Ultimo aggiornamento: 19/07/2026
Autore: Stefano Venuti
La visita medica al termine del rapporto di lavoro, o visita medica di fine rapporto, è obbligatoria quando il lavoratore è stato esposto a amianto, radiazioni o prodotti chimici ed è consigliata in tutti gli altri casi.
Nella nostra esperienza di medici del lavoro, poche visite generano tanti malintesi quanto quella di cessazione. Ci troviamo spesso davanti a datori di lavoro convinti che vada fatta a ogni licenziamento, e a lavoratori che invece non sanno di averne diritto proprio quando conta di più.
La visita alla cessazione del rapporto non è un adempimento automatico, ma un presidio mirato, che scatta come obbligo solo per alcuni rischi ben precisi.
Cos'è la visita medica di cessazione
La visita medica al termine del rapporto di lavoro è una visita che il Medico Competente effettua al momento della conclusione del rapporto di lavoro, per controllare la Salute del lavoratore.
La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro è uno degli atti della sorveglianza sanitaria previsti dall’art. 41, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008.
La norma è spesso letta male: parla di visita “nei casi previsti dalla normativa vigente”, cioè il Testo Unico non impone un obbligo generalizzato ma rinvia alle norme specifiche di ciascun agente di rischio. In assenza di una di quelle norme, la visita di cessazione non è dovuta.
Come Noi di Medicolavoro.org abbiamo illustrato nella nostra guida alla Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori, questa attività non è un insieme di controlli casuali, ma un percorso costruito sul rischio effettivo della mansione.
La visita di cessazione ne è l’ultimo tassello: fotografa lo stato di salute del lavoratore nel momento in cui esce dall’esposizione, così da avere un punto di riferimento per il futuro.
È un concetto che riprendiamo spesso anche nel nostro approfondimento su La visita medica del lavoro, perché comprendere la logica del “quando e perché” evita gran parte degli errori applicativi.
Chi esegue la visita di cessazione
La competenza è, di regola, esclusiva del Medico Competente aziendale, la figura nominata dal datore di lavoro e disciplinata dall’articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.
È lui che conosce la storia lavorativa del dipendente, il protocollo sanitario applicato e i rischi a cui è stato esposto: nessun altro sanitario può ricostruire quel quadro con la stessa precisione.
Abbiamo dedicato un’intera guida a questa figura in Il Medico Competente Aziendale, e la conclusione era chiara: la sorveglianza sanitaria non è delegabile al medico di famiglia o a un centro generico.
A cosa serve e perché il giudizio di idoneità non c'è

Molti si aspettano che, come per la visita periodica, la visita di cessazione si concluda con un giudizio di idoneità alla mansione. Non è così, e la ragione è logica: la mansione è cessata.
Non ha senso dichiarare idoneo o inidoneo un lavoratore a un compito che non svolgerà più.
Lo scopo è un altro:
- fotografare lo stato di salute del lavoratore al momento dell’uscita dall’esposizione;
- fornire indicazioni su eventuali accertamenti sanitari da eseguire in futuro, anche a distanza di anni;
- consegnare la documentazione sanitaria che permetterà a qualunque medico futuro di ricostruire l’esposizione professionale.
Chi volesse capire meglio la differenza rispetto al giudizio ordinario trova il quadro completo nel nostro Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere. E poiché in questa fase possono nascere contenziosi, segnaliamo anche la lettura di Contestare il giudizio del medico del lavoro. Si può?, utile per inquadrare diritti e limiti del lavoratore.
