Ultimo aggiornamento: 21/02/25
Secondo il DL 81/2008 la Sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori che svolgono mansioni per le quali nel DVR dell’Azienda sono indicati dei rischi professionali.
La Sorveglianza Sanitaria è una disciplina molto vasta che comprende un insieme di attività di prevenzione che hanno l’obiettivo di tutelare la Salute del lavoratore. Essa si concretizza nella stesura di documento chiamato Protocollo sanitario o Piano di sorveglianza sanitaria.
La figura professionale che si occupa in prima persona di garantire la tutela dei lavoratori è il Medico Competente, svolgendo il compito fondamentale di tenere sotto controllo la cartella sanitaria e di rischio di tutti i lavoratori ed effettuando visite specifiche di controllo.
Se cerchi delle risposte alle tue domande puoi anche consultare la nostra pagina delle FAQ, ma ora vediamo insieme nel dettaglio tutti gli aspetti da considerare quando si parla di Sorveglianza Sanitaria, in cosa consiste, quali visite comprende, e soprattutto per quali categorie è disposto l’obbligo di legge.
Indice:CHE COS’ È LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
CHI E' IL MEDICO COMPETENTE?QUALI VISITE COMPRENDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
QUALI SANZIONI IN CASO DI MANCATA SORVEGLIANZA SANITARIA?
QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
CHI PAGA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
RESPONSABILITÀ IN AMBITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
SORVEGLIANZA SANITARIA E PREVENZIONE
Che cos’è la Sorveglianza Sanitaria?
La Sorveglianza Sanitaria è un insieme di attività di prevenzione volte a proteggere la salute del lavoratore.
Comprende tutti gli accertamenti, gli esami clinici e biologici che il Medico Competente effettua per monitorare la salute del lavoratore, in relazione al rischio lavorativo tipico dell’attività svolta e di conseguenza la sua idoneità alla mansione.
La sorveglianza sanitaria è fondamentale per:
- Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori: attraverso il monitoraggio costante della loro salute e l’individuazione precoce di eventuali problemi.
- Prevenire le malattie professionali: attraverso l’identificazione e il controllo dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
- Assicurare la conformità alle normative: il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
Chi è il Medico Competente o Medico del Lavoro?
Il Medico Competente è la figura centrale che coordina e attua la sorveglianza sanitaria, collaborando con il datore di lavoro per garantire la tutela della salute dei lavoratori attraverso:
- Visite mediche lavoro: controlli periodici, pre-assuntivi e di controllo, obbligatori per legge in base ai rischi specifici presenti in azienda.
- Idoneità al lavoro: valutazione medica che attesta la capacità del lavoratore di svolgere le mansioni assegnate senza rischi per la sua salute.
- Rischi professionali: fattori presenti nell’ambiente di lavoro che possono causare danni alla salute dei lavoratori (es. agenti chimici, rumore, vibrazioni).
- Prevenzione malattie professionali: insieme di misure e attività volte a prevenire l’insorgere di malattie causate dal lavoro.

Quali visite comprende la Sorveglianza Sanitaria?
Le visite mediche comprese nella Sorveglianza Sanitaria devono essere sempre svolte dal Medico Competente Aziendale: sono fondamentali per verificare che il lavoratore sia idoneo alla mansione, quindi che possa svolgere il suo lavoro senza correre rischi per la sua Salute.
La prima fase delle visite comincia sempre con un accertamento generale, successivamente vengono svolti degli esami strumentali specifici in base al tipo di mansione svolto dal lavoratore, oppure dei questionari.
Se l’attività lavorativa lo prevede, verranno eseguiti anche dei prelievi ematici o di urine, e per le mansioni definite “ad alto rischio” sono previsti anche gli esami tossicologici.
Le visite per i lavoratori poi verranno ripetute periodicamente oppure in base alla necessità.
Non dimentichiamo però che, se il Medico Competente lo ritiene necessario, indirizzerà il paziente-lavoratore a eseguire ulteriori accertamenti presso uno specialista della Salute.
