoro tendono giustamente a preferire figure con background tecnico-scientifico, ingegneristico o sanitario.

Il titolo di studio, però, da solo non basta. 

La legge richiede anche il completamento di un percorso formativo strutturato, articolato in tre moduli progressivi, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 aggiornato poi dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025.

Il percorso formativo: moduli A, B e C

Il percorso si sviluppa in tre fasi obbligatorie:

  • Modulo A di 28 ore: è il corso base, propedeutico a tutto il resto. Copre i fondamenti normativi e organizzativi della sicurezza sul lavoro. Può essere erogato anche in modalità eLearning, il che lo rende accessibile anche a chi ha poco tempo da dedicare alla formazione in aula
  • Modulo B di 48 ore: approfondisce le competenze tecniche comuni a tutti i settori produttivi ed è erogabile esclusivamente in presenza. Per chi vuole operare in settori specifici come la sanità, le costruzioni o l’industria chimica sono previsti ulteriori moduli di specializzazione settoriale da aggiungere al modulo B comune
  • Modulo C di 24 ore: è dedicato alle competenze relazionali e gestionali, anch’esso solo in presenza. Dopo anni sul campo, posso dire che questo è il modulo più sottovalutato, eppure è quello che fa davvero la differenza: un RSPP che sa comunicare il rischio in modo efficace ottiene molto più di uno che conosce la norma a memoria ma non riesce a coinvolgere i lavoratori

La formazione totale ammonta quindi a un minimo di 100 ore, a cui si aggiungono obblighi di aggiornamento periodico quinquennale.

Il caso speciale: il datore di lavoro che fa anche da RSPP

Una delle domande che mi vengono poste più spesso dai titolari di piccole imprese è: “Posso fare l’RSPP io stesso?”. La risposta è sì, ma solo in situazioni ben definite dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008:

  • Aziende artigiane e industriali con massimo 10 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche con massimo 10 lavoratori
  • Aziende della pesca con massimo 20 lavoratori
  • Tutte le altre aziende con massimo 200 lavoratori

Anche il datore di lavoro che intende assumere personalmente questo incarico deve completare il percorso formativo previsto moduli A, B e C compresi. 

Non esistono scorciatoie normative. 

Nella mia esperienza, questa sovrapposizione di ruoli può funzionare nelle realtà più piccole, ma tende a creare difficoltà gestionali al crescere dell’organizzazione: il datore-RSPP spesso non ha il tempo né la distanza critica per valutare i rischi sul lavoro con la necessaria obiettività. 

In quei contesti, affidarsi a un RSPP esterno è quasi sempre la scelta più saggia.

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Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per RSPP e Datore di Lavoro-RSPP

Dopo anni di attesa e rinvii, il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente firmato il Nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in piena operatività il 24 maggio 2026, al termine del periodo transitorio di dodici mesi. 

È un aggiornamento atteso da oltre un decennio: il nuovo testo sostituisce e accorpa tutti i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, offrendo finalmente un quadro normativo unitario e coerente.

Noi di Medicolavoro.org ne abbiamo parlato approfonditamente nell’articolo: Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: Tutte le Novità sulla Formazione in Sicurezza e Salute sul Lavoro, ma ciò che cambia per l’RSPP, vale la pena riprenderlo qui:

Per chi ricopre o intende ricoprire il ruolo di RSPP, le novità sono contenute ma non trascurabili. 

La struttura formativa con tre moduli rimane invariata  A, B e C così come l’obbligo di aggiornamento quinquennale: 40 ore ogni cinque anni per l’RSPP, 20 ore per l’ASPP.

Le novità più rilevanti per il Datore di Lavoro-RSPP

È sul fronte del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (DL-SPP) che l’Accordo 2025 introduce le modifiche più sostanziali. 

Nella mia esperienza, questa figura è spesso quella con la formazione più frammentata e meno aggiornata e il nuovo accordo interviene proprio qui.

Nel sistema precedente, la formazione del Datore di Lavoro-RSPP era strutturata in quattro moduli e variava in base alla classificazione del rischio aziendale definita dal codice ATECO: 

  • 16 ore per il rischio basso, 
  • 32 ore per il medio, 
  • 48 ore per il rischio alto. 