Quando la visita di cessazione è obbligatoria
Veniamo al cuore pratico. La visita alla cessazione è obbligatoria per legge solo per un gruppo ristretto di rischi, quelli con patologie a lunghissima latenza:
- Amianto. L’art. 259 del D.Lgs. 81/2008 impone la visita medica alla cessazione, con indicazioni sulle prescrizioni e sull’opportunità di successivi accertamenti. Attenzione: questo articolo è stato modificato dal D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, che ha riscritto l’intero Capo III recependo la Direttiva (UE) 2023/2668. È un aggiornamento recentissimo, che abbiamo integrato nel nostro Rischio amianto sul lavoro: gli aspetti fondamentali. Il perché è drammaticamente concreto: il VIII Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) dell’INAIL ha censito oltre 37.000 casi di mesotelioma in Italia tra il 1993 e il 20212, con circa il 20% a esposizione ignota.
- Agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. L’art. 242 del D.Lgs. 81/2008 obbliga a segnalare l’opportunità di controlli sanitari anche dopo la fine dell’esposizione. Anche questa norma è stata aggiornata: il Lgs. 135/2024, in vigore dall’11 ottobre 2024, ha esteso la tutela alle sostanze reprotossiche. Approfondiamo il tema in Sostanze cancerogene sul lavoro e in Sostanze mutagene: 6 aspetti fondamentali.
- Rischio chimico. Nei casi previsti, la sorveglianza segue logiche analoghe; ne trattiamo in Rischio chimico: le strategie essenziali.
- Radiazioni ionizzanti, con la visita del medico autorizzato già ricordata sopra.
Che non si tratti di burocrazia lo conferma la letteratura scientifica.
Uno studio pubblicato nel 2024 su Frontiers in Public Health da De Maria e colleghi, su una coorte di 1.405 ex lavoratori esposti ad amianto seguiti a Bari dal 1994 al 2020, ha diagnosticato patologie asbesto-correlate nel 24% dei casi3, tra cui placche pleuriche, asbestosi e mesoteliomi.
Sul fronte europeo, la Raccomandazione (UE) 2025/2609 del 18 dicembre 2025, che secondo Certifico sostituisce la 2022/23374, ha ampliato l’elenco dei tumori asbesto-correlati riconoscibili, includendo anche il tumore ovarico da amianto.
La citiamo con la cautela dovuta a una fonte secondaria, ma il segnale è netto: la tutela post-esposizione si sta allargando, non restringendo.
Quando è solo consigliata: rischio biologico e non solo

Per gli altri rischi, a partire dal rischio biologico e dai principali rischi fisici, la visita di cessazione non è imposta dalla legge, ma resta fortemente consigliata. Nella nostra esperienza è un’occasione preziosa: chiude la storia sanitaria del lavoratore e previene contenziosi futuri sull’origine di eventuali patologie.
Chi vuole orientarsi tra le classi di pericolo trova il quadro in Rischio biologico: i 4 livelli di rischio.
Un esempio che riassume molti casi reali: un lavoratore esce in buona salute apparente e anni dopo sviluppa un disturbo che ritiene professionale. Se esiste una visita di cessazione che documenta lo stato di salute di allora, l’azienda ha un elemento oggettivo per inquadrare il nesso di causa; in sua assenza si discute senza un punto di riferimento e l’azienda si trova in una posizione più debole in un eventuale contenzioso o accertamento INAIL.
Il nostro consiglio operativo, ripetuto a ogni azienda che seguiamo: la scelta di offrire la visita anche quando non è obbligatoria va formalizzata nel protocollo sanitario, il documento che definisce contenuti e periodicità della sorveglianza. Ne spieghiamo la costruzione in Il Protocollo Sanitario: cos’è davvero, chi lo scrive.
C’è poi la questione della cartella sanitaria e di rischio, il documento che raccoglie dati sanitari e rischi professionali del lavoratore. L’art. 243 del D.Lgs. 81/2008 impone di conservarla per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione in caso di rischio cancerogeno, mutageno o biologico ad alto rischio, e di consegnarne copia al lavoratore alla fine del rapporto.
È un diritto spesso ignorato: senza quella copia, dimostrare l’esposizione decenni dopo diventa un’impresa. Abbiamo trattato l’argomento in La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e, per la sola conservazione, in Per quanto tempo deve essere conservata la cartella sanitaria.