Secondo l’articolo 41 del D.Lgs 81/2008, le visite che rientrano nel Piano di sorveglianza sanitaria sono:
- La visita medica preventiva
- Visite mediche periodiche di controllo
- Visite mediche su richiesta del lavoratore
- Visite mediche disposte al cambio di mansione
- Visite mediche prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza superiore ai 60 giorni continuativi
- Visite mediche al termine del rapporto di lavoro, quando previsto dalla legge.
Abbiamo esaminato insieme alcune delle visite più frequenti effettuate per i differenti tipi di mansioni, per scoprire di più leggi i nostri articoli sul Visiotest, l’Audiometria o esame audiometrico, la Spirometria, l’Elettrocardiogramma o la Valutazione clinico-funzionale del rachide.
Quando è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria?
Veniamo al dunque: il DL 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro – predispone inoltre l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria per determinate categorie.
In particolare viene resa obbligatoria per tutti i lavoratori e gli equiparati che svolgono attività per le quali nel DVR, ossia il Documento di Valutazione del Rischio dell’azienda, vengono indicati dei rischi professionali che necessitano di controllo sanitario.
I criteri con cui viene disposto l’obbligo si basano fondamentalmente su:
- tipologia di rischi lavoro-correlati
- tipologia di mansione svolta
I rischi che vengono elencati dalla normativa comprendono:
- MMC: la movimentazione manuale di carichi pesanti – spostamento o sollevamento,
- VDT: lavoratori videoterminalisti, ossia coloro che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor,
- lavoratori sottoposti a forti rumori o vibrazioni meccaniche,
- presenza di rischi dati da agenti fisici, amianto o piombo,
- rischio radiazioni,
- rischio da campo elettromagnetico,
- lavoro in quota o su impianti ad alta tensione,
- lavoratori a contatto con agenti chimici, sostanze cancerogene o mutagene,
- rischi derivati da agenti biologici,
ma anche nei casi di:
- lavoro notturno,
- lavoratori disabili,
- lavoratrici in gravidanza,

Sono davvero poche le attività dove non vengono riscontrati alcun tipo di rischi professionali, ma laddove non fossero stabiliti dalla legge, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere una consulenza da parte del Medico Competente che esprimerà un parere circa le misure preventive da adottare.
In questo modo non si rischia di ignorare situazioni potenzialmente critiche e mancare di tutela verso il lavoratore!
Chi paga la Sorveglianza Sanitaria?
Tutte le visite e gli esami clinici effettuati dal Medico Competente e inserite nel Protocollo sanitario dell’azienda sono a carico del Datore di Lavoro, il quale è responsabile di garantire un’adeguata tutela dei lavoratori dal rischio professionale.
Il Datore di Lavoro è tenuto anche, nei casi previsti, a verificare eventuali dipendenze da alcool o sostanze stupefacenti, sottoponendo i lavoratori a Esami tossicologici, che rientrano a pieno nelle visite comprese nella Sorveglianza Sanitaria di determinate categorie professionali.
Responsabilità in ambito di Sorveglianza Sanitaria
Tutte le normative relative all’applicazione della Sorveglianza Sanitaria vengono sempre intese in un’ottica di salvaguardia e protezione del lavoratore.
Egli stesso è obbligato a sottoporvisi, quando le visite sono giustificate da un effettivo rischio professionale a cui è esposto nello svolgimento della sua mansione.
Il mancato rispetto degli obblighi sanitari rappresenta a tutti gli effetti una violazione dei diritti del lavoratore, e può comportare conseguenze penali sia per il Datore di Lavoro che per il Medico Competente.
Quali sanzioni?
Le sanzioni per il Datore di Lavoro possono comprendere multe o nei casi peggiori anche l’arresto, ma vediamo più in dettaglio.
Le sanzioni infatti possono essere multe dai 1000 ai 5000 euro, oppure, nei casi più gravi, l’arresto fino a 4 mesi.
- Per la mancata sorveglianza sanitaria delle categorie di lavoratori per cui l’obbligo è espressamente dettato dalla legge 81/08 le sanzioni sono multe a partire da 2.192,00€ fino a 4.384,00€.
