Ultimo aggiornamento: 15/07/26
L’ECG in medicina del lavoro: quando serve l’elettrocardiogramma e perché
L’ECG è uno degli strumenti più semplici, rapidi ed economici che abbiamo per capire se il cuore di una persona regge la mansione che ricopre.
Un dato che ci colpisce ogni volta è quanto spesso un tracciato di pochi minuti riesca a intercettare qualcosa che il lavoratore non sospettava nemmeno
Indice:
CHE COS'È L'ECG E PERCHÉ LO USIAMO IN MEDICINA DEL LAVORO
COSA DICE LA NORMATIVA: L'ECG NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
A CHI SERVE DAVVERO L'ECG: MANSIONI E RISCHI
QUANDO SI ESEGUE: LE VISITE IN CUI PUÒ RIENTRARE L'ELETTROCARDIOGRAMMA
UN ERRORE COMUNE E LE NOVITÀ 2025-2026 SULLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
FAQ
Che cos’è l’ECG e perché lo usiamo in medicina del lavoro
L’elettrocardiogramma è la registrazione grafica dell’attività elettrica del cuore.
Ogni battito nasce da un impulso elettrico che si propaga nel muscolo cardiaco, e alcuni piccoli elettrodi applicati sul torace, sui polsi e sulle caviglie catturano quel segnale, traducendolo nel classico tracciato di onde.
È un esame non invasivo, indolore e rapido: dura pochi minuti, non richiede aghi né preparazione particolare, e il lavoratore può tornare subito alla sua giornata.
Quello che rende l’ECG prezioso nel nostro lavoro è la sua capacità di far emergere condizioni che spesso non danno alcun sintomo. Ci troviamo spesso davanti a persone in apparente ottima salute il cui tracciato racconta un’altra storia. In particolare l’esame aiuta a individuare:
- aritmie, cioè alterazioni del ritmo cardiaco (battito troppo veloce, troppo lento o irregolare);
- segni di sofferenza del muscolo cardiaco, come esiti di un infarto anche pregresso e silente;
- disturbi della conduzione elettrica, i cosiddetti blocchi;
- ingrandimenti delle camere cardiache, spesso legati a ipertensione non controllata.
Durante la visita il medico competente non si limita a “raccogliere” il tracciato: lo legge insieme al resto del quadro clinico, osservando la regolarità e la frequenza del ritmo, la forma delle onde e i tempi di conduzione.
Quando emerge un’anomalia, informiamo il lavoratore in modo chiaro, senza allarmismi ma senza minimizzare, e lo indirizziamo allo specialista cardiologo, sospendendo se necessario il giudizio di idoneità in attesa dei risultati.
Vogliamo però chiarire subito un equivoco che incontriamo di continuo: un ECG a riposo normale non garantisce che il cuore sia perfetto in ogni condizione. Un tracciato basale può risultare regolare e mascherare comunque una fragilità che emerge solo sotto sforzo.
Per questo, in alcune situazioni, valutiamo accertamenti di secondo livello. L’ECG è un punto di partenza eccellente, non un punto di arrivo.

