I crediti ECM – Educazione Continua in Medicina, sono dei crediti formativi obbligatori per tutti gli operatori sanitari e i professionisti della Salute.
I crediti ECM rappresentano l’impegno di tutti i professionisti sanitari nell’aggiornamento professionale, nel miglioramento delle proprie competenze e di conseguenza del servizio rivolto ai pazienti.
La CNFC, Commissione Nazionale per la Formazione Continua, stabilisce il totale dei crediti ECM da accumulare ogni triennio.
Ci sono vari modi per accumulare crediti ECM, uno di questi è attraverso i Corsi proposti dalla nostra azienda.
Indice:
CHE COSA SONO DAVVERO I CREDITI ECM
QUANTI CREDITI ECM SERVONO OGGI: IL TRIENNIO 2026-2028
COME SI MATURANO I CREDITI ECM: FAD, CORSI RESIDENZIALI E AUTOFORMAZIONE
IL CASO DEL MEDICO COMPETENTE: IL 70% IN MEDICINA DEL LAVORO
PIATTAFORME, ESONERI E COSA RISCHIA CHI NON È IN REGOLA
FAQ
Che cosa sono davvero i crediti ECM (e perché non sono una formalità)
L’ECM, acronimo di Educazione Continua in Medicina, è il sistema che misura l’aggiornamento professionale obbligatorio di chi lavora in sanità.
L’obbligo di formazione continua nasce dal D.Lgs. 229/1999, che ha introdotto l’art. 16-bis nel D.Lgs. 502/1992, istituendo formalmente il dovere di aggiornarsi per tutta la durata della carriera.
Il credito ECM è l’unità di misura di questo impegno. In estrema sintesi, rappresenta il “peso” formativo di un’attività: un corso, un congresso, un modulo e-learning valgono un certo numero di crediti ECM a seconda della durata e della tipologia.
Riguarda una platea vastissima: medici, odontoiatri, infermieri, fisioterapisti, psicologi, tecnici sanitari e in generale tutte le professioni sanitarie regolamentate.
Un punto che ci teniamo a chiarire subito, perché è alla base di molti malintesi: l’ECM non è la stessa cosa della formazione sulla sicurezza prevista per i lavoratori dal Testo Unico.
Come Medicolavoro.org ha già spiegato nel Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, quella formazione risponde a logiche e norme diverse. L’ECM, invece, riguarda l’aggiornamento clinico-professionale del singolo operatore sanitario.
Quanti crediti ECM servono oggi: il triennio 2026-2028
Qui sta il cuore del problema, perché è proprio sui numeri che circolano le informazioni più datate. Oggi l’obbligo è di 150 crediti ECM per triennio.
Facciamo un po’ di storia recente, perché aiuta a capire la direzione. Durante l’emergenza Covid il tetto era stato ridotto a 100 crediti ECM per il triennio 2020-2022, un dato che purtroppo troviamo ancora citato in rete come se fosse attuale.
Poi la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con delibera dell’8 novembre 2023, ha fissato l’obbligo del triennio 2023-2025 in 150 crediti ECM complessivi, superando la vecchia logica del tetto annuale rigido di 50 crediti/anno e permettendo di distribuirli liberamente nell’arco dei tre anni.
Un cambio che, nella nostra esperienza, molti colleghi hanno accolto con sollievo.
Il ritorno da 100 a 150 crediti ECM non è casuale: segna la chiusura della fase emergenziale Covid e riflette un fabbisogno formativo in crescita. Per il triennio attualmente in corso, 2026-2028, la CNFC ha confermato con la delibera n. 1/2026 la soglia dei 150 crediti, con termine ultimo di acquisizione fissato al 31 dicembre 2028 e possibilità di spostare crediti ECM tra trienni fino al 30 giugno 2029.
C’è anche una novità che apprezziamo: fino a 10 crediti ECM bonus per la formazione su tematiche di interesse nazionale, come quella sui vaccini.
Un’ulteriore boccata d’ossigeno per chi era rimasto indietro: il termine per recuperare i crediti mancanti del triennio 2023-2025 è stato prorogato al 31 dicembre 2028 dal Decreto Milleproroghe 2026, secondo quanto confermato da più fonti di settore. Il nostro consiglio operativo, però, resta lo stesso di sempre: non contate sulle proroghe.
Distribuite i crediti in modo costante, anno per anno, invece di accumulare debiti formativi da smaltire all’ultimo.