Con il nuovo Accordo, la formazione viene rimodulata e personalizzata in modo più aderente alle caratteristiche del settore di appartenenza: è previsto un corso base di 16 ore, da integrare con un modulo aggiuntivo di 8 ore che include un’esercitazione pratica sulla redazione del DVR riferita al settore specifico.

Dopo anni di confronti con datori di lavoro-RSPP di piccole imprese, ritengo che questa riforma rappresenti un passo nella giusta direzione: la personalizzazione settoriale del percorso formativo con l’esercitazione pratica sul DVR del proprio comparto è esattamente il tipo di formazione concreta che fa la differenza rispetto a corsi generici. 

RSPP incidente sul lavoro

FAQ

1. Qual è la differenza sostanziale tra RSPP e Medico Competente?

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) si occupa di individuare i rischi e proporre misure preventive e protettive per l’azienda nel suo complesso. Il Medico Competente, invece, è un medico specializzato che collabora con l’RSPP e il Datore di Lavoro focalizzandosi sulla sorveglianza sanitaria, ovvero sulla valutazione dell’impatto dei rischi specifici sulla salute dei singoli lavoratori tramite le visite mediche periodiche.

2. Quanto dura l’obbligo di aggiornamento per l’RSPP dopo l’Accordo 2025?

L’obbligo di aggiornamento periodico per l’RSPP rimane fissato a 40 ore ogni cinque anni. Per l’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) l’aggiornamento è invece di 20 ore quinquennali.

3. Il Datore di Lavoro può sempre fare l’RSPP?

No, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo in aziende con specifici limiti dimensionali (es. max 10 lavoratori per industria/artigianato, max 20 per agricoltura/pesca, max 200 per gli altri settori) e previa frequenza dell’intero percorso formativo modulare A, B e C.

4. Quali sono i confini della responsabilità penale dell’RSPP in caso di infortunio?

L’RSPP ha l’obbligo di impulso e segnalazione, ma non possiede i poteri decisionali né la disponibilità delle risorse necessarie per eliminare materialmente il rischio. La responsabilità gestionale e penale, pertanto, rimane in capo al Datore di Lavoro.

5. In che modo il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 incide sulla qualità concreta del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

L’impatto più rilevante della riforma risiede nel superamento del DVR generico. Introducendo un’esercitazione pratica e obbligatoria sulla redazione del DVR specifica per il proprio settore merceologico, il nuovo accordo orienta il professionista a confrontarsi con le reali criticità del comparto di riferimento.


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2 commenti su “RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”

  1. mi trovo in una situazione in cui l’RSPP interno sostiene che il lavoratore non possa essere idoneo, o lo sia con limitazioni, per un episodio di vertigini occorso molti anni prima.
    1. Può un RSPP tirare fuori certi dubbi, accedendo quindi alla cartella clinica del lavoratore? privacy? senzionabile? denunciabile?
    2. il Medico Competente può quindi emettere un guidizio di limitazione parziale senza aver chiesto prima degli accertamenti, trattandosi di un episodio di 6 anni prima, e considerando che nel frattempo il lavoratore è stato idoneo senza limitazioni?

    1. L’RSPP non può avere accesso alla cartella clinica del dipendente, deve essere di supporto al Datore di lavoro.
      L’RSPP deve comunicare con il medico del lavoro per identificare aree di rischio ed eventuali problematiche che possono svilupparsi in azienda (variazioni dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori etc…), in questi casi il Medico competente deve intervenire per valutare l’idoneità alla mansione alla luce di questi nuovi rischi.
      Il medico competente può visitare il lavoratore se richiesto dal lavoratore stesso, dall’azienda in caso di cambio mansione o modifiche delle condizioni di rischi alle quali è sottoposto il lavoratore o per la scadenza della validità dell’idoneità alla mansione.
      Il rilascio di una nuova valutazione dell’idoneità al lavoro del lavoratore avviene successivamente a una visita medica e, se richiesti, approfondimenti clinici.
      Per le responsabilità legali vi conviene sentire direttamente un legale specializzato in diritto del lavoro.

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