Ma attenzione: l’importo viene raddoppiato se i lavoratori coinvolti sono più di 5, e triplicato se i lavoratori sono più di 10! - Per la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori in alta quota, coloro che svolgono lavori sotterranei, lavori subacquei, lavoro notturno, che guidano carrelli elevatori o si occupano del trasporti di merci o persone (in pratica tutti quei lavoratori per cui la sicurezza della loro attività non dipende da rischi specifici dell’ambiente, ma dalla loro capacità di svolgerli) la sanzione è arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1315,20€ fino a 5.699,20€
- Se la Sorveglianza Sanitaria è attiva e il lavoratore è stato giudicato “non idoneo alla mansione” ma viene sorpreso dall’Ispettorato del Lavoro mentre sta facendo proprio quella attività (in maniera non sicura per la sua Salute!), la sanzione sarà una multa da 1.096,00€ fino a 4.932,00€.
Sorveglianza Sanitaria non è l’unica strategia di prevenzione delle malattie professionali
La prevenzione delle malattie professionali è un aspetto cruciale della sorveglianza sanitaria e della sicurezza sul lavoro. Si tratta di un insieme di misure e attività volte a ridurre o eliminare i rischi professionali presenti nell’ambiente di lavoro, proteggendo la salute dei lavoratori.
Strategie di Prevenzione
- Valutazione dei Rischi: il primo passo fondamentale è la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, identificando i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questo processo porta alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Misure Tecniche: implementazione di misure tecniche per ridurre o eliminare i rischi, come l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’installazione di sistemi di ventilazione, l’automazione di processi pericolosi.
- Misure Organizzative: adozione di misure organizzative per gestire i rischi, come la definizione di procedure di lavoro sicure, la limitazione dell’esposizione ai rischi.
- Sorveglianza Sanitaria: attivazione di un programma di sorveglianza sanitaria con visite mediche lavoro periodiche per monitorare la salute dei lavoratori e individuare precocemente eventuali segni di malattie professionali.
- Formazione e Informazione: fornire ai lavoratori una formazione adeguata sui rischi presenti nel loro ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione da adottare.

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30 commenti su “SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO È OBBLIGATORIA E PER CHI”
Ho una piccola gelateria artigianale. A me sembra che il nostro lavoro non implichi nessuno dei rischi indicati dalla normativa ed in definitiva analizzando il DVR in dettaglio non ne vedo. Ma comunque nel DVR (ma ahimè questi vengono prodotti in serie) si prevede l’attivazione della sorveglianza medica. Incorro in sanzioni se non la attivo, motivando la decisione col fatto che non sono presenti i rischi previsti dalla normativa? (MCC non maggiore 25kg, no microclima, no rumori, no terminali…)
Buongiorno,
se è indicato l’obbligo di sorveglianza sanitaria è tenuto per legge ad attivarla, in caso non venga fatto e ci siano dei contorlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro è soggetto a sanzioni amministrative e in certi casi penali. In caso di infortuni sul lavoro la situazione si aggrava. Le conviene chiedere a chi le ha fatto il DVR e al suo responsabile della sicurezza.
Buon giorno. Il medico del lavoro della mia azienda non rilascia il certificato di idoneità a fine visita (e sono passati più di tre mesi) come ci si deve comportare? Inoltre ho consegnato una documentazione specialistica psicologica per disturbi del sonno e conseguente esenzione dal turno notturno, ma l’azienda non ha ancora ricevuto comunicazione? A chi devo rivolgermi? Grazie
Buongiorno, se il problema è il medico credo che dobbiate fare ulteriore richiesta tramite pec di invio delle certificazioni di idoneità o inidoneità. In caso non dovesse rispondere potete dare disdetta, ovvero ritirare la nomina al medico competente che al momento sta seguendo la vostra azienda, e affidarvi ad altro medico. In alternativa su problematiche legate al mondo della medicina del lavoro potete rivolgervi all’ASL di competenza territoriale o all’Ispettorato del Lavoro del vostro territorio.