Come si maturano i crediti: FAD, corsi residenziali e autoformazione
I crediti si possono acquisire attraverso diverse modalità, ciascuna con le sue regole:
- Formazione residenziale (RES): i classici corsi, congressi e convegni in presenza accreditati.
- Formazione a distanza (FAD): e-learning, videocorsi e moduli online, ormai la modalità più diffusa per flessibilità e accessibilità.
- Formazione sul campo (FSC): attività pratiche, audit clinici, training on the job.
- Autoformazione: studio individuale di letteratura scientifica, libri e riviste.
Un punto che nella nostra esperienza genera più confusione del dovuto è chi eroga davvero questi eventi: i crediti “veri” arrivano solo da provider ECM accreditati presso AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) o le Regioni.
Il professionista, dal canto suo, si muove su due strumenti: il portale MyECM di AGENAS, dove ci si registra e si accede alla propria area personale, e la piattaforma CoGeAPS, che raccoglie e certifica il conto crediti individuale trasmesso dai provider.
Il consiglio pratico che diamo sempre è di iscriversi a entrambi e verificare periodicamente che i crediti conseguiti risultino effettivamente registrati: capita più spesso di quanto si creda che un evento frequentato non compaia a sistema.
Proprio sull’autoformazione segnaliamo una regola spesso ignorata: secondo il Manuale sulla formazione continua di AGENAS (aggiornamento marzo 2024) vale il principio “1 credito ECM = 1 ora di impegno dichiarato”, arrotondato alla mezz’ora, ma con un tetto massimo del 20% dell’obbligo triennale attribuibile per questa via.
In altre parole, non si può coprire l’intero fabbisogno solo leggendo articoli a casa.
Sul fronte delle modalità digitali, la ricerca conferma quanto vediamo sul campo: uno studio pubblicato nel 2025 sugli Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità (Lugli e colleghi) ha analizzato la percezione degli approcci di apprendimento moderni nell’ECM, evidenziando quanto la FAD sia ormai centrale nelle abitudini formative dei professionisti sanitari.
Un tema che tocca da vicino anche il primo soccorso in azienda: chi cerca corsi come BLS e BLSD può trovare un inquadramento utile nell’articolo di Medicolavoro.org su L’Addetto al Primo Soccorso, figura la cui formazione va tenuta distinta dall’ECM del sanitario.
Il caso del Medico Competente: il 70% in medicina del lavoro
Qui il discorso si fa personale, perché riguarda direttamente la nostra professione. Per il Medico Competente ovvero il professionista che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, l’ECM non è solo un obbligo generico: è un requisito di permanenza nell’albo.
L’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce infatti requisiti formativi specifici, e la regola operativa è netta, almeno il 70% dei 150 crediti triennali, cioè 105 crediti, deve essere conseguito nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Non è un dettaglio: chi non rispetta questa soglia rischia la cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Medici Competenti tenuto dal Ministero della Salute, e quindi l’impossibilità di svolgere l’incarico.
Chi vuole capire come si costruisce questo percorso può leggere il nostro approfondimento su Come si diventa Medico Competente, mentre per il quadro completo del ruolo rimandiamo alla guida su Il Medico Competente.
Del resto, l’aggiornamento continuo è ciò che rende affidabile tutto il lavoro di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori: un medico non aggiornato non può redigere in modo solido né un Protocollo Sanitario né un giudizio di idoneità alla mansione.
Che i fabbisogni formativi del Medico Competente siano un tema vivo lo conferma anche la comunità scientifica: l’87° Congresso Nazionale SIML, tenuto a Bologna nell’ottobre 2025 e pubblicato sul GIMLE, è stato dedicato alle tecnologie avanzate per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Per il lettore questo significa una cosa molto concreta: i 105 crediti di disciplina non vanno riempiti con contenuti qualsiasi, ma orientati proprio verso i temi emergenti: digitalizzazione, nuovi rischi, strumenti diagnostici, che stanno ridefinendo il modo in cui svolgiamo la visita medica periodica.
Piattaforme, esoneri e cosa rischia chi non è in regola
Sul piano pratico, come anticipato, i crediti si consultano su MyECM e CoGeAPS. È proprio nella sezione “Esoneri” di CoGeAPS che vanno gestite le sospensioni dall’obbligo.