Cosa dice la normativa: l’ECG nella sorveglianza sanitaria
Non esiste una norma che imponga l’elettrocardiogramma a tutti i lavoratori.
L’ECG non è un obbligo generalizzato, ma un accertamento che il medico competente inserisce nel protocollo quando la valutazione dei rischi lo rende opportuno. Il riferimento cardine è l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la sorveglianza sanitaria e la affida al medico competente nei casi previsti dalla normativa o su richiesta motivata del lavoratore, quando correlata ai rischi lavorativi.
Abbiamo già trattato questo aspetto in modo esteso in Sorveglianza Sanitaria: quando è obbligatoria e per chi, a cui rimandiamo chi voglia approfondire.
È l’art. 25 dello stesso decreto a spiegare perché l’ECG rientri naturalmente in questo quadro: tra gli obblighi del medico competente ci sono la collaborazione con il datore di lavoro e l’RSPP nella valutazione dei rischi, la scelta degli accertamenti sanitari e l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza.
È lì che il tracciato viene conservato e confrontato negli anni. Chi vuole approfondire la figura può leggere la nostra guida Il Medico Competente Aziendale, mentre sulla gestione documentale abbiamo dedicato un articolo specifico a La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.
L’art. 39, che garantisce l’autonomia professionale del medico competente, significa che la scelta di prescrivere o meno un ECG spetta al medico sulla base del rischio, non a una richiesta commerciale del datore di lavoro. Nella nostra esperienza è proprio questa indipendenza a tutelare il lavoratore da esami inutili e, allo stesso tempo, da omissioni pericolose.
Ricordiamo infine che lo stesso art. 41, al comma 9, prevede la possibilità di ricorso entro 30 giorni contro il giudizio di idoneità: ne parliamo nell’articolo Contestare il giudizio del medico del lavoro.
A chi serve davvero l’ECG: mansioni e rischi
L’ECG diventa rilevante quando la mansione comporta un rischio cardiovascolare diretto o quando un problema cardiaco improvviso metterebbe in pericolo il lavoratore stesso o gli altri. Nella pratica lo consideriamo con particolare attenzione per:
- lavori che richiedono sforzo fisico intenso o movimentazione manuale di carichi, dove il cuore è sottoposto a stress rilevante;
- mansioni in quota, in spazi confinati o in ambienti a rischio, dove un malore improvviso può avere conseguenze drammatiche;
- addetti alla guida di veicoli o mezzi, per i quali una sincope alla guida è un pericolo per la collettività;
- esposizione a lavoro notturno o a turnazione, che incide sul ritmo cardiocircolatorio;
- lavoratori con fattori di rischio individuali (età, ipertensione, familiarità), a prescindere dal settore.
Pensiamo al caso tipico di un autista di mezzi pesanti: apparentemente in salute, senza sintomi, ma con anni di lavoro sedentario alla guida, alimentazione irregolare e pressione mai controllata.
È esattamente il profilo in cui un ECG di routine, integrato con la misurazione della pressione e con un’anamnesi accurata, può far emergere il primo campanello d’allarme.
In situazioni del genere non è raro che si decida per un approfondimento cardiologico prima di confermare l’idoneità: non per “bocciare” il lavoratore, ma per rimetterlo alla guida in sicurezza.
Su questo intreccio tra salute del cuore e capacità lavorativa si gioca il giudizio finale, cioè l’idoneità alla mansione, tema che abbiamo approfondito nell’articolo Idoneità alla mansione: 5 cose che devi sapere. L’insieme degli esami da eseguire, ECG compreso, non è mai casuale: viene stabilito nel protocollo sanitario aziendale, il documento che come Medicolavoro.org abbiamo raccontato nel dettaglio in Il Protocollo Sanitario: cos’è davvero, chi lo scrive.

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Quando si esegue: le visite in cui può rientrare l’elettrocardiogramma
L’ECG rientra, a seconda del protocollo, nelle diverse occasioni previste dall’art. 41.
La visita preventiva o preassuntiva serve a fotografare la situazione cardiaca prima dell’inizio dell’attività, e abbiamo approfondito il tema nell’articolo: Visita preassuntiva o preventiva: è obbligatoria?.
La visita periodica, di norma annuale salvo diversa cadenza motivata dal medico competente, è quella in cui il tracciato dà il meglio di sé, perché permette il confronto nel tempo: un piccolo cambiamento rispetto all’anno precedente vale spesso più di un singolo esame isolato.
Ne abbiamo parlato in Visita medica periodica: 10 punti chiave.
L’esame può inoltre essere disposto in caso di cambio mansione, alla cessazione del rapporto quando previsto, oppure nell’ambito della visita su richiesta del lavoratore, un argomento che approfondiamo in Visita medica su richiesta del lavoratore. Per un quadro d’insieme di tutti gli accertamenti, rimandiamo a Visite per i lavoratori.