Buongiorno,sono una dipendente aeroportuale multi servizio, lavoro dal 2023 presso Autogrill,ho sempre svolto lavori molto pesanti,fatto turni notturni per HACCP,ora da un anno a questa parte ho cominciato ad avere problemi alla mano sinistra e alla schiena, pensavo fosse un problema momentaneo,ma i dolori a distanza di tempo sono peggiorati,ho deciso di sottopormi a delle lastre e risonanze, le quali hanno evidenziato una rizo artrosi di grado severo e per quanto riguarda la colonna lombare sx quattro vertebre schiacciate,una discopatia degenerativa,varie protrusioni e una artrosi interapofisaria di grado medio lieve,ho richiesto la visita dal medico competente e a maggio sono andata a visita e mi dichiarata inabile per due mesi,ora ho fatto la visita di controllo e il medico ha detto che posso tornare a lavorare senza limitazioni,ma io non sto ancora bene e sto ancora facendo fisioterapia e gli ho chiesto se poteva limitare i miei carichi di lavoro,lui ha detto che io non sono inserita nella sorveglianza sanitaria,ma io mi ritrovo a dover rientrare al lavoro con tutte le conseguenze del caso. Posso fare ricorso anche se non sono in sorveglianza sanitaria? Sono in malattia dal 13/03/25. Grazie infinite
Buongiorno, mi spiace per la sua situazione, se è una dipendente e ha fatto una visita con il medico del lavoro aziendale significa che è inserita nella sorveglianza sanitaria della sua azienda.
Se non è in grado di riprendere le sue mansioni, e il medico del lavoro aziendale ha detto il contrario può appellarsi alla sua ASL di competenza o rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro che potrebbe sottoporla a un’ulteriore visita e valutare l’effettiva sua inidoneità al lavoro.
In caso di inidoneità il suo datore di lavoro deve trovarle un’altra mansione per cui è idonea, in caso di impossibilità da parte del datore di lavoro di identificare, all’interno dell’azienda, una mansione idonea al suo stato di salute, può procedere con il licenziamento per giusta causa.
Le auguro di risolvere al più presto la sua situazione.
Un soggetto con contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’ex. art. 2222 del c.c. e sottoposto alla legge 81/2008 e smi ?
FG, non è il “tipo di contratto” che dice se il datore di lavoro è responsabile per la salute del lavoratore. E’ la mansione e i suoi rischi per la salute.
Quindi per prima cosa bisogna valutare i rischi e poi si decide se fare la Sorveglianza Sanitaria oppure no.
Buongiorno, per la mansione di “Operatore socio sanitario/assistenziale” (assistenza anziani e/o disabili) per la quale il DVR ha identificato un rischio biologico per permanenza in una comunità e per possibile contatto con fluidi biologici nelle attività di igiene e cura degli utenti, quale sarebbe il tipo di sorveglianza sanitaria da fare? è definita o è a completa discrezione del Medico Competente? perchè io vedo due aziende con attività molto simili ma protocolli di sorveglianza sanitaria molto diversi per questo tipo di mansione….
Buongiorno Caterina,
ogni azienda ha tre “responsabili”: il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza e il medico competente.
Questi soggetti vedono i luoghi, vedono le varie operazioni e scrivono il DVR da cui si identificano le mansioni e i rischi per ciascuna attività.
Poi il medico scrive il protocollo sanitario per ciascuna mansione.
Quindi, nella pratica, la mansione di OSS avrà sempre le stesse operazioni, quindi gli stessi rischi, quindi la visita medica sarà molto simile.
Non identica perchè comunque c’è spazio decisionale per il dottore.
Buongiorno, svolgo la mansione di receptionist da piu di 10 anni e ho sempre eseguito le visite mediche per questa mansione.
Da quasi un’anno ho cambiato datore di lavoro che ora sostiene che la mansione “receptionist” non rientra tra le mansioni che prevede la visita medica nonostante siamo 40 ore settimanali davanti ad un pc e sempre sedute.
è vero che la mansione receptionist non prevede la visita medica ?
grazie in anticipo !
Roxana, ogni azienda deve avere un DVR dove il datore di lavoro con il responsabile della sicurezza e il medico del lavoro, scrivono i rischi per ciascuna mansione.
Dovrebbe farsi dare una copia (almeno la parte relativa alla sua mansione).
Magari scopre che la sua mansione è descritta male o scopre qualche altra scorrettezza…
Il personale che lavora a un monitor per più di 20 ore settimanali è soggetto alla sorveglianza sanitaria (DL 8/81).
Buongiorno,
in una s.a.s. con tre soci lavoratori, se uno di questi ricopre la carica del datore di lavoro con nomina firmata da tutti i soci, deve sottoporsi anche lui al controllo sanitario?