Un aspetto che curiamo con particolare attenzione è quello umano. Uno studio pubblicato nel 2025 su BMC Public Health condotto su 362 ex lavoratori esposti ad amianto nell’ambito della sorveglianza della Regione Toscana, ha rilevato che il 77,9% si percepiva a rischio di malattie amianto-correlate5, con livelli elevati di ansia, paura e tristezza auto-riferiti.
Per questo, nel nostro modo di intendere la professione, la visita di cessazione non è solo un atto clinico: è anche il momento in cui accompagnare la persona nella comprensione del proprio percorso di salute.
La visita medica di cessazione non è un timbro da apporre a ogni uscita, ma uno strumento di prevenzione a lungo termine che diventa obbligo solo per amianto, cancerogeni-mutageni-reprotossici, rischio chimico nei casi previsti e radiazioni ionizzanti.
Con l’aggiornamento del quadro normativo, dal D.Lgs. 135/2024 al D.Lgs. 213/2025, di cui parliamo anche in Aggiornamento 2025 del D.Lgs. 81/08 , la tutela dell’ex lavoratore si sta rafforzando.
Il nostro invito a datori di lavoro e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è di non ridurre questa visita a un adempimento formale: fatta bene, protegge il lavoratore per decenni e mette l’azienda al riparo da contenziosi.
Un suggerimento che diamo a tutte le direzioni HR con cui lavoriamo è di inserire stabilmente la visita di cessazione nella procedura di offboarding, allo stesso livello della riconsegna dei dispositivi e della chiusura degli accessi: così non viene dimenticata proprio quando la persona sta uscendo e diventa più difficile ricontattarla.
E ai lavoratori diciamo, con la voce di chi lo vede ogni giorno: pretendete la copia della vostra cartella sanitaria. Un giorno potrebbe fare la differenza.
FAQ
La visita di fine rapporto è obbligatoria per tutti i lavoratori?
No. È obbligatoria solo per specifici rischi (amianto, cancerogeni/mutageni/reprotossici, chimico nei casi previsti, radiazioni ionizzanti). Per gli altri, come il rischio biologico, resta consigliata ma non imposta dalla legge.
Chi paga la visita di cessazione?
È a carico del datore di lavoro, come tutta la sorveglianza sanitaria: al lavoratore non può essere richiesto alcun costo.
Al termine ricevo un giudizio di idoneità?
No. Non essendoci più una mansione da valutare, la visita non produce un giudizio di idoneità, ma indicazioni su eventuali controlli futuri.
Ho diritto alla cartella sanitaria quando lascio l’azienda?
Sì. L’art. 243 del D.Lgs. 81/2008 prevede la consegna di una copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto.
Posso fare la visita dal mio medico di famiglia?
No. La sorveglianza sanitaria è di competenza del Medico Competente aziendale (o del medico autorizzato per le radiazioni ionizzanti), che conosce il protocollo e la storia di esposizione.
Bene, se sei giunto fino a qui, significa che ora hai tutto ciò che ti serve per capire di cosa si tratta quando si parla di “visita medica di fine rapporto”.
Come già saprai, ci sono tante altre visite molto importanti che rientrano nella Sorveglianza Sanitaria, come ad esempio la visita medica preassuntiva o la visita medica per il certificato dell’ottavo mese di gravidanza.
Non dimenticare che la Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria per legge e, se non si rispetta, scattano multe salate!

Per qualsiasi chiarimento lascia un commento qui sotto e risponderemo il prima possibile:





29 commenti su “Visita medica al termine del rapporto di lavoro”
buonasera, cosa fare se il lavoratore non si presenta alla visita di fine rapporto e non vuole effettuare ulteriori prenotazioni (anche a carico dell’azienda) ?