Perché gli esoneri esistono, ed è giusto conoscerli. Secondo quanto indicato dall’ANEP, in situazioni come maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione o affido, aspettative non retribuite, malattia grave, servizio militare, incarichi pubblici elettivi e cooperazione internazionale si ha diritto a una riduzione dell’obbligo pari a 4 crediti per ogni mese in cui il periodo di sospensione dell’attività superi i 15 giorni. La richiesta va presentata tramite il portale CoGeAPS indicando causale e date.
E cosa succede, invece, a chi resta indietro?
Dal 2026 è entrata in vigore una novità pesante: la validità della copertura assicurativa professionale del sanitario è condizionata al raggiungimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, secondo un decreto attuativo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Tradotto: un professionista non in regola con l’ECM può ritrovarsi scoperto sul piano assicurativo, con conseguenze potenzialmente gravissime in caso di contenzioso. A questo si aggiungono possibili rilievi disciplinari da parte degli Ordini, i cui controlli negli ultimi anni si sono intensificati.
Dopo anni di attività sul campo, la sintesi che diamo ai colleghi è semplice: l’ECM va trattato come parte integrante del lavoro, non come una tassa da pagare a fine triennio.
I 150 crediti del triennio 2026-2028 sono un obiettivo assolutamente gestibile se distribuiti con metodo, e per il Medico Competente diventano addirittura la garanzia di poter continuare a esercitare.
Un professionista aggiornato è un professionista che tutela meglio i lavoratori ed è esattamente il senso di tutto ciò che raccontiamo, dal ruolo dell’RSPP agli obblighi del datore di lavoro in medicina del lavoro, fino agli aggiornamenti normativi che seguiamo in Aggiornamento 2025 del D.Lgs. 81/08.
FAQ
Quanti crediti ECM servono per il triennio 2026-2028?
150 crediti complessivi, liberamente distribuibili nei tre anni, con termine ultimo di acquisizione al 31 dicembre 2028 e fino a 10 crediti bonus per tematiche di interesse nazionale.
Cosa succede se non completo i crediti ECM?
Oltre a possibili rilievi disciplinari dell’Ordine, dal 2026 la copertura assicurativa professionale è valida solo se si raggiunge almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio. Per il Medico Competente il mancato 70% in medicina del lavoro può comportare la cancellazione dall’Elenco Nazionale.
Chi è esonerato dall’obbligo ECM?
Chi si trova in maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione/affido, aspettativa, malattia grave, servizio militare, incarichi pubblici elettivi o cooperazione internazionale: spettano 4 crediti per ogni mese in cui la sospensione dell’attività superi i 15 giorni, da richiedere su CoGeAPS.
Che differenza c’è tra MyECM e CoGeAPS?
MyECM (AGENAS) è il portale di accesso al sistema ECM; CoGeAPS è la piattaforma che certifica e riepiloga il conto crediti individuale e dove si gestiscono gli esoneri.
Posso maturare tutti i crediti con l’autoformazione?
No. L’autoformazione vale 1 credito per ora di impegno dichiarato ma copre al massimo il 20% dell’obbligo triennale. Va integrata con corsi accreditati, come ricordiamo anche parlando di DVR e formazione aziendale.
Sono in corso i controlli per verificare che tutti i professionisti sanitari abbiamo accumulato i crediti ECM necessari, coloro che non saranno “in regola” rischiano la sospensione dall’attività lavorativa.
Se vuoi approfondire l’argomento contattaci modulo di contatto o chiamaci 0262066373.
Per qualsiasi domanda lascia un commento sotto a questo articolo e risponderemo al più presto ai tuoi dubbi!

4 commenti su “Crediti ECM: cosa sono e come ottenerli”
Buongiorno,
Cosa significa nel cerchio dove ho controllato I miei crediti I numeri 0/105?
Grazie
Buongiorno,
sono un medico non specialista ma che svolge attivita’ specialistica in libera professione (Chirurgia ambulatoriale e della mano): se seguo Corsi di perfezionamento in tali ambiti, gli ECM mi possono essere accreditati anche se privo di specializzazione?
Grazie, cordiali saluti!
Dott. Lorenzo Pieropan
Se si sono conseguiti punti ECM in ECCEDENZA nel triennio precedente, questi valgono per il triennio attuale (2020-2022) ?
Fausto, no, mi spiace; è possibile spostare solamente i crediti dal triennio 2017-2019 al triennio 2014-2016 (e dal triennio 2020-2022 al triennio 2017-2019).