Grazie
Gianni, che mansione ha il socio “datore di lavoro”? Se lavora come gli altri, dovrà fare la visita come gli altri.
Lavoro in una gelateria artigianale da anni ormai, facciamo anche bar, mi occupo oltre al servizio, anche di produzione biscotteria ed altri dolciumi…anche se assunto come banconista!
Mai fatta una visita medica in ormai quasi 10 anni, è normale?
Andrea, no, non è normale. Dica al suo datore di lavoro di informarsi perché deve avere le idoneità alla mansione dei lavoratori (deve avere un medico del lavoro).
Ho fatto una richiesta di cambio lavoro per esenzione turno di notte dopo visita ASL consegnando certificazione all’ infermeria della azienda metalmeccanica per cui lavoro.La responsabile mi ha lasciato ricevuta dove dichiarano che se entro 60 giorni il dottore non mi sottopone a visita per loro la pratica è archiviata. È possibile una cosa del genere ? A documentazione consegnata non si risponde con visita e certificazione? Grazie
Andrea, non sono un esperto di diritto del lavoro. Ma, alla fine, ti hanno esonerato dai turni notturni?
Buongiorno, mi occupo di assistenza tecnica e sono quindi tutti i giorni al volante del mezzo di lavoro aziendale( furgone) in più regioni. Non dovrei essere sottoposto a visita medica? Sono inquadrato nel settore metalmeccanico da diciotto anni e non ho mai fatto una visita medica. Grazie.
Daniele, assolutamente sì!
Buonasera,
i lavoratori inquadrati con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), nel caso in cui svolgano la loro prestazione fuori dall’azienda, ma per attività contemplate nel DVR, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria? Immagino di sì, ma volevo una Vs. opinione. Grazie
Andrea, se un lavoratore (qualsiasi inquadramento o contratto) prende ordini da un “datore di lavoro”, il datore di lavoro è responsabile della sua sicurezza e salute.
Chi controlla che le aziende rispettino la normativa? Ho lavorato 4 anni per una Cooperativa che sosteneva di non avere l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Dicevano che sotto un tot di dipendenti non fosse d’obbligo.
Eli, la legge prevede la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che svolgono mansioni per le quali, nel DVR dell’Azienda, sono indicati dei rischi professionali. 1 lavoratore o 10.000 è lo stesso.
Si possono fare le segnalazioni sul sito dell’INL.
Trovi indicazioni cercando su google:
ispettorato.gov.it Servizi e modulistica Richiesta di intervento ispettivo,
oppure chiedi ai sindacati.
Che mansione hai?
Il lavoratore può essere obbligato a svolgere la visita di sorveglianza periodica fuori dal suo orario di lavoro e in giornata in cui non è in servizio?
Alessandra, il lavoratore non deve subire un danno quando fa la sorveglianza sanitaria, quindi, di solito, si fa la visita in orario di lavoro. Se fosse fuori orario suppongo che si considereranno straordinari… Senta chi si occupa di paghe, è una domanda più per giuslavorista che per medico del lavoro…
Buongiorno, come dovrebbe comportarsi il futuro datore di lavoro nel caso in cui l’aspirante dipendente si sottoponesse agli accertamenti preventivi alla visita preassuntiva, ma rinunciasse all’incarico prima di sottoporsi a visita? Di fatto, mancando la firma sul contratto, non si instaurerebbe alcun rapporto di lavoro e il candidato diverrebbe utente esterno. Alla luce di ciò l’Asl o A.O. avrebbe il diritto di richiedere all’utente il pagamento delle prestazioni erogate? Grazie.
Irene, se visite ed analisi le ha richieste il datore di lavoro, non penso che sia giusto farle pagare all’aspirante dipendente.
Sono un fisioterapista p.iva che presta servizio per un’azienda, fatturando alla stessa.
Ci viene detto di sostenere visita e analisi a nostro carico in quanto liberi professionisti e che siamo obbligati a farlo per continuare a lavorare lì.
Volevo sapere se sia una pratica corretta e chi deve sostenere i costi.
Grazie in anticipo
F., tra società e professionista si può decidere qualsiasi cosa.