Buongiorno sono Rocco chiedo info
uno che trasporta Calcestruzzo è obbligatorio fare la visita medica per fine rapporto lavorativo …?
in attesa porgo cordiali saluti
Rocco, ti consiglio di farla. Anche se non hai un obbligo di legge, ti conviene sempre avere un certificato del tuo stato di salute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Buonasera,
Io svolgevo un lavoro con rischio chimico. A cessazione del rapporto di lavoro non mi è stata effettuata la visita medica. Come mi devo comportare?
Quanto tempo ha il mio datore dal termine del rapporto di lavoro per effettuarla?
La ringrazio in anticipo
Lidia, la visita si fa contestualmente alla cessazione. Se non te l’ha fatta fare, devi fare reclamo all’INAIL.
Buongiorno in caso di permanenza al lavoro per meno di tre mesi con esposizione a rischio chimico basso, è obbligatorio far fare la visita medica di fine lavoro?
Sara, la legge non prevede un termine minimo di tempo. Quindi sì, la visita di fine rapporto (o di cambio mansione) va effettuata.
Buongiorno, sono falegname ho avuto un contratto a tempo determinato di 2 mesi, gli ultimi 10 giorni sono stato messo in malattia dal mio medico perché dopo una caduta dalle scale di casa mi sono fatto male alla schiena ho dovuto fare una puntura al giorno per dici giorni. Il mio datore di lavoro mi dice che sono obbligato a fare una visita medica 2 settimane dopo la fine del contratto per legge sono obbligato?
Ettore, come è scritto nell’articolo qui sopra:
se nei rischi c’è l’esposizione a prodotti chimici, è obbligatoria.
Se non c’è esposizione a rischio chimico, è comunque consigliato fare la visita.
Buona sera,
Operaio metalmeccanico in categoria protetta,ho dato le dimissioni volontarie ed a 2 giorni dal termine di preavviso,mi hanno comunicato di fare la visita medica di dimissioni,volevo chiederle sono obbligato a farla?
Mauro, non credo che ti daranno una multa per non aver fatto la visita medica di fine rapporto… ma la visita si deve fare. Serve anche a te.
Salve.
Ho dato le dimissioni volontarie dall’azienda chimica per la quale ho lavorato per anni.premetto che ho fatto tutto secondo le regole(dimissioni telematiche con preavviso e svolto il mio lavoro fino all’ultimo istante dell’ultimo giorno).dopo un’ora dall’aver salutato tutti e lasciato il mio posto di lavoro definitavemte,sono stato contattato con un messaggio che diceva”ci siamo dimenticati che dovrai svolgere la visita di cessazione del lavoro”.
Sò che è obbligatoria(e anche una cosa a mio favore)ma non doveva essere fatta negli ultimi giorni lavorativi?
Mi sembra assurdo che debba recarmi io a mie spese e magari prendendo permessi dal nuovo lavoro.per di più dovrei tornare in azienda sa a ritirare la mia cartella sanitaria che non mi è stata consegnata nel periodo dove ero presente come dimissionario.
In questo momento sono anche senza mezzo di trasporto e mi sarebbe complicato.
Come posso muovermi?
Grazie in anticipo
Cristian, cosa posso dirti… Andava fatta prima! Prova a chiedere un rimborso spese.
Posso rifiutarmi di fare la visita a fine rapporto di lavoro? In cosa posso incorrere?
Simone, nei casi previsti (vedi l’articolo) è obbligatoria.
Considera anche che è gratuita per il lavoratore e che è “a favore” del lavoratore, della sua salute anche in caso di eventuali problemi futuri.
Salve, sono stato convocato per sostenere una visita di controllo obbligatoria per cessazione attività lavorativa (esposizione radiazioni ionizzanti).Potreste cortesemente comunicarmi con quale anticipo rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro tale controllo può essere effettuato?Inoltre risulta obbligatorio anche per il lavoratore stesso?Grazie
Buongiorno,
dal suo articolo risulta che la visita per la cessazione del rapporto di lavoro è “obbligatoria” per i lavoratori che hanno avuto esposizione ad agenti chimici, amianto e radiazioni ionizzanti, mentre è “suggerita” per i lavoratori che hanno avuto esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, agenti fisici e biologici.