Un errore comune e le novità 2025-2026 sulla prevenzione cardiovascolare
L’errore che vediamo ripetersi più spesso è considerare l’ECG un adempimento fine a sé stesso, da archiviare e dimenticare. Nella nostra esperienza, invece, è proprio l’occasione della sorveglianza sanitaria a intercettare rischi che il lavoratore ignora.
Non è un tema di poco conto: nel 2025 l’INAIL ha registrato 1.093 denunce di infortunio mortale, di cui 792 avvenute in occasione di lavoro.
Non tutti questi decessi sono di origine cardiaca, ma sappiamo bene quanto i malori improvvisi pesino su queste dinamiche: intercettare per tempo un’aritmia o una sofferenza cardiaca silente significa poter intervenire prima che diventi un evento acuto sul luogo di lavoro.
È questo il valore preventivo che, giorno dopo giorno, ci convince dell’utilità dell’esame anche quando il lavoratore lo percepisce come superfluo.
La Legge di Bilancio 2025 ha istituito un Fondo per incentivare programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche nei luoghi di lavoro, disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 1/2026: 500.000 euro annui da gennaio 2026, con contributi fino a 2.000 euro per impresa per prestazioni diagnostiche cardiovascolari e fino a 1.000 euro per l’acquisto di defibrillatori, riservati alle aziende in regola con gli adempimenti contributivi e con la normativa di sicurezza.
Per i datori di lavoro è un’opportunità concreta di trasformare un obbligo in un investimento sulla salute del personale. Che il legame tra rischio cardiovascolare e giudizio di idoneità sia oggi al centro del dibattito lo conferma anche la letteratura scientifica presentata nel 2025 in ambito congressuale dalla medicina del lavoro italiana (SIML/GIMLE).
Dopo anni di attività sul campo, siamo sempre più convinti che l’ECG sia uno degli esami dal miglior rapporto tra semplicità e valore diagnostico che abbiamo a disposizione.
Non è un obbligo da estendere a chiunque, ma uno strumento mirato che, inserito in un protocollo sanitario ragionato, protegge sia il lavoratore sia l’azienda.
Il nostro consiglio ai datori di lavoro è di non viverlo come un costo, ma come una sentinella silenziosa; e ai lavoratori, di non sottovalutarlo mai.
Insieme alla Spirometria e all’Audiometria, l’elettrocardiogramma è uno dei pilastri di una sorveglianza sanitaria fatta bene.

FAQ
L’elettrocardiogramma è obbligatorio per tutti i lavoratori?
No. Non esiste una norma che lo imponga a tutti. È il medico competente a decidere se inserirlo nel protocollo sanitario in base ai rischi della mansione, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
Chi paga l’ECG effettuato nella sorveglianza sanitaria?
Gli accertamenti disposti nell’ambito della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e gratuiti per il lavoratore.
Un ECG normale significa che il cuore è perfettamente sano?
Non necessariamente. Un tracciato a riposo può risultare regolare e non escludere problemi che emergono solo sotto sforzo. In quei casi il medico competente può richiedere approfondimenti cardiologici.
Posso rifiutare l’ECG durante la visita?
Il rifiuto degli accertamenti previsti può impedire l’espressione del giudizio di idoneità. Se non si condivide l’esito, resta la possibilità di ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza, come previsto dall’art. 41 comma 9.
Se i tuoi lavoratori hanno la necessità di effettuare visite mediche specialistiche all’ interno della “Sorveglianza Sanitaria” aziendale e tu hai bisogno della consulenza di un professionista, un medico del lavoro competente ed esperto, puoi richiederci tutte le informazioni che desideri al nostro numero telefonico: 0262066373.




5 commenti su “L’ ECG o ELETTROCARDIOGRAMMA novità 2026”
Buongiorno, ieri ho effettuato le visite mediche preassuntive di cui esame del sangue e urine, esame dell’udito e polmonare..(non ricordo i nomi specifici)
Sono un pò preoccupato avevo la Pressione arteriosa a 165/100 ero un pò ansioso e agitato effetto del camice bianco. E poi l’elettrocardiogramma lha ripetuto 3 volte, le prime due volte il medico ha notato che agitato. Questo potrebbe compromettere la mia idoneità?
Mirco, no, assolutamente no. Stai tranquillo.
Quanto tempo ci vuole per avere un tasso alcolemico pari a zero per un bevitore
buongiorno, sono un dipendente di una azienda privata, 6 anni fa mi è stato fatto un ECG mentre mi trovavo in missione all’estero dopo aver giocato una partita di calcio. L’ECG “sospetto” è stato refertato e trasmesso, senza tracciato grafico, alla medicina del lavoro della mia azienda che lo ha archiviato senza far presente che mancava il tracciato grafico. A distanza di due anni ho chiesto alla mia azienda di avere il tracciato grafico dell’ ECG ma hanno risposto dicendomi che non è più reperibile. Visto che ogni anno sono sottoposto alle visite della medicina del lavoro in italia, e ogni ECG che faccio viene refertato allegando il tracciato grafico volevo sapere se esiste e potete inviarmi gli estremi, una normativa, una procedura ecc. che dice chiaramente che quando si referta un ECG deve tassativamente essere allegato il tracciato grafico a completezza della cartella clinica
grazie e cordiali saluti
EF
Ennio, non so perché chiedi a noi una cosa di questo tipo… chiedi una consulenza a un avvocato specializzato in questioni sanitarie/lavorative. Sicuramente ti saprà rispondere meglio di noi.