Come è possibile che un lavoratore che ha impiegato un prodotto chimico classificato (ad esempio) come corrosivo deve fare la visita mentre chi ha impiegato un prodotto cancerogeno o mutageno la visita è facoltativa?
Potrebbe indicare, gentilmente, dei riferimenti normativi dove si elenchino le condizioni per cui la visita alla cessazione del rapporto di lavoro è obbligatoria?
Grazie
Arcangelo, deve vedere il Titolo IX dello stesso decreto: TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE.
Il capo II riguarda le sostanze mutagene per le quali non è prevista la visita alla cessazione dell’esposizione o del rapporto di lavoro ma vi è comunque l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore e dell’invio all’INAIL.
Inoltre vanno date ai lavoratori le informazioni necessarie, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Il senso della legge, mi permetto di esporre il mio pensiero, è che gli effetti dell’esposizione a sostanze mutagene “non è immediatamente visibile” quindi la visita medica porterebbe a un “falso” senso di salubrità.
Salve,faccio la parrucchiera, sto dando le dimissioni è l’azienda mi spinge a rifiutare la visita medica di fine rapporto con autodichiarazione di rinuncia,che si farà dopo il licenziamento,io sono interessata a farla per accettazione del mio stato di salute è lecito svolgerla?
Irene, è un diritto del lavoratore farsi fare la visita medica alla fine del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha anche diritto a chiedere (e ricevere) tutta la sua storia passata (tutte le varie visite fatte).
Buongiorno, esiste una permanenza minima in Azienda per far scattare l’obbligo di visita medica di fine rapporto?
Se un Lavoratore non supera il periodo di prova o non gli viene rinnovato il contratto al termine di un periodo determinato magari di 3 o 6 mesi … la visita di cessazione é comunque obbligatoria dopo così breve tempo da quella preventiva?
Grazie per il Suo parere.
Marta, di che mansione parliamo? E quanto tempo è trascorso dall’assunzione?
Buongiorno sono stato convocato per la visita di controllo per cessazione rapporto di lavoro (controllo radiazioni ionizzanti).È obbligatorio per il lavoratore presentarsi?Grazie
Alessandro, la visita è a favore del lavoratore quindi non ha senso non presentarsi. Comunque sì, è obbligatoria.
Ma nella visita di fine rapporto ti fanno anche il drug test ?
Quando sono andato in pensione nel 2020 da 6 mesi non guidavo più per problemi alle spalle poi riconosciuta come malattia professionale ma l azienda non mi ha fatto fare la visita a fine rapporto cosa fare
Baldassare, se non hanno fatto la visita di fine rapporto è peggio per loro… Cosa fare? Per prima cosa deve fare denuncia all’INAIL.
Buona sera,
Sono stata convocata a visita medica di sorveglianza sanitaria dopo essermi assentata ad aprile per diversi giorni da lavoro, avrò la visita il 6 giugno e terminerò il contratto di lavoro dopo 2 anni a tempo determinato, nella visita si menziona solamente idoneità a lavoro da videoterminale, ma la mia assenza è stata dovuta ad un problema di ernia cervicale acutizzato dal lavoro pensate in ufficio. Posso far qualcosa per capire se la motivazione della visita sarà appunto il non voler convertire il mio contratto a tempo indeterminato? Grazie
Serenella, ho appena risposto al quesito simile che hai posto in un’altra pagina. Qui delinei meglio la situazione; da quello che dici direi che si tratta della normale visita periodica prevista per chi opera davanti a un monitor (di solito è biennale o quinquennale). Non ci sono strane motivazioni: è semplicemente la normale visita medica periodica prevista